Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1942 del 16 aprile 2015
Beni Culturali.Condizionatore e copertura cortile di Palazzo vincolato necessita di preventiva autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004

Le opere abusive consistite nella copertura di un cortile, facente parte di Palazzo soggetto a vincolo, a mezzo di una struttura metallica e nel posizionamento, e di un’unità esterna per il condizionamento dell’aria allocata su un muro non di pertinenza, esigono il rilascio della preventiva autorizzazione dell’art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, avuto riguardo (quanto alla struttura metallica di copertura, estesa circa mq 16,52) alla consistenza dell’intervento e, quanto all’unità esterna del condizionatore, alla circostanza che quest’ultima (pur allocata su di un muro di distinto edificio) in ogni caso andava ad occupare una porzione dell’area del Palazzo, in corrispondenza del cortile, gravata da vincolo di tutela. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01942/2015REG.PROV.COLL.

N. 05453/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5453 del 2010, proposto da: 
Del Borrello Amedeo e Del Borrello Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Galante, Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Claudia Bordoni in Roma, Via Carlo Mirabello, 25; 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 302/2009, resa tra le parti, concernente rimozione opere abusive su immobile dichiarato di interesse particolarmente importante e risarcimento dei danni

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Vittorio Emanuele Russo e l'avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- I signori Amedeo Del Borrello e Alberto Del Borrello impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione di Pescara, 21 aprile 2009, n. 302 che ha respinto il ricorso proposto da Amedeo Del Borrello per l’annullamento del decreto 30 marzo 2005 col quale il Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali aveva ordinato la rimozione di alcune opere interne realizzate sine titulo all’interno di un immobile sito in Vasto (Chieti), denominato Palazzo Mattioli e dichiarato di interesse particolarmente importante con d.m. 26 febbraio 1993.

Gli appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza e ne chiedono la riforma in accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 24 marzo 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- Giova premettere che la causa riguarda la legittimità del suindicato ordine di riduzione in pristino adottato (dal Direttore generale per i beni architettonici e artistici del Ministero dei beni e delle attività culturali) in confronto degli odierni appellanti, quali gestori, in Vasto, di un’attività commerciale all’interno dei locali terranei di Palazzo Mattioli, di proprietà comunale, in relazione ad alcune opere eseguite nei predetti locali in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo storico-artistico.

Le opere abusive ascritte agli odierni appellanti sarebbero in particolare consistite nella copertura di un cortile facente parte del Palazzo a mezzo di una struttura metallica e nel posizionamento, all’interno del predetto cortile, di un’unità esterna per il condizionamento dell’aria, allocata su un muro non di pertinenza di Palazzo Mattioli e tuttavia aggettante nella colonna d’aria del predetto cortile annesso all’immobile.

4.- Con il primo motivo, gli appellanti tornano a prospettare in questo grado la questione della pretesa inesistenza, sul cortile oggetto dei richiamati interventi edilizi, del regime vincolistico proprio degli immobili di pregio storico-artistico, capace di radicare la stessa competenza dell’Amministrazione appellata all’adozione dell’ordine di riduzione in pristino oggetto della impugnazione di primo grado. Detto assunto muove dall’esame dei contenuti specifici della relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo, che non farebbe cenno alla predetta area adibita a cortile, la quale per tal ragione dovrebbe ritenersi estranea, secondo gli appellanti, al perimetro fisico e giuridico del vincolo gravante sull’immobile in forza del richiamato d.m. 26 febbraio 1993.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Infatti, se è pur vero che il decreto ministeriale di vincolo con il quale è stato dichiarato di interesse particolarmente importante Palazzo Mattioli richiami integralmente la relazione storico-artistica sulla base della quale lo stesso è stato apposto, nondimeno non par dubbio che in odine all’esatta perimetrazione della linea di confine del vincolo stesso, tale decreto faccia espresso richiamo all’ “l’unita planimetria catastale”, dalla quale inequivocabilmente si evince che il cortile, in quanto parte del Palazzo, è inserito nell’area vincolata ed è pertanto astretto al regime vincolistico unitario impresso all’immobile in ragione del suo particolare pregio storico-artistico.

