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SEZ. 3 SENT. 15166 DEL 01/04/2003 (UD.28/01/2003) RV. 224709
PRES. Toriello F REL. Piccialli L COD.PAR.358
IMP. Filippone Giuseppe PM. (Conf.) Hinna Danesi F 
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Armi legalmente detenute e portate u tilizzate e per commettere reati venatori -  Condanna per contrav venzione venatoria - Confisca - Sussistenza.

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COD.PEN ART. 240 COMMA 2 
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 30 COMMA 3 
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 28 COMMA 2 
L. DEL 22/5/1975 NUM. 152 ART. 6 
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, e' quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca puo' essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operativita' del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale puo' darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna.

Fonte CED Cassazione