TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2378 del 6 ottobre 2011
Urbanistica. Fascia di rispetto argine fluviale
Per il rispetto della fascia di rispetto dell’argine fluviale , è vietata qualsiasi costruzione e, persino, qualunque deposito di terre o di altre materie, a distanza di metri dieci dal corso d’acqua
N. 02378/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2007, proposto da:
Guidugli Claudio, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Romano e Michele Romano, domiciliato ex art. 25, co. 1 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Milano, via Corridoni n.39;
contro
Comune di Rho, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza San Babila n. 4/A;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio prot. 61296 del 5.12.2006;
- dell’art. 82 del Regolamento edilizio del Comune di Rho.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rho;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 05.02.2007 e depositato il successivo 15.02.2007, l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.
Si è costituito il Comune di Rho controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile alla giurisdizione del T.S.A.P.
Osserva, al riguardo, il Collegio come l’odierno giudizio verta sull’impugnazione di un diniego di condono, adottato dal Comune di Rho sull’imprescindibile presupposto che: <<l’autorimessa è collocata sul confine del torrente Lura e, pertanto, in contrasto con le prescrizioni indicate nell’art. 96, comma f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. che vietano in modo assoluto le costruzioni a distanza dai corsi d’acqua minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a metri dieci>>.
In tali evenienze, come correttamente osservato dalla difesa resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche recentemente, ribadito che: "Compete al Tribunale superiore delle acque pubbliche e non agli organi ordinari della giustizia amministrativa la cognizione delle controversie aventi per oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti adottati da un comune e da una provincia per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto dell'argine trasversale di un fiume" (così, Cassazione civile, sez. un., 15 giugno 2009, n.13898; id. 12 maggio 2009, n. 10845; 20 novembre 2008, n. 27528).
Nella specie, non può essere revocato in dubbio che il provvedimento impugnato è stato motivato in ragione dell’ubicazione dell’autorimessa, realizzata al confine del muro di sostegno del torrente Lura e, dunque, all’interno della fascia di 4 metri dall’alveo del torrente, su cui insiste il vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 96, lett. f) cit., come integrato dall’art. 82 del cit. reg. edilizio comunale.
Né può assumere rilievo, onde scalfire il profilo di interferenza, almeno astrattamente ipotizzabile, tra siffatto abuso edilizio e il regime delle acque pubbliche, la presenza - nel tratto di torrente qui considerato - di una tombinatura, trattandosi di opera a carattere non definitivo, comunque inidonea ad elidere le ragioni di fondo del vincolo di inedificabilità di cui al citato art. 96.
Si tratta, infatti, di una disciplina delle acque pubbliche che ne impone inderogabilmente la tutela, senza che residuino margini per attribuire rilievo alla conformazione del corpo superficiario (e, quindi, al fatto che esso si presenti con argini o sponde, con tombinatura o senza), atteso che, per il rispetto della predetta fascia, è vietata qualsiasi costruzione e, persino, qualunque deposito di terre o di altre materie, a distanza di metri dieci dal corso d’acqua (cfr. in tal senso, Cass. I, 22 aprile 2005, n. 8536, nonché, Cass. Sezioni Unite nn. 12271/2004; 19813/2008; analogamente Cons. Stato, IV^ 23.07.2009 n. 4663).
Sussiste, pertanto, l’eccepito profilo di inammissibilità del ricorso, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di questioni rientranti nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), come prevista dall’art. 143 del R.D. n.1775/1933.
Sulle spese il Collegio, in considerazione della definizione in rito del gravame, ritiene sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 1 c.p.a., come giudice munito di giurisdizione il T.S.A.P., presso il quale le parti potranno riproporre il processo ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 11.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)