TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1786, del 14 luglio 2014
Urbanistica.Realizzazione di un'area di lavaggio di veicoli industriali in variante urbanistica ex 8 D.P.R. n. 160/2010
L’'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 (oggi art.8 D.P.R.160/2010) esprime un favor verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo delinea un procedimento semplificato per giungere, attraverso una variante urbanistica adottata nell'ambito di apposita conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore. Sicchè, a fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 prevede una specifica procedura che non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della variante obbligatoria o comunque esclusa per ragioni non inserite in un atto pianificatorio, dovendo comunque assicurarsi all’organo consiliare la possibilità di esercitare le competenze che la norma citata gli attribuisce. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01786/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2014, proposto da:
Mario De Sarlo, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Scalcione, Andrea Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;
contro
Comune di Sava, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ruffo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Guglielmo Oberdan N. 70;
Regione Puglia; Autorita' di Bacino della Puglia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Sava, n. 45 del 24/09/2013, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 9/10/2013 ed esecutiva dal 19/10/2013, recante in oggetto "Progetto per la realizzazione di un'area di lavaggio di veicoli industriali in variante urbanistica ex art. 8 D.P.R. n. 380/2010 presentato dal sig. De Sarlo Mario sull'area distinta in catasto Foglio 12 particelle 1148-1151-369-276 in contrada Papacaniello", con la quale si è disposta la non approvazione della proposta di deliberazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, della Deliberazione della Giunta Comunale di Sava n. 90 del 15/5/2012, recante in oggetto "Delibera di G.R. n. 2581 del 22/11/2011 - criteri comunali integrativi ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 1, Dpr n. 160/2010" e della nota prot. 10115 del 23/4/2012 del Responsabile U.T.C. del Comune di Sava.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sava e dell’ Autorita' di Bacino della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.ti A. Sticchi Damiani e A. Scalcione per il ricorrente, avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell'avv. M. Ruffo, per la P.A. e avv. dello Stato S. Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone quanto segue:
-con istanza 5.12.2011 ha chiesto al Comune di Sava l’approvazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un’area di lavaggio di veicoli industriali in c.da. “Papacaniello”:
- nell’ambito del procedimento istruttorio tutti gli enti coinvolti hanno espresso parere positivo per la realizzazione del programmato intervento e pertanto il Responsabile SUAP ha dichiarato positivamente conclusi i lavori della conferenza di servizi rilevando che tutti i pareri resi dagli enti coinvolti e intervenuti erano favorevoli alla realizzazione dell’intervento.
- Con deliberazione del C.C. n.45 del 24.9.2013 il Comune di Sava ha deciso la non approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto il progetto suindicato in variante urbanistica ex art.8 del D.P.R. n.160/2010, avendo la stessa conseguito la parità di voti nella votazione, come acclarato dal presidente del consiglio Comunale;
- con delibera di G.C. n.90 del 15.5.2012 il Comune di Sava ha previsto l’esclusione “in via cautelativa dell’applicazione delle ipotesi di cui all’art.8 comma 1 per tutte le zone di particolare pregio (emergenze e segnalazioni ATD) indicate dalla TAV n.07 di cui ai primi adempimenti del PUTT/PBA approvate con delibera di C.C. n.70 del 29.9. 2008 nonché escluse aree e/o zone nel raggio di 2Km misurate dal vertice della particella catastale su cui insiste il bene da tutelare di natura paesaggistico – ambientale- storico – architettonico – idrogeologico ecc previsto dai piani sovraordinati (PTC, PPTR, PAI ecc)” .
Avverso i suindicati atti è insorto il sig. De Sarlo con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:
I. Eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – carenza di istruttoria – perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione dei principi di autotutela.
II. Violazione di legge art.8 DPR 160/2010 – DGR 2581 del 15.5.2012 – violazione dei principi in materia di competenza – incompetenza assoluta – eccesso di potere – perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – difetto assoluto di motivazione – carenza istruttoria – disparità di trattamento – sviamento di potere – illogicità dell’azione amministrativa – illegittimità in via derivata.
Con atto depositato in data 30 gennaio 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Sava.
Nella pubblica udienza del 17 aprile 2014 la causa è stata riservata per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La lettura della delibera di C.C. 45/2013 evidenzia che la stessa ha trovato spunto e presupposto giuridico –fattuale dalla delibera di G.C. n.90 del 15.5.2012 con la quale sono stati stabiliti i criteri per ricorrere alla variante urbanistica rispetto alla pianificazione comunale, sicchè, per ordine logico, devono essere preliminarmente esaminate le censure mosse avverso quest’ultimo atto deliberativo.
Con la delibera 90/2012, il Comune di Sava ha inteso fornire esecuzione alla delibera di G.R. 2581/2011 ( titolata “Indirizzi per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010) con la quale quest’ultima ha rappresentato la possibilità per le amministrazioni locali di stabilire una griglia di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli posti dall’art.8 comma 1 dpr 160/2010 al fine “di supportare il responsabile del procedimento rispetto a una discrezionalità che, nella fattispecie, appare in limine tra la gestione amministrativa e l’indirizzo politico”.
