Cass. Sez. III n. 34095 del 12
ottobre 2006 (ud. 12 mag. 2006)
Pres. De Maio Est.
Onorato Ric.
Cortinovis
Caccia e animali. ANPA, qualità
di persona offesa dal reato
Ancorché non sia stato ancora
emanato il decreto ministeriale che, a norma dell’art. 19
quater della l. 20
luglio 2004, n. 189, doveva individuare gli enti e le associazioni di
protezione degli animali, ai quali è affidata la tutela
degli interessi lesi
dai delitti contro il sentimento degli animali,
un’associazione per la
protezione degli animali può essere qualificata come
“persona offesa” dal reato
in base ai principi generali e al disposto dell’art. 90 c.p.p.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (12/05/2006),
Sentenza n. 34095
(Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
1 - Su denuncia dell'Associazione Nazionale per la Protezione degli
Animali (ANPA), sezione di Alba Langhe Roero, il pubblico ministero
presso il tribunale di Alba apriva un procedimento penale in ordine al
reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 727 c.p., che
però -- su istanza conforme dello stesso p.m. -- si
concludeva con l'archiviazione .
In data 5.5.2004 la stessa ANPA, in persona del suo presidente
sezionale Renata Cortin.ovis, formulava istanza di riapertura delle
indagini indicando come fatto nuovo meritevole di investigazioni il
decesso di un cane meticcio in circostanze non chiare.
II pubblico ministero riteneva che non fossero necessarie ulteriori
indagini, in particolare perché la circostanza che il cane
fosse stato portato a passeggio malgrado la malattia da cui era affetto
non poteva configurare quel contributo doloso o colposo al decesso
richiesto dalla norma per integrare la fattispecie di cui all'art. 727
c.p.(vecchio testo).
Per conseguenza, anziché richiedere la riapertura delle
indagini ex art. 414 c.p.p., formulava nuova istanza di archiviazione,
posto elle la segreteria dell'ufficio, ricevuta l'istanza del 5.5.2004,
l'aveva iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. come nuova
notizia di reato. Riteneva inoltre il p.m. di non dover dare avviso
alla presidente Cortinovis ex art. 408, comma 2. c.p.p.,
ancorché questa avesse formalmente domandato di essere
avvisata della. richiesta di archiviazione, sia perché
l'istanza del 5.5.2004 in realtà era appunto - finalizzata
solo alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p., sia
perché l'ente di protezione degli animali non poteva
qualificarsi come persona offesa dal reato e non era neppure
legittimata a costituirsi parte civile.
ll g.i.p. del tribunale, con provvedimento dell' 11.1.2005,
condividendo integralmente la argomentazioni del p.m., disponeva
l'archiviazione del procedimento.
2 - Il difensore della Cortinovis, nella suddetta qualità,
ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del
provvedimento per violazione dell'art. 408, comma 2. c.p.p.. Sostiene
che trattasi di un provvedimento abnorme, perché non ha
rispettato il diritto della. persona offesa di essere avvisata della
richiesta di archiviazione a norma di legge. Precisa che in base alla
giurisprudenza corrente l'ANPA, anche indipendentemente
dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., doveva essere considerata parte
offesa, in quanto statutariamente portatrice di interessi lesi dal
reato previsto dall'art. 726 c.p.
3 - Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Nella sua requisitoria scritta osserva che il provvedimento impugnato
non era in realtà un decreto di archiviazione e quindi si
sottraeva alla disciplina prevista dagli artt. 408-410 c.p.p.. infatti
gli adempimenti amministrativi (nella specie, l'iscrizione di un nuovo
procedimento penale) non possono modificare il contenuto
giurisdizionale degli atti (nella specie l'istanza di riapertura delle
indagini), con la conseguenza che la richiesta di archiviazione
formulata dal p.m. in ragione di quella nuova registrazione equivaleva
in realtà alla decisione di non accogliere la sollecitazione
a formulare richiesta di riapertura delle indagini, che a lui solo
spettava ex art. 414 c.p.p..
4 - Con memoria depositata in cancelleria il 13.3.2006 ai sensi
dell'art. 121 c.p.p. il difensore di Enzo Novello, indagato nel
procedimento de quo, argomenta ulteriormente per
l'inammissibilità del ricorso.
Sostiene che, per il principio di tassatività delle
impugnazioni, se è possibile ricorrere contro il
provvedimento di archiviazione ex art. 406, comma 6, c.p.p., non
è possibile impugnare il diniego di riapertura delle
indagini dopo la precedente archiviazione. Spetta solo al pubblico
ministero, anche dietro sollecitazione dell'interessato, formulare al
g.i.p. richiesta per la riapertura delle indagini.