D’altra parte, tale dirimente emergenza fattuale corrisponde al generale criterio di logica e di esperienza per cui, salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici – che usualmente identificano un complesso unitario, quand’anche formato da successive stratificazioni e addizioni - devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l’esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo – che si riferisce al valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto - perderebbe ragione.

In contrario non varrebbe obiettare- come evidenziato dall’appellante, sulla base di una perizia allegata agli atti del giudizio – che nella relazione storico-artistica, nella parte descrittiva dell’edificio, si farebbe riferimento soltanto ad una pianta ad L del Palazzo, con il lato minore rivolto verso l’interno dell’isolato ed affacciantesi su di una corte interna.

Il Collegio infatti osserva, contro tale tesi difensiva, che le generiche indicazioni contenute nella relazione storico-artistica, in ordine all’esatta estensione del vincolo, non possano ritenersi dirimenti, a fronte delle ben precise e diverse indicazioni rivenienti dalla planimetria catastale allegata al decreto di vincolo, dallo stesso decreto espressamente richiamata in punto di esatta perimetrazione del confine materiale del palazzo vincolato.

Tale risolutivo rilievo elide l’ulteriore argomento della odierna appellante – pur plausibile, in linea di principio – secondo cui le risultanze catastali non avrebbero efficacia probatoria piena (al più soltanto indiziaria). Se ciò è corretto e specie sul piano generale dei rapporti interprivati, nella fattispecie qui data l’assunto è fuori luogo, perché la planimetria catastale è utilizzata come mero strumento di identificazione dell’oggetto del vincolo e non ha un valore suo proprio: sicché è comunque smentito dallo stesso contenuto del decreto di vincolo che, nel richiamare l’allegata piantina catastale dove è esattamente tracciato il confine esterno di Palazzo Mattioli, non lascia dubbi sul fatto che il cortiletto oggetto dei contestati interventi edilizi eseguiti dagli appellanti senza titolo autorizzatorio (la circostanza non è contestata), si trovi all’interno dell’area oggetto del vincolo; e che quindi trovi piena legittimazione l’intervento ripristinatorio dell’Amministrazione intimata.

5.- Con altro motivo, gli appellanti assumono che, essendo la proprietà della cosa in testa al Comune di Vasto ed avendo tale ente locato il bene (rectius, alcuni locali del Palazzo che si trovano a pian terreno) agli attuali deducenti, l’autorizzazione a eseguire i contestati interventi edilizi avrebbe dovuto ritenersi in re ipsa, in quanto detti interventi erano stati espressamente previsti nel contratto di locazione stipulato con il Comune di Vasto e gli stessi risultavano conformi alla destinazione d’uso dei locali; in ogni caso, secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, della mancata acquisizione del titolo autorizzatorio presso la competente Soprintendenza avrebbe dovuto rispondere l’ente proprietario del bene vincolato e non essi appellanti (o quantomeno non soltanto costoro), semplici conduttori del bene.

Anche tale motivo non merita condivisione.

Al proposito, il Collegio osserva che:

a) non rileva che i lavori sull’immobile siano stati concordati con il Comune di Vasto, quale proprietario-concedente, in sede di stipula del contratto locativo, posto che l’assenso del proprietario agli interventi edilizi sull’immobile locato incide sulla legittimità degli stessi sul piano meramente contrattuale, ma non ha effetti derogatori su cogenti disposizioni di legge, che attengono a tutt’altra cura amministrativa che l’interesse locatizio. Una siffatta previsione non esime il conduttore dal munirsi, prima dell’esecuzione dei programmati interventi, di tutti i necessari titoli autorizzatori pubblici presso le competenti amministrazioni (qui: gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali);

