Cass. Sez. III n. 18267 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Pepe
Urbanistica.Opere in zona sismica e sanatoria
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cioè la cosiddetta “doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di Foggia ha dichiarato Michele Pepe responsabile del reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. 380/2001 (ascrittogli per avere, quale proprietario e committente, realizzato, senza darne preavviso scritto con allegato il relativo progetto, un manufatto di un solo piano fuori terra, con struttura portante in muratura, della superficie di m. 10 x 3,60 e altezza variabile da m. 2,20 a m. 2,90 e copertura a doppia falda in latero cemento; capo A della rubrica) e del reato di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo d.P.R. 380/2001 (ascrittogli per aver iniziato i medesimi lavori senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta; capo C della rubrica), lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 83 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo B della rubrica), condannandolo alla pena complessiva di 250,00 euro di ammenda.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo ha denunciato l’errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, a causa della omessa considerazione da parte del Tribunale delle caratteristiche del fabbricato, realizzato a un solo piano fuori terra, con struttura portante in muratura, ed esistente quantomeno dal 1960, come risultava dall’atto di acquisto a favore del ricorrente del 31/7/2001, nel quale si dava atto della medesima consistenza del fabbricato, pervenuto al venditore, nel medesimo stato, con atto di permuta del 23/6/1960; la risalenza nel tempo della edificazione del fabbricato era stata confermata anche dal teste Corrado D’Atri, in servizio presso l’Ufficio Sismico di Foggia, il quale aveva dichiarato che il manufatto oggetto della contestazione non era affatto di nuova costruzione, ma preesistente, e corrispondeva alla descrizione contenutane nell’atto di compravendita; analoghe dichiarazioni erano state rese anche dall’Ingegner Felice Dattoli. Ciò determinava l’erroneità della contestazione mossa al ricorrente, che non aveva realizzato il fabbricato, ma si era limitato a interventi di manutenzione del tetto, per i quali non era necessario inviare alcun preavviso scritto con progetto allegato come contestato sub a), posto che il fabbricato era già esistente da lungo tempo.
2.2. In secondo luogo, ha denunciato l’inosservanza dell’art. 94 d.P.R. 380/2001 e un ulteriore vizio della motivazione, a causa della ritenuta inapplicabilità della autorizzazione in sanatoria ottenuta dal ricorrente per i lavori di copertura, che avrebbe dovuto determinare l’estinzione del reato conseguente alla violazione della disposizione di cui all’art. 94 citato, anche in considerazione della circostanza che i lavori eseguiti dal ricorrente, consistiti nel mero rifacimento del tetto, rientravano tra gli interventi edilizi di minore rilevanza per la pubblica incolumità di cui all’art. 9 quater della l. n. 156 del 2019, ovvero riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali: per tali lavori infatti, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo richiesto per il tipo di intervento edilizio, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 94, comma 1, d.P.R. 380/2001; quanto previsto da tale disposizione dovrebbe continuare ora ad applicarsi solamente per gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, mentre essa non dovrebbe più essere applicata agli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ossia le opere o gli interventi che per la loro natura, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro destinazione non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, cosicché non sarebbe stato applicabile l’obbligo di cui all’art. 94 d.P.R. 380/2001 ai lavori eseguiti dal ricorrente, che non richiedevano la preventiva autorizzazione alla loro realizzazione, trattandosi di lavori di minore rilevanza.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’adeguatezza della motivazione riguardo alla realizzazione del fabbricato da parte del ricorrente e l’inefficacia, in relazione alla contestazione dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Ufficio del Genio civile (si richiama la sentenza n. 10110 del 2016).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate l’errata applicazione di disposizioni di legge penale e l’illogicità della motivazione, a causa della affermazione di responsabilità del ricorrente nonostante la presenza di plurimi e convergenti elementi dimostrativi della non riconducibilità allo stesso della realizzazione dell’opera in relazione alla quale sono state ravvisate le violazioni alle disposizioni in materia di lavori da eseguire in zone sismiche di cui ai capi a) e c) della rubrica, è inammissibile, essendo volto a censurare la ricostruzione dei fatti contestati, in particolare la realizzazione dell’opera da parte del ricorrente, sulla base di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella del giudice del merito, che è pervenuto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione a detti reati sulla base di una valutazione delle prove non manifestamente illogica, non suscettibile di rivisitazioni o riletture nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale, infatti, pur in presenza di imputazioni fondate sulla realizzazione da parte del ricorrente dell’intero manufatto, ha ritenuto, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria, in particolare di quanto riferito dai testi D’Atri e Dattoli e che è stato riportato e sottolineato anche nel ricorso per cassazione, che non sia possibile escludere che il fabbricato fosse preesistente al suo acquisto da parte dell’imputato, al quale, pertanto, non poteva esserne addebitata la realizzazione, ritenendo, invece, certamente a lui riconducibile la sostituzione del solaio di copertura, in violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, avendo l’imputato realizzato tale opera in assenza del necessario preavviso con allegato il progetto e della autorizzazione preventiva, ritenendoli necessari in considerazione della realizzazione dell’intervento in zona sismica.