Con un secondo motivo sostiene che non è possibile
riesaminare in sede di legittimità la valutazione negativa
che il giudice di merito ha operato circa i concreti presupposti di
applicazione dell'art. 91 c.p.p. relativamente all'ente esponenziale di
interessi collettivi.
5 Ad avviso del collegio, il ricorso è fondato e merita
accoglimento.
Non può negarsi che l'istanza presentata il 5.5.2004 dalla
presidente Cortinovis, nonostante sollecitasse formalmente una
riapertura delle indagini già concluse con l'archiviazione,
era in sostanza fondata su un "fatto nuovo" rispetto a quelli per cui
era intervenuto il decreto di archiviazione, e cioè la morte
di un cane meticcio "in circostanze non chiare".
Proprio perché il giudice aveva già disposto
l'archiviazione delle indagini precedenti, sicuramente l'istanza non
costituiva esercizio di quel potere che l'art. 410 c.p. attribuisce
alla persona offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione
chiedendo la prosecuzione delle indagini.
Risponde quindi al contenuto reale della predetta istanza-denunzia sia
la scelta (amministrativa) dell'ufficio del pubblico ministero di
iscrivere la nuova notizia di reato nel registro dì cui
all'art. 335 c.p.p., sia la successiva scelta (giudiziaria) del
sostituto procuratore della Repubblica di chiedere l'archiviazione del
procedimento ex art. 408 c.p.p., anziché di respingere la
sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414
c.p.p..
Per conseguenza. però, il pubblico ministero doveva
preventivamente notificare la richiesta di archiviazione alla
Ci1ortinovis, quale presidente dell'ANPA, che aveva chiesto di essere a
tal uopo avvisata, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p..
6 Non può infatti condividersi la tesi dello stesso p.m..
poi accolta dal giudice. secondo cui l'ente di protezione degli animali
non solo non poteva costituirsi parte civile, ma neppure poteva
qualificarsi come persona offesa dal reato, e quindi non era
legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione e a chiedere di
essere preventivamente avvisato al riguardo.
In materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi
collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona
offesa è recentemente intervenuta la legge 20.7.2004 n. 189,
la quale
-oltre a introdurre nel titolo IX bis del codice penale i delitti
contro il sentimento per gli animali e a modificare la contravvenzione
di cui all'art. 727 c.p. - con l'art. 7 ha stabilito che "ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti
di cui all'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge".
L'art. 19 quater disp. coord. cod. pen., introdotto dall'art. 3 della
stessa legge, prevede che agli enti o alle associazioni di protezione
degli animali individuati con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'interno, siano affidati gli animali
sequestrati o confiscati.
Infine l'art. 91 c.p.p. - com'è noto - stabilisce che "gli
enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute,
in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi
dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento,
i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal
reato"
Si configura quindi un sistema in cui gli enti di protezione degli
animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge
soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004,e
cioè dai delitti contro il sentimento degli animali (artt.
544 bis- 544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione prevista dal nuovo
art. 727 c.p..
A tutt'oggi peraltro il decreto ministeriale previsto dal predetto art.
19 quater non è stato ancora emanato, sicché non.
è possibile identificare ex lege gli enti collettivi offesi
dai reati suddetti.
7 - Ciò però non esclude che un'associazione di
protezione degli animali possa essere qualificata come "persona offesa"
dal reato in base ai principi generali e al disposto dell'art. 90
c.p.p., e possa per conseguenza essere legittimata a chiedere di essere
avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, comma
2, c.p.p..
Invero, se la persona offesa dal reato è per unanime approdo
di dottrina e giurisprudenza - il soggetto titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che
un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali
sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui
agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p..
Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente
dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., un'associazione che abbia come
scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a
chiedere di essere avvisata ex art. 408, comma 2, c.p.p. della
richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto
offéso dai reati stessi.
Ne deriva per il caso di specie la nullità dell'impugnato
provvedimento di archiviazione, che essendo stato emanato senza previo
avviso alla persona offesa che l'aveva richiesto, ha violato il diritto
processuale di intervento della ricorrente Cortinovis, nella
qualità di rappresentante legale dell"ANIA, ai sensi degli
arti. 127, comma. 5, 409, comma 6, c.p.p. così come
interpretati c modificati dalla sent. 353/1991 della Corte
costituzionale.
Gli atti vanno restituiti al pubblico ministero competente per
l'esercizio delle facoltà spettantegli secondo legge.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla senza rinvio il provvedimento
impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica di Alba.
Cosi deciso in Roma i1 12.5.2006
Caccia e Animali. legittimazione ANPA
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