TAR Liguria Sez. II n. 1010 del 4 luglio 2010
Caccia e animali.richiami vivi per la caccia

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato il Regolamento della Provincia di Savona n. 51 del settembre 2012 , che disciplinava la detenzione e l'uso degli uccelli selvatici impiegati come richiami vivi dai cacciatori nell'attività venatoria da appostamento (segnalazione di A. Atturo)

N. 01010/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01237/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2012, proposto dalle Onlus associazione italiana per il world wide fund for nature, con sede a Roma in persona del legale rappresentante in carica
VAS associazione verdi ambiente e società onlus con sede a Roma in persona del legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato professor Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4;

contro

Provincia di Savona in persona del presidente in carica rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Romani, con lui domiciliato a Genova in via Roma 3/9 presso l’avvocato Vanessa Perdelli;

per l'annullamento

della deliberazione 18.9.2012, n. 51 del consiglio provinciale di Savona

del parere reso il 11.9.2012 dalla commissione cultura istruzione e tempo libero

del parere 6.9.2012, n. 4/2012 del comitato faunistico-venatorio provinciale di Savona

dell’art. 19 del regolamento del consiglio provinciale di Savona, approvato con deliberazione 31.7.2001, n. 28/22944

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

WWF e VAS onlus, associazioni ambientaliste, si ritengono lese dagli atti indicati in epigrafe, per il cui annullamento hanno notificato l’atto 26.11.2012, depositato il 7.12.2012, con cui denunciano:

violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della legge regione Liguria 1.7.1994, n. 29, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, dei principi in materia di giusto procedimento, del diritto all’ambiente salutare (artt. 9 e 32 cost.), eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste, travisamento e sviamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 29 della legge 11.2.1992, n. 157 con riferimento all’art. 48 della legge regione Liguria 1.7.1994, n. 29

Violazione dell’art. 117 cost., eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, per contraddittorietà ed illogicità manifeste, incompetenza.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5 e 19 bis della legge 11.2.1992, n. 157 modificati dall’art. 42 della legge 4.6.2010, n. 96, con riferimento alla violazione degli artt. 1, 5, 8 e 9 della difettiva 2009/147/CE del 30.11.2009 e dell’art. 1 del R.R. 21.8.1995, n. 3 nonché degli artt. 3 e 17 del R.R. 17.7.1998, n. 1.

Violazione del principio di precauzione in materia ambientale, dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, contraddittorietà manifesta, sviamento.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 21 e 30 della legge 11.2.1992, n. 157 modificati dall’art. 42 della legge 4.6.2010, n. 96 con riferimento alla violazione degli artt. 1, 5, 8 e 9 della direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009 e dell’art. 1 del R.R. 21.8.1995, n. 3 nonché degli artt. 3 e 17 del R.R. 17.7.1998, n. 1 sotto altro profilo. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale, del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, contraddittorietà ed illogicità manifeste, sviamento.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 3 e 7 del d.lvo 18.8.2000, n. 267 con riferimento agli artt. 3, 4, 5, 21 e 30 della legge 11.2.1992, n. 157 modificati dall’art. 42 della legge 4.6.2010, n. 96 e dagli artt. 1, 5, 8 e 9 della dir. 20.11.2009 n. 2009/147/CE, violazione dell’art. 117 comma 6 cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 56 dello statuto della provincia di Savona, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, contraddittorietà ed illogicità manifeste, sviamento.

Violazione degli artt. 38, 43 e 44 del d.lvo 18.8.2000, n. 267 con riferimento all’art. 17 dello statuto provinciale, violazione del principio di proporzionalità nella composizione della commissioni consiliari, eccesso di potere per difetto del presupposto, sviamento.

La provincia di Savona si è costituita in causa con atto depositato il 3.1.2013 con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Le parti hanno poi depositato memorie e documenti.

 

L’impugnazione riguarda il regolamento con cui la provincia di Savona ha apportato modifiche al precedente omologo atto approvato per disciplinare la detenzione e l’uso dei richiami vivi per l’esercizio venatorio da appostamento nella provincia di Savona.

