TAR Toscana, Sez. III, n. 9, del 7 gennaio 2015
Urbanistica.Sanatoria edilizia e bilanciamento degli interessi
La sanatoria ex legge 47/1985 trova il suo limite nella protezione degli interessi che non hanno una mera rilevanza urbanistica ma sono funzionali a salvaguardare aspetti essenziali del territorio protetti dalle varie discipline di settore. Ne deriva che i giudizi che le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli devono esprimere nell’ambito dei procedimenti di sanatoria non devono operare un bilanciamento di interessi, avendo già a priori il legislatore considerato recessivo e cedevole l’interesse al recupero dei manufatti rispetto alla protezione dei valori ambientali, ma devono essere improntati esclusivamente a parametri tecnici sindacabili solo per la loro congruità ed esattezza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00009/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02446/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 1999, proposto da:
Maitan Claudia, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Soldani, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;
contro
Provincia di Grosseto, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Canuti e Stefania Sorrenti, con domicilio eletto presso l’avvocato Elena Possenti dell’Avvocatura provinciale di Firenze, in Firenze via de’ Ginori n. 10;
Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 686/TR del 14.05.1999 dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto - Settore Sviluppo e Tutela del Territorio - Ufficio Difesa del Suolo, trasmesso con raccomandata in data 18.6.99, con il quale viene espresso parere contrario ai soli fini idrogeologici alle opere realizzate in assenza o in difformità della licenza edilizia originaria o concessione eseguite in loc. "Feniglia" del Comune di Orbetello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver chiesto al Comune di Orbetello la sanatoria edilizia, ai sensi della L. n. 47/1985, di un manufatto prefabbricato ad uso residenziale realizzato in zona soggetta a vincolo idrogeologico, lamenta che la sua domanda sarebbe stata rigettata sulla base di un parere dell’Amministrazione provinciale di Grosseto deputata alla sua gestione.
In particolare la Provincia avrebbe affermato che la zona sarebbe interessata da processi di erosione costiera favoriti dalla progressiva riduzione della vegetazione boscata che consentirebbe di mantenere la stabilità idraulica tra la tavola marina di acqua dolce e quella di acqua salata.
Con il primo motivo la Sig.ra Maitan afferma che la costruzione da essa realizzata, per la sua distanza dalla costa e per la sua modesta entità, non potrebbe in alcun modo incidere, così come di fatto non ha inciso, sull’equilibrio fra acqua dolce e salata.
La censura è infondata.
La compromissione dell’equilibrio idrogeologico della zona non può essere apprezzata atomisticamente per ogni singolo intervento ma deve, invece, essere valutata nel suo insieme. Non è, quindi, irragionevole l’interdizione anche di un’opera non rilevante se la sua eliminazione, insieme ad altre, può contribuire al ripristino delle condizioni ambientali che costituiscono un freno al fenomeno erosivo.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che l’indirizzo seguito dalla Provincia di Grosseto, per la sua eccessiva severità, finirebbe col frustrare lo scopo della sanatoria disposta dalla L. n. 47/1985, che sarebbe quello di consentire il massimo recupero possibile delle costruzioni realizzate in modo abusivo.
Anche tale doglianza non ha fondamento.
Infatti, la sanatoria disposta dalla richiamata legge n. 47 del 1985 trova il suo limite nella protezione degli interessi che non hanno una mera rilevanza urbanistica ma sono funzionali a salvaguardare aspetti essenziali del territorio protetti dalle varie discipline di settore.
Ne deriva che i giudizi che le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli devono esprimere nell’ambito dei procedimenti di sanatoria non devono operare un bilanciamento di interessi, avendo già a priori il legislatore considerato recessivo e cedevole l’interesse al recupero dei manufatti rispetto alla protezione dei valori ambientali, ma devono essere improntati esclusivamente a parametri tecnici sindacabili solo per la loro congruità ed esattezza.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a., a favore della Provincia di Grosseto; nulla per le spese di giudizio nei confronti del Comune di Orbetello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)