Corte di Giustizia Sez II sent. 23 novembre 2006
«Direttiva 91/628/CEE – Protezione degli animali
durante il trasporto –
Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e
periodi di viaggio e
di riposo – Nozione di “trasporto”
(“Transportdauer”) – Computo della
durata di carico e di scarico degli animali»
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 novembre 2006 (*)
«Direttiva 91/628/CEE – Protezione degli animali
durante il trasporto – Intervalli per
l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di
viaggio e di riposo – Nozione di
“trasporto” (“Transportdauer”)
– Computo della durata di carico e di scarico degli
animali»
Nel procedimento C-300/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof
(Germania) con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 27
luglio 2005, nella causa tra
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
e
ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 5 ottobre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH, dal sig. K. Landry, Rechtsanwalt;
–
per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di
agente;
–
per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di
agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M.
Nolin e F. Erlbacher, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione della nozione di
«trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d)
dell’allegato alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991,
91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340,
pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995,
95/29/CE (GU L 148, p. 52, in prosieguo: la
«direttiva»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo
«Hauptzollamt») e la ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (in
prosieguo: la «ZVK») in merito ad un anticipo sulla
restituzione all’esportazione di bovini vivi verso
l’Egitto.
Contesto normativo
3
Il secondo e l’ottavo ‘considerando’
della direttiva 91/628, nella sua versione iniziale, sono redatti nel
modo seguente:
«[C]onsiderando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli
scambi di animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle
organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello
soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha
adottato delle norme in questo settore;
(…)
considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su
lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello,
dovrebbe essere il più possibile ridotto».
4
Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva, si intende per
«a)
“mezzo di trasporto”: le parti di veicoli stradali,
veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il
trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto
terrestre, marittimo o aereo;
b)
“trasporto”: ogni trasferimento di animali,
effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo
scarico degli animali;
(…)
e) “luogo
di partenza”: il luogo in cui, fatto salvo
l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli animali sono
caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché
tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per
24 ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati,
ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento.
(…)
f) “luogo
di destinazione”: il luogo in cui gli animali sono scaricati
definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non
comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g)
“viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al
luogo di destinazione».
5
Al capitolo VII dell’allegato della direttiva, il punto 48,
intitolato «Intervalli per l’abbeveraggio e
l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo»,
enuncia:
«(...)
4. Ove si utilizzi un
veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate
al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e
l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i
seguenti:
(...)
d) Tutti gli altri
animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo
quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno
un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio
per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di
viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e
abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore».
La controversia principale e la questione pregiudiziale
6
Nell’autunno 2000, la ZVK ha esportato verso
l’Egitto 28 bovini vivi e ha ricevuto per questo un anticipo
sulla restituzione all’esportazione.
7
Tuttavia, lo Hauptzollamt ha richiesto il rimborso di questo anticipo,
maggiorato del 10%, adducendo che la ZVK non aveva rispettato la durata
massima di trasporto autorizzata senza riposo come prescritta al punto
48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva. Infatti,
risulta dalla tabella di marcia che il trasporto dei bovini in camion,
che era cominciato il 6 novembre 2000 alle ore 10, era stato interrotto
soltanto all’una del giorno dopo, vale a dire dopo quindici
ore.
8
La ZVK e lo Hauptzollamt dissentono a tale riguardo. Infatti, la ZVK
sostiene che la durata del trasporto deve essere calcolata a partire
dal momento in cui il mezzo di trasporto ha lasciato il luogo di
partenza, di modo che il trasporto di cui trattasi nella causa
principale sarebbe durato soltanto tredici ore e 30 minuti. Al
contrario, secondo lo Hauptzollamt, il detto trasporto, che comprende
altresì il periodo di carico e di scarico, è
durato più di quattordici ore.
9
Il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo)
ha accolto il ricorso presentato dalla ZVK avverso la decisione dello
Hauptzollamt.
10 Avverso
la sentenza del Finanzgericht, lo Hauptzollamt ha successivamente
presentato ricorso in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte
tributaria federale).
11 Il Bundesfinanzhof
ritiene che la soluzione della controversia di cui alla causa
principale dipenda dalla questione se il tempo di carico dei bovini sul
camion rientri nel trasporto ai sensi del punto 48, n. 4, lett. d),
dell’allegato della direttiva. Se a tale questione fosse data
una soluzione positiva, la durata massima del trasporto autorizzata da
tale disposizione di quattordici ore, sarebbe stata superata. Questa
durata sarebbe stata, per contro, rispettata se il tempo di carico non
dovesse essere computato nel trasporto ai sensi della detta
disposizione.
