Cass. Sez. III n. 20934 del 3 maggio 2017 (Ud 21 mar 2017)
Presidente: Savani Estensore: Aceto Imputato: PM in proc. Bruscolini ed altro
Caccia e animali.Confisca degli animali e inapplicabilità ai nati da esemplare in sequestro finalizzato alla confisca

Ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca

RITENUTO IN FATTO

1.Il Procuratore delIa Repubblica di Rimini ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2016 di quello stesso Tribunale che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12/09/2016 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen., di un cucciolo di delfino, denominato "Indy", nato dall'accoppiamento del delfino "Luna" (già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di Clara Bruscolini e Massimo Muccini per il reato di cui agli artt. 110, 81, 54-ter, commi 1 e 2, 727, cod. pen.) con il delfino "Robin" ospitato - così come la madre - presso l'acquario di Genova.

1.1.Con unico motivo, deducendo di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma secondo (e non primo) dell'art. 321, cod. proc. pen., e qualificando il cucciolo di delfino quale "frutto" civilistico del bene sequestrato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 820, comma primo, 821, comma primo e 2912, cod. civ., 544-sexies, cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3.La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i "frutti" dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.

3.1.AI riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di "frutti" ovvero di "beni futuri" non è pertinente perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in cattività.

3.2.La questione però non si risolve di certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell'ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca (in vista della quale il sequestro è consentito). Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l'art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali "oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca" (in questo caso ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen.), siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.

3.3.0ccorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca.

3.4.Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544- sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come "corpo di reato", in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.

3.5.La confisca ha dunque ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di "frutti naturali" di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei.

3.6.La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione (Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, Riggio, Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775), né può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la "natura illecita del bene da cui è ricavato", dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura.

3.7.Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca».

3.8.11 ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 21/03/2017.