 

La premessa della gravata deliberazione consiliare 18.9.2012, n. 51 chiarisce che l’ente territoriale ha avvertito la necessità di modificare talune parti dell’atto normativo previgente, ritenute ormai superate in quanto introdotte poco tempo l’entrata in vigore dell’art. 30 della legge regione Liguria 1.7.1994, n. 29, come tale risalenti nel tempo e fonti di equivoci interpretativi. In tale contesto la regione ha acceduto alle istanze ricevute, ed ha novellato la norma di riferimento, approvando la legge regione Liguria 6.8.2012, n. 27: alla luce di tale innovazione la provincia di Savona ha ritenuto di poter approvare un nuovo regolamento.

 

Con la prima censura le associazioni ricorrenti denunciano la mancata acquisizione da parte dell’ente deliberante del parere dell’ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), richiesto dall’art. 45 della legge regione Liguria 1.7.1994, n. 29; la difesa provinciale eccepisce che tale adempimento non era dovuto, posto che la disposizione a cui operare riferimento non era l’art. 45 della legge regionale bensì l’art. 30.

Il primo disciplina la cattura temporanea e l’inanellamento dei volatili da utilizzare per scopi scientifici, ma anche per cederli alle province in vista del loro impiego nella caccia ammessa dalla legge; l’art. 30 si occupa invece della detenzione e dell’uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento, e con ciò copre una diversa porzione della materia venatoria.

Con le memorie da ultimo depositate le associazioni ricorrenti osservano che anche l’art. 30 della legge regionale sulla caccia richiede che l’approvazione del regolamento nella materia di che si tratta sia preceduto dall’acquisizione del parere dell’ISPRA, ribadendo quindi l’esistenza del vizio denunciato; la provincia oppone che la norma opera il riferimento soltanto al regolamento regionale, sì che la potestà provinciale in materia dovrebbe essere libera dal vincolo in questione.

Il collegio non può condividere quest’ultima asserzione della difesa provinciale, atteso il rilievo che l’atto impugnato ha assunto nell’ambito delle fonti normative in argomento.

E’ ben vero che la norma di rango legislativo (art. 30 della legge regionale 1.7.1994, n. 29, modificata nel suo primo comma dall’art. 2 della legge regione Liguria 6.8.2012, n. 31) ha riguardo al solo regolamento regionale allorché impone l’obbligo dell’espressione del parere, ma è altrettanto vero che la provincia di Savona ha introdotto il nuovo atto normativo di secondo grado subito dopo l’entrata in vigore della novella, senza attendere che la regione si pronunciasse in sede regolamentare.

In tal stato di cose deve ritenersi che l’introduzione delle norme regolamentari subito dopo la modificazione della legge regionale dovesse essere preceduta dall’espressione del parere, in difetto di che il primo motivo è fondato e va accolto.

 

Con la seconda censura le ricorrenti lamentano la violazioni delle disposizioni relative ai soggetti che sono deputati ai controlli sull’applicazione del regolamento, che l’art. 12 demanda ai propri incaricati, con l’eccezione delle verifiche di carattere medico-veterinario che sono affidate alle a.s.l.

La tesi sostenuta è che la disposizione si pone in contrasto con le generali norme di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 11.2.1992, n. 157, che demanda la vigilanza in materia anche alle guardie venatorie ed agli altri soggetti menzionati dal capo b) del comma 1 e dal comma 2; oltre a ciò sussisterebbe il vizio di incompetenza, trattandosi di materia ambientale, come tale rientrante nella potestà legislativa statale.

La provincia oppone che l’art. 48 della legge regionale 1.7.1994, n. 29 demanda al solo personale regionale o provinciale la vigilanza in materia, per cui il consiglio regionale aveva la potestà di determinarsi anche sulla questione oggetto di censura.

Il tribunale deve rilevare che la giurisprudenza della corte costituzionale (ad esempio

sentenza 12.12.2012, n. 278) si è orientata nel senso di ritenere la competenza ambientale, in cui è ricompresa la caccia, come una settore trasversale, che può perciò rilevare in diversi ambiti dell’ordinamento regolati dalla legge. In tal senso la situazione è mutata rispetto alla innovazione apportata dalla legge costituzionale 2001, n. 3, nel senso che il testo originario della costituzione valorizzava la competenza regionale in materia di caccia e pesca, per cui era stata conseguente la previsione dell’art. 48 della legge ligure 1.7.1994, n. 29.

Nell’attuale situazione, vista la giurisprudenza della corte costituzionale, deve ritenersi che le disposizioni della legge statale addotta dalle ricorrenti come parametro di legalità non possano essere derogate in senso restrittivo dalla legge regionale, per cui l’atto amministrativo impugnato che si sottrae a detto schema va dichiarato illegittimo per tale profilo.