b) il soggetto legittimato a domandare il rilascio di titoli abilitativi è chi, titolare di una posizione qualificata sul bene oggetto dei programmati interventi edilizi, ne assume in concreto l’iniziativa, senza che al proposito rilevi l’inerzia del proprietario che, pur dopo prestato il proprio assenso, decida di restare estraneo al procedimento amministrativo funzionale alla formazione dei titoli abilitanti l’intervento;

c) in considerazione della particolare tipologia degli interventi eseguiti, non par dubbio che gli stessi esigessero il rilascio della preventiva autorizzazione dell’art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, avuto riguardo (quanto alla struttura metallica di copertura, estesa circa mq 16,52) alla consistenza dell’intervento e, quanto all’unità esterna del condizionatore, alla circostanza che quest’ultima (pur allocata su di un muro di distinto edificio) in ogni caso andava ad occupare una porzione dell’area del Palazzo (in corrispondenza del cortile) gravata, come si è detto, da vincolo di tutela;

d) in contrario non ha alcun rilievo la addotta circostanza che detto cortile non fosse visibile all’esterno, perché quello della visibilità (sub specie di percepibilità) è requisito che semmai connota i beni paesaggistici, ma certo non anche i beni culturali, i quali ben possono essere sottoposti a regime vincolistico a prescindere dalla percezione pubblica che se ne possa avere dall’esterno;

e) da ultimo, non rilevano le circostanze addotte dall’appellante sull’asserita utilizzazione proficua del bene ad opera dei conduttori e dell’interesse pubblico dell’Amministrazione comunale a percepirne i canoni locativi. Infatti un tal genere di interessi (in ogni caso recessivi rispetto a quello alla salvaguardia e e tutela del bene culturale) non appaiono in alcun modo inconciliabili con l’avvio di un corretto procedimento autorizzatorio per interessare l’autorità preposta alla tutela del vincolo sul Palazzo.

6.- Da ultimo, risulta infondato anche l’ulteriore motivo d’appello col quale gli appellanti deducono la nullità del decreto oggetto dell’impugnativa di primo grado in ragione della sua omessa notifica all’ente proprietario.

Vale al proposito osservare che l’art. 160 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che destinatario dell’ordine di riduzione in pristino è il “responsabile dell’abuso”, che nella specie all’evidenza coincide con i conduttori dell’immobile, i quali hanno dato seguito ai suindicati interventi edilizi senza previamente dotarsi delle necessarie autorizzazioni. Vero è che il comma 2 del suddetto articolo 160 stabilisce che quando le opere di ripristino abbiano valenza urbanistico-edilizia il provvedimento è comunicato anche alla città metropolitana ed al comune interessati. Ma si tratta di previsione che nella specie non è invocabile dagli appellanti a sostegno della nullità dell’atto, posto che la disposizione è funzionale alla salvaguardia degli interessi urbanistici ed edilizi ove le opere necessarie alla riduzione in pristino abbiano incidenza su quei valori.

Nella specie l’Amministrazione dei beni culturali ha ritenuto che non vi fosse necessità di coinvolgere l’autorità comunale e, rispetto a tale scelta, gli appellanti non hanno interesse, né sono legittimati (stante il principio di personalità dell’azione processuale desumibile dall’art. 81 Cod. proc. civ.) a proporre, nomine alieno, una generica censura di obliterazione procedimentale, tanto più che il coinvolgimento dell’ente comunale avrebbe comportato un maggior aggravio del procedimento di rimessa in pristino dell’immobile.

Inoltre, va soggiunto che l’art. 160 cit. non replica la previsione, contenuta nell’art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001 in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale del bene quale sanzione ulteriore dell’inadempimento all’ordine di demolizione di tal che, escluso il predetto vulnus definitivo alle ragioni dominicali, il mancato coinvolgimento del proprietario del bene non rappresenta motivo che possa implicare invalidità dell’atto, come erroneamente prospettato dagli appellanti.

7.-In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

8.- Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 5453 del 2010), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Amministrazione appellata delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)