12 Il giudice del
rinvio sottolinea a tale riguardo che, sebbene risulti chiaramente
dall’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628 che il
trasporto comprende il carico e lo scarico degli animali, il punto 48,
n. 5, dell’allegato a detta direttiva nonché le
divergenze che risultano dalla lettera delle diverse versioni
linguistiche del punto 48, n. 4, dello stesso allegato generano
tuttavia un’incertezza in merito alla portata esatta della
nozione di trasporto.
13 In questo
contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se il tempo di carico e di scarico rientri nel
«trasporto» di cui all’art. 48, n. 4,
lett. d) , dell’allegato della [direttiva].
Sulla questione pregiudiziale
14 Con la sua
questione, il giudice del rinvio desidera, in sostanza, ottenere
un’interpretazione della nozione di trasporto, ai sensi del
punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato alla direttiva
91/628, tenuto conto delle incertezze che potrebbero derivare dalla
lettera del punto 48, n. 5, e delle divergenti esistenti tra le varie
versioni linguistiche del punto 48, n. 4, dello stesso allegato.
15 Innanzitutto,
occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini
dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si
deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del
suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa
parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C-301/98, KVS
International, Racc. pag. I-3583, punto 21, 19 settembre 2000, causa
C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50 e 6 luglio
2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑0000).
16 Inoltre, per
quanto riguarda eventuali divergenze linguistiche, la Corte ha
già deciso, da una parte, che la necessità di
un’interpretazione uniforme del diritto comunitario esclude
di considerare un determinato testo in modo isolato, ma richiede, in
caso di dubbio, che esso sia interpretato e applicato alla luce delle
versioni stabilite in altre lingue e, dall’altra, che le
diverse versione linguistiche di un testo comunitario devono essere
interpretate in modo uniforme, e pertanto, qualora le formulazioni
divergano, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in
base alla struttura generale ed alla finalità della
normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze 27 marzo
1990, causa C‑372/88, Cricket St Thomas, Racc. pag. I‑1345, punto 19; 9
marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Stichting
Natuur en Milieu, Racc. pag. I‑2443, punto 20, e la giurisprudenza ivi
citata).
17 Per quanto
riguarda la nozione di «transporto» di cui al punto
48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628,
occorre rilevare che detta disposizione non dà alcuna
indicazione che permetta di determinare se i tempi di carico e di
scarico siano inclusi in detta nozione o meno.
18 Tuttavia, risulta
espressamente dalla definizione del termine
«transporto» che figura all’art. 2, n. 2,
lett. b), della direttiva 91/628 che il trasporto comprende il carico e
lo scarico degli animali.
19 Tale definizione
della nozione di «transporto» corrisponde agli
obiettivi della direttiva 91/628, quali risultano in particolare dal
secondo e dall’ottavo considerando di quest’ultima,
nella sua versione iniziale, che sono di assicurare un livello
soddisfacente di protezione degli animali nonché, per
ragioni relative al loro benessere, di ridurre, per quanto possibile,
il loro trasporto su lunghe distanze.
20 Orbene, dal
momento che la direttiva non contiene alcuna limitazione del tempo di
carico e di scarico degli animali in quanto tale, ne deriva che, se si
interpretasse il punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato
della direttiva 91/628 nel senso che tale tempo non è
compreso nella durata di trasporto, la durata delle operazioni di
carico e di scarico non sarebbe in alcun modo presa in considerazione,
il che priverebbe del suo effetto utile la detta disposizione.
21 In tali
condizioni, occorre interpretare la nozione di trasporto nel senso che
essa include il carico e lo scarico degli animali.
22 Una tale
interpretazione è del resto rafforzata dalla comparazione
delle diverse versioni linguistiche del punto 48, n. 4,
dell’allegato della direttiva 91/628. Infatti, risulta dalla
maggioranza di tali versioni che il trasporto deve essere inteso come
comprensivo del carico e dello scarico degli animali.
23 Comunque, tale
interpretazione della nozione di trasporto, che occorre applicare al
complesso delle disposizioni della direttiva, non può essere
messa in discussione per il solo motivo che il punto 48, n. 5,
dell’allegato della direttiva 91/628 afferma che gli animali
devono essere scaricati dopo la durata di viaggio stabilita.
24 Alla luce delle
considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata
nel senso che la nozione di «trasporto» di cui al
punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva
91/628 deve essere interpretata nel senso che essa include il carico e
lo scarico degli animali.
Sulle spese
25 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4,
lett. d), dell’allegato alla direttiva 19 novembre 1991,
91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve
essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico
degli animali.
Firme
Caccia e animali. Protezione animali durante il trasporto
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