Si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi, ribadendo la propria prospettazione fondata sulla sua estraneità alla edificazione del fabbricato, che, in realtà, è stata sostanzialmente condivisa dal Tribunale, che, però, ha ritenuto egualmente responsabile l’imputato dei reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, a causa del rifacimento del solaio di copertura di tale fabbricato, riferita concordemente proprio dai suddetti testi D’Atri e Dattoli.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure fatte valere con il primo motivo, sia perché prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con la ricostruzione della condotta posta a fondamento della affermazione di responsabilità; sia perché, comunque, volte a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, onde pervenire a una loro lettura alternativa, che è esclusa nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata affermata la erroneità della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo c), in quanto i lavori eseguiti dal ricorrente sarebbero qualificabili come di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94 bis d.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 9 quater del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, come tali non richiedenti la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, richiesta dall’art. 94, comma 1, d.P.R. 380/2001, per la cui mancanza è stato ritenuto configurabile il reato di cui al capo c), è manifestamente infondato.
Il primo comma dell’art. 94 citato prevede la necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zone sismiche, fatta eccezione per quelle a bassa sismicità (“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”).
Il citato art. 94 bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 9 quater del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, esclude però la necessità della preventiva autorizzazione per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità (“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c”).
Detti interventi sono elencati alle lett. b) e c) del primo comma del medesimo art. 94 bis, che definisce anche gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità.
Tale disposizione stabilisce che:
“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località' sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità' di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”.
Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Foggia, nel rilevare la necessità del preventivo rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente, e, con essa, la configurabilità, a causa della sua mancanza, del reato di cui agli artt. 94 e 95 d.P.R. 380/2001 di cui al capo c), ha, sia pure implicitamente, escluso che le opere eseguite dal ricorrente possano essere qualificate come di minore rilevanza o prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, come tali non necessitanti della preventiva autorizzazione, sottolineando che esse sono consistite nell’integrale rifacimento del solaio e del tetto, e al riguardo il ricorrente si è limitato a sostenere, in modo assertivo, che si tratterebbe di intervento di minore rilevanza, non richiedente autorizzazione (peraltro successivamente richiesta e ottenuta dal ricorrente medesimo).
Si tratta di rilievi generici, non essendo state chiarite le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali detto intervento dovrebbe essere qualificato come di minore rilevanza per la pubblica incolumità, ossia rientrante tra quelli elencati dalla disposizione riportata, volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito un accertamento di fatto, e anche manifestamente infondati, giacché, non risultando che l’area interessata dall’intervento eseguito dal ricorrente sia a bassa sismicità, risulta evidente come il rifacimento integrale di solaio e copertura (a doppia falda in latero cemento) riguardi opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, dunque opere rilevanti riguardo alla pubblica incolumità, secondo la classificazione ricordata, in quanto classificabili come interventi rilevanti ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lett. a), n. 3, ultima parte, del d.P.R. 380/2001 citato, non risultando che l’area nella quale sono state realizzate sia a bassa sismicità, come tali richiedenti la preventiva autorizzazione per la loro realizzazione.
Ciò, del resto, risulta, per quanto possa rilevare, anche dalla condotta del ricorrente stesso successiva alla realizzazione dell’opera, caratterizzata dalla richiesta e dal rilascio della autorizzazione da parte della Provincia, inidonea, tuttavia, ad estinguere il reato.
4. L’esclusione dell’effetto sanante della autorizzazione sismica postuma è stata correttamente rilevata dal Tribunale di Foggia, in quanto, come analiticamente illustrato nella sentenza n. 2357 del 2023 (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, non massimata sul punto), diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell’art. 98 d.P.R. 380/2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine.
Non vi sono, dunque, effetti estintivi conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all’interessato di richiedere una autorizzazione postuma (in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, in TAR Campania (NA), Sez. 8, n. 1347 del 1/3/2021; nel medesimo anche Cons. di Stato, Sez. 3, n. 4142 del 31/5/2021).
Va pertanto ribadito il condivisibile principio, di cui nel caso in esame ha fatto corretta applicazione il giudice di merito, escludendo qualsiasi effetto estintivo o sanante in conseguenza del rilascio della autorizzazione sismica postuma, secondo cui l’autorizzazione sismica postuma non determina alcun effetto estintivo della contravvenzione antisismica di cui all’art. 94 d.P.R. 380/2011 (in senso analogo già Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462).
Ne consegue, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058, cit.), che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cioè la cosiddetta “doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza di tutti i rilievi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria di comunicare ai sensi dell’art. 101 t.u. edilizia copia del presente dispositivo all’Ufficio tecnico della Regione Puglia.
Così deciso il 13/4/2023