Cass. Sez. III n. 40447 del 12 dicembre 2006 (ud. 28 nov. 2006)
Pres. De Maio Est. Teresi Ric. De Angelis
Caccia e animali.. Confisca arma

La condanna per l'ipotesi di reato di cui all'art. 30, comma 1 lettera h) Legge 157-1992, non compresa tra quelle previste dall’art.28, non comporta la confisca dell'arma usata per commettere il reato venatorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/11/2006
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1911
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 32294/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Angelis Vittorio, nato a Palombara Sabina 1/01/1935;
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in data 23/01/2006 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto la rideterminazione della pena in Euro 1.0332,29 e il rigetto del ricorso nel resto.
OSSERVA
Con sentenza del 23/01/2006 il Tribunale di Tivoli, concesse le attenuanti generiche, condannava De Angelis Vittorio alla pena dell'ammenda per avere esercitato la caccia con mezzi vietati, utilizzando un fucile non regolamentare predisposto per contenere quattro cartucce al posto delle tre consentite.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio proposta dal difensore di fiducia che aveva addotto un legittimo impedimento costituito dal contemporaneo impegno presso una sezione civile della Cassazione, nonché la nullità della sentenza:
per omesso avviso dell'udienza di rinvio, per la sola discussione, al difensore di fiducia e all'imputato;
per il mancato assenso della difesa alla rinuncia dell'esame dei testi del PM;
per mancata assunzione delle prova decisiva costituita dalla verifica dell'effettiva consistenza dell'arma sequestrata. Denunciava, poi, violazione di legge in ordine;
alla disposta confisca del fucile in sequestro;
all'applicazione di una pena illegale per esser stato superato il massimo edittale;
al diniego dei benefici di legge.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Ha affermato questa Corte che "la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento; tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro condifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 c.p.p.,- sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire" (Cassazione Sezione 6^, n. 48530/2003, 18/11/2003 - 18/12/2003, Levante, RV. 228598) e che "il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza d'altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi ad una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità d'altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle d'affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri" (Cassazione Sezione 1^ n. 5978/2000, 13/03/2000 - 22/05/2000, Sgobba, RV. 216014). Nella specie, il difensore ha segnalato soltanto di essere impegnato in altra udienza senza dimostrare le ragioni che rendevano indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nell'altro procedimento, sicché, non avendo il difensore neppure documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto per la trattazione del processo (il sostituto era stato nominato al solo fine di chiedere il differimento), legittimamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinvio.
Anche gli altri motivi in rito sono infondati perché, qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza e sia rigettata la sua istanza di rinvio per l'insussistenza di un legittimo impedimento con la sostituzione di cui all'art. 97 c.p.p., comma 4, il nuovo difensore nominato, assume ed esercita, nella trattazione del procedimento, i diritti e i doveri della difesa anche in ordine all'ammissione delle prove (come, nella specie è avvenuto), sicché non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.
Inoltre, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente n'è dichiarata la contumacia e legittimamente è omessa la notificazione, in suo favore, dell'avviso della data di rinvio fissata dal giudice per il prosieguo della trattazione del processo.
Per l'omessa acquisizione del parere della difesa in ordine alla rinuncia ai testi d'accusa espressa dal P.M. non è prevista alcuna nullità.
Manca di decisività la richiesta indagine istruttoria sulle caratteristiche dell'arma perché descritte dal personale della Polizia provinciale di Roma.
È, invece, fondato il motivo relativo alla confisca dell'arma perché "la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30 nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dalla stessa L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui all'art. 240 cpv. c.p. e alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna" (Cassazione Sezione 3^, n. 15166/2003, 28/01/2003 - 01/04/2003, RV. 224709). Pertanto la condanna per l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), non compresa tra quelle previste dal citato art. 28, non comporta la confisca dell'arma usata per commettere il reato venatorio ritenuto in sentenza.
Anche il motivo sulla pena è fondato perché quella base è stata stabilita in violazione del massimo edittale ("fino a Euro 1.549"), sicché la pena, per le concesse attenuanti generiche, va rettificata in Euro 1.032,29.
Per l'omessa richiesta dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nelle conclusioni finali, non occorreva una specifica motivazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 619 c.p.p., rettifica la pena inflitta in Euro 1.032,29 d'ammenda.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell'arma in sequestro, confisca che elimina disponendone la restituzione all'avente diritto.
Rigetto nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006