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T.A.R. VENETO, Sez. III Sentenza n. 130 del 24 gennaio 2006
Rifiuti. Ordinanza ex art. 14 D.Lv. 22-97 e poteri del sindaco

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Ric. n 2924/2005 Sent. n.130/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2726/2005, proposto da Edilceam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti De Gobbi e Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 464;
contro
il Comune di Legnago (Verona), in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza 11 ottobre 2005, n. 252, con la quale il sindaco di Legnago ha ingiunto alla ricorrente Edilceam, ex art. 14 d. lgs. 22/97, di provvedere a redigere un programma di smaltimento, rimozione, ed avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti, e al ripristino dello stato dei luoghi relativi al lotto di terreno di proprietà della ricorrente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 18 gennaio 2006 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. De Gobbi per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il provvedimento impugnato, il cui contenuto è compendiato in epigrafe, costituisce, secondo quanto vi è enunciato, espressa applicazione dei poteri attribuiti all’ Amministrazione comunale dall’art. 14 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
che lo stesso atto richiama anche l’art. 54, II comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; peraltro, nel provvedimento non vengono adeguatamente definiti gli ipotetici “gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”, i quali potrebbero giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente; e, comunque, l’esercizio di un potere ordinatorio atipico si prospetta per definizione come residuale, sicché, nell’incertezza, il provvedimento emesso dall’Amministrazione deve intendersi come espressione di un potere tipico e nominato, come appunto quello di cui all’ art. 14 cit.;
che lo stesso art. 14 conferisce bensì al sindaco - quale capo dell’amministrazione locale e non in veste di ufficiale di governo - la competenza ad emettere l’ ordinanza de qua. Tuttavia, la norma va coordinata con le posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze fra organi di indirizzo politico e organi burocratici, ed in particolare con l’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente (e tali non sono evidentemente gli atti emessi ex art. 14 cit.); inoltre, lo stesso art. 107, al V comma, specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al precedente capo I titolo III”, tra cui è incluso il sindaco, l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, “si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54, che qui non trovano applicazione;
che, pertanto, è fondata l’assorbente eccezione d’incompetenza proposta dalla parte ricorrente (conf. T.A.R. Sardegna, II, 24 gennaio 2005, n. 104; T.A.R. Molise, 25 novembre 2004, n. 729; T.A.R. Basilicata, 18 settembre 2003, n. 878; T.A.R. Campania Napoli, I, 12 giugno 2003, n. 7532; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 8 maggio 2002, n. 1152;T.A.R. Lombardia Brescia, 25 settembre 2001, n. 792);
che, peraltro, il provvedimento è altresì viziato poiché non è stato preceduto da un avviso d’avvio del procedimento, né tale omissione risulta in qualche modo motivata;
che, comunque, l’eventuale rinnovato esercizio del potere de quo nei confronti della Edilceam, proprietaria dell’area, imporrebbe all’Amministrazione, tra l’altro, di esplicitare le ragioni dell’imputabilità alla stessa Edilceam della violazione, per la quale fossero poste a suo carico le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 11 ottobre 2005, n. 252, del sindaco di Legnago.
Condanna il Comune di Legnano alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in € 2.000,00 di cui € 400,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 18 gennaio 2005.
Il Presidente l’Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione