TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1063, del 3 dicembre 2013
Beni Ambientali.Legittimità diniego autorizzazione paesaggistica per installazione di pannelli fotovoltaici di interferenza visiva sul panorama
La Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza visiva che stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali. E’ chiaro che la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio. Quindi, non si ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del panorama nel suo complesso considerato, secondo la definizione sopra datane. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01063/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2011, proposto da:
Gianpietro Verzeletti, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, v.le Stazione, 37;
contro
Comune di San Felice del Benaco, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 9666 del 17/12/2010, recante diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per le opere consistenti in installazione di pannelli fotovoltaici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame è stata censurata la legittimità del provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Brescia ha negato l’autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura del fabbricato residenziale di proprietà del ricorrente - risalente agli anni ’90 e collocato in zona vincolata -, nonostante il parere favorevole della commissione comunale per il paesaggio.
Il provvedimento sarebbe affetto da violazione dell’art. 146 del d. lgs. 42/04 e del D.M. 8 aprile 1958, impositivo del vincolo, in quanto l’intervento comporterebbe un modestissimo incremento in altezza e sarebbe per nulla invasivo e dirompente, tanto più che la copertura dell’edificio, a due piani, totalmente circondato da altre abitazioni, in un contesto edificato, non sarebbe visibile dalla pubblica via e non comporterebbe alcuna evidente alterazione dei profili dell’edificio. Pertanto, parlare di “alterazione percettiva” sarebbe, secondo il ricorrente, una forzatura dei termini della realtà, anche in ragione del fatto che l’affermazione secondo cui le coperture circostanti di carattere tradizionale costituirebbero “un insieme unitario e pittoresco da tutelare e parte integrante del quadro panoramico generale” non sarebbe in alcun modo suffragata da concreti riferimenti.
Inoltre, il vincolo imposto, destinato alla tutela della vegetazione che caratterizza il quadro complessivo di non comune bellezza della zona, sarebbe pienamente rispettato dalla realizzazione di un impianto totalmente integrato. Posto, dunque, che la presenza del vincolo di per sé non comporta il divieto assoluto di edificazione, la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare nel merito se l’oggetto della tutela potesse essere compromesso dall’intervento oggetto della richiesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che in vista della pronuncia cautelare, ha evidenziato come, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la Soprintendenza “non muova alcuna pregiudiziale obiezione all’inserimento dei pannelli fotovoltaici in contesto paesaggistico protetto, a condizione ovviamente che il contesto medesimo non ne soffra un’alterazione negativa”.
Nel caso di specie, però, l’intervento realizzerebbe proprio un’evidente alterazione percettiva, tenuto conto che il sito non è soggetto solo alla tutela del D.M. 8 aprile 1958, ma anche ai sensi dell’art. 136 comma 1, lett. b) del d. lgs. 42/2004, che tutela non solo la visuale del lago da terra, ma anche il quadro paesaggistico della costa , di cui il centro abitato è parte integrante. La stessa commissione paesaggistica comunale, peraltro, aveva rilevato “l’introduzione di elementi compositivi incongrui”, salvo poi ignorare tale aspetto nella formulazione del parere positivo. Né varrebbe ad escludere la portata del vincolo il fatto che l’edificio sia inserito in un ambito densamente antropizzato: proprio a tale elemento la Soprintendenza, infatti, fa riferimento laddove si preoccupa dell’impatto visivo del manufatto, peraltro non limitato ad un ambito territoriale ridotto, come ritenuto dalla Commissione comunale, in quanto ben evidente anche dal lago. Peraltro, evidenzia ancora la difesa erariale, la documentazione tecnica e fotografica prodotta non evidenziava chiaramente la totale integrazione, che emergeva dagli elaborati grafici, ma non anche dalla simulazione fotografica.
In sede cautelare, l’istanza di sospensione è stata rigettata, ritenendo condivisibile la tesi della Soprintendenza secondo cui la posa dell’impianto interromperebbe la continuità delle copertura tradizionali introducendo un elemento discorsivo nel godimento del quadro paesaggistico.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha sottolineato come l’edificio sia inserito in un contesto ampiamente antropizzato, connotato dalla presenza di strutture residenziali degli anni ’90, i pannelli non sarebbero visibili da luoghi pubblici, l’impianto sarebbe totalmente integrato, il diniego sarebbe del tutto scollegato dal vincolo presente e comunque basato sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituirebbe comunque un degrado dell’ambiente circostante, a prescindere dalle modalità di installazione e dalle dimensioni, in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui sarebbe necessaria una specifica valutazione in concreto dell’incidenza sul bene tutelato.
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2013 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come già evidenziato da questo Tribunale nella pronuncia adottata in sede cautelare - dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, nemmeno alla luce delle ulteriori considerazioni di parte ricorrente (sostanzialmente riproduttive del ricorso) -, la Soprintendenza ha, nel caso di specie, formulato un giudizio sul caso concreto sottoposto alla sua attenzione (così come richiesto dalla giurisprudenza citata anche da parte ricorrente, tra cui si segnala la sentenza TAR Veneto, II, 25 gennaio 2012, n. 48 e l’ordinanza di questo Tribunale n. 904/2010).
Tale giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato debole allo stesso riconosciuto, con la conseguenza che il giudizio stesso potrebbe essere ritenuto illegittimo solo se incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza visiva che “stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio)” (così l’ordinanza di questo Tribunale n. 206/2011). Né - anche alla luce di quanto rappresentato nella propria difesa finale dal ricorrente, che sostanzialmente non aggiunge nuovi elementi alla tesi sostenuta nel ricorso -, si ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del panorama nel suo complesso considerato, secondo la definizione sopra datane.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
Considerato che le spese della fase cautelare sono già state imputate al ricorrente e che l’Amministrazione non ha esplicato alcuna specifica difesa nella fase del merito, le spese relative a quest’ultima possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima). definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese della presente fase del giudizio, ferma restando l’imputazione di quelle già liquidate nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)