In particolare con la citata delibera n.90/2012 l’A.C. di Sava ha approvato i seguenti indirizzi integrativi di quanto indicato dall’art. 8 c.1 DPR 160/2010:
“a)che l’intervento proposto abbia una ricaduta nel sistema economico sia per l’occupazione giovanile che per il particolare ramo di attività e/o servizi non presenti a livello locale…;
b)che il progetto sia realizzato con i principi di sostenibilità ambientale …;
c)che l’intervento sia di miglioramento e riqualificazione ambientale in zone periurbane o agricole non valorizzate a scopi rurali…;
d)di zone e/o lotti liberi delimitati da edilizia diffusa, zone interstiziali da rigenerare e già servite da infrastrutture primarie e/o adiacenti ad aziende consolidate sul territorio;
e)che l’intervento proposto sia finalizzato ad ampliamento di ramo d’azienda o attività che incrementino l’indotto di aziende presenti sul territorio…;
f)che l’intervento non sia compreso tra quelli indicati dall’art.4 del vigente regolamento attuativo”.
Contestualmente, tale atto deliberativo, ha altresì prescritto di “escludere in via cautelativa dall’applicazione delle ipotesi di cui all’art.8 comma 1 tutte le zone di particolare pregio(emergenze e segnalazioni ATD) indicate dalla Tav.07 di cui ai primi adempimenti PUTT approvate con delibera di C.C. 70/2008, nonché escluse le aree e/o zone nel raggio di 2Km misurate dal vertice della particella catastale su cui insiste il bene da tutelare di natura paesaggistico –ambientale, storico, architettonico – idrogeologico ,ecc., previsto dai piani sovraordinati vigenti (PTC,PPTR,PAI ecc)”.
Con riferimento a tale ultima prescrizione, il Collegio condivide le censure con le quali il ricorrente rileva il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa l’A.C. nello stabile tale particolare restrizione.
Invero, in materia di scelte urbanistiche, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, in sede di adozione di uno strumento urbanistico l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione è di portata generale e risulta soddisfatto tramite l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte urbanistiche, senza necessità di una motivazione puntuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014 n. 793; id. 10 maggio 2012 n. 2710; id. 8 giugno 2011 n. 3497 e id. 3 novembre 2008 n. 5478); difatti, l'amministrazione comunale non è tenuta ad una particolareggiata motivazione in ordine ad ogni singola scelta urbanistica effettuata con il nuovo strumento di pianificazione, anche laddove la nuova scelta si discosti da destinazioni precedentemente impresse al territorio dal precedente strumento urbanistico, essendo sufficiente che emergano nel complesso le ragioni che sorreggono l'esercizio della potestà pianificatoria (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 12/05/2011 n.2863).
Pertanto, se la pianificazione urbanistica costituisce un’attività a carattere discrezionale, per la quale è sufficiente una motivazione per relationem con la relazione tecnica che contiene le indicazioni sugli obiettivi che si intende complessivamente perseguire, pur tuttavia quest’ultima deve dare contezza circa la sincronia e la coerenza, rispettivamente, delle scelte pianificatorie adottate, degli obiettivi perseguiti e degli interessi pubblici ad essi sottesi.
Nella specie la P.A. comunale, nell’escludere in via cautelativa le aree nel raggio di 2Km dal bene oggetto di tutela di natura paesaggistico o ambientale, è tuttavia sconfinata nell’arbitrio in quanto tale scelta non risulta affatto ricondotta all’accertata esistenza di problematiche concrete ed attuali incidenti in senso negativo sui valori che ha inteso tutelare e quindi a una compiuta istruttoria sulle aree interessate da tale esclusione.
Peraltro, come efficacemente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la previsione citata non risulta annoverata né annoverabile tra i requisiti integrativi della delibera G.R. 2581/2011, non contenendo alcun criterio indicativo per la localizzazione di impianti produttivi ex art.8 DPR 160/2010, ma anzi effettuando una scelta urbanistica svincolata da una specifica norma attributiva del relativo potere.
Tale scelta comporta inoltre, di fatto, una concreta modificazione dei piani urbanistici generali comunali, oltre che quelli sovraordinati, in assenza di alcun adempimento istruttorio e motivazionale che vada a specificare e individuare la generica “cautela” fondante la stessa.
A ciò aggiungasi che se è legittimo da parte dell’organo politico stabilire una griglia di requisiti per l’istruttoria delle proposte ex art.8 DPR 160/2010 al fine di orientare l’attività del S.U.A.P., purtuttavia, tali indicazioni, in quanto tali, non possono esautorare l’attività e la competenza di quest’ultimo affidatagli dall’art.4 D.P.R. 160/2010 nonché quelle degli organi intervenienti nella conferenza di servizi di cui all’art.8 D.P.R. citato.
Invero, l’'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998(oggi art.8 D.P.R.160/2010) esprime un favor verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo delinea un procedimento semplificato per giungere, attraverso una variante urbanistica adottata nell'ambito di apposita conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore. (C.d.S. Sez. IV, sent. n. 1644 del 11-04-2007)
Sicchè, a fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 prevede una specifica procedura che non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della variante obbligatoria o comunque esclusa per ragioni non inserite in un atto pianificatorio, dovendo comunque assicurarsi all’organo consiliare la possibilità di esercitare le competenze che la norma citata gli attribuisce.
Per le considerazioni citate deve riconoscersi l’illegittimità della delibera di G.C.90/2012 e con essa della delibera 45/2013 sulla quale la prima si ripercuote.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)