 

Con il terzo motivo le interessate denunciano l’illegittimità dell’art. 3 del regolamento provinciale, nella parte in cui non appresta la dovuta tutela alle specie avicole, che invece la direttiva 2009/147/CE protegge in modo più penetrante.

La provincia osserva al contrario che la previsione così introdotta si limita a disporre in ordine al divieto di utilizzo dei volatili come richiamo, ma solo per quelli che non sono oggetto di legittimo prelievo.

Il collegio rileva che l’art. 9 della direttiva in questione prevede le deroghe espresse alla legislazione vincolistica che è stabilita in via generale dagli artt. 1 e seguenti, per cui le disposizioni introdotte dal regolamento impugnato non collidono con le norme denunciate.

La deroga al divieto generale di caccia non si configura come temporanea ed eccezionale, trattandosi per lo più di animali che (art. 9 lett. a) della direttiva) danneggiano le colture od altri aspetti dell’equilibrio ambientale, per cui le allegazioni delle ricorrenti non possono essere tenute in favorevole considerazione.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

 

Con la quarta doglianza le interessate denunciano l’illegittimità di un’altra previsione contenuta nell’art. 3 del regolamento in questione, nella parte in cui esso non impone la liberazione dei volatili detenuti appartenenti ad una specie che sia divenuta insuscettibile di prelievo, a seguito di una modificazione normativa.

Le ricorrenti argomentano la richiesta di annullamento dell’atto generale osservando che la legge inibisce la detenzione di richiami vivi.

Il tribunale rileva che la norma in questione non apporta deroga alcuna ai ragionevoli divieti previsti per la tutela dell’aviofauna, posto che le previsioni denunciate non rendono lecite le condotte sottolineate negativamente anche dalla legge penale.

Sembra piuttosto che il motivo tenda ad indurre questo tribunale ad integrare il contenuto della previsione, che viene ritenuto insufficiente a garantire la tutela dei volatili, al di là dell’espressa illegittimità della diposizione.

In tal senso il motivo non può trovare ingresso.

 

La quinta censura lamenta l’insufficienza delle disposizioni introdotte dal regolamento ad offrire la dovuta tutela agli animali in precedenza catturati, e conservati anche dopo la fine della stagione venatoria.

L’art. 11 del regolamento che viene in considerazione prevedeva nella sua formulazione soppressa che a tali uccelli fossero destinate delle gabbie idonee alla loro vita in cattività, mentre l’attuale formulazione della norma nulla dispone al riguardo.

La provincia di Savona oppone in proposito che non sussiste il vuoto normativo denunciato, in quanto la legge penale dispone al riguardo, con previsioni idonee a coprire tutti gli aspetti meritevoli di tutela.

La disposizione richiamata (art. 544-ter cp ) punisce chi, senza motivo, cagiona lesioni ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, ma l’esistenza di tale precetto non chiarisce la ragione per cui non sia stato ritenuto necessario mantenere tra le norme applicabili quelle previgenti che imponevano specifiche modalità di cattività per i volatili catturati.

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

 

Con l’ultima censura si denuncia la violazione delle norme che regolano l’attività del consiglio provinciale, in quella parte che ammettono la delega tra i consiglieri per la partecipazione ai lavori della commissioni consiliari. Tale vizio sarebbe rilevante in quanto la commissione che apprezzò il testo regolamentare prima del voto in consiglio sarebbe stata illegittimamente composta.

L’art. 19 4 co. del regolamento consiliare violerebbe per ciò lo statuto provinciale ed il testo unico per gli enti locali (d.lvo 18.8.2000, n. 267) nella parte in cui altererebbe la proporzionalità che deve sussistere nelle commissioni consultive tra i membri titolati a partecipare ai lavori e quelli presenti.

La censura non risulta fondata, posto che, in concreto non è stato sufficientemente allegato che nella specie sia stata alterata la proporzionalità che deve sussistere tra la composizione del consiglio e quella delle commissioni.

 

In conclusione il ricorso merita solo una parziale condivisone, ed in tali limiti esso va accolto, mentre per il resto esso deve essere respinto.

Anche per tale ragione le spese vanno opportunamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Accoglie il ricorso limitatamente ai motivi rubricati con 1, 2 e 5 e lo respinge nel resto, compensando le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)