Corte di GIustizia (Prima Sezione) 23 aprile 2020
«Ricorso per inadempimento – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Autorizzazioni di caccia primaverile di esemplari maschili della specie di uccelli “edredone” (Somateria mollissima) nella provincia di Åland (Finlandia) – Articolo 7, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Nozioni di “impiego misurato” e di “piccole quantità”»

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 aprile 2020 (*)

«Ricorso per inadempimento – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Autorizzazioni di caccia primaverile di esemplari maschili della specie di uccelli “edredone” (Somateria mollissima) nella provincia di Åland (Finlandia) – Articolo 7, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Nozioni di “impiego misurato” e di “piccole quantità”»

Nella causa C‑217/19,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’8 marzo 2019,

Commissione europea, rappresentata da C. Hermes e E. Ljung Rasmussen, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Finlandia, rappresentata da J. Heliskoski, in qualità di agente, assistito da J. Bouckaert, D. Gillet e S. François, avocats,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente il rilascio del permesso di caccia primaverile all’edredone maschio (Somateria mollissima) nella provincia di Åland (Finlandia) dal 2011, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»).

 Contesto normativo

2        A termini dei considerando da 3 a 6 e 10 della direttiva «uccelli»:

«(3)      Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4)      Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5)      La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi [dell’Unione europea] in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6)      Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l’inquinamento degli habitat, la cattura e l’uccisione da parte dell’uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(...)

(10)      A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta [l’Unione], talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente».

3        L’articolo 1 della direttiva «uccelli» è redatto nei seguenti termini:

«1.      La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2.      La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat».

4        L’articolo 2 di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

5        L’articolo 5, lettere a) ed e), della citata direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a)      di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

(...)

e)      di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

6        L’articolo 7, paragrafi. 1 e 4, della direttiva «uccelli» così prevede:

«1.      In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta [l’Unione] le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

(...)

4.      Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

(...)».

7        L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1.      Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

(...)

c)      per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2.      Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a)      le specie che formano oggetto delle medesime;

b)      i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c)      le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d)      l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e)      i controlli che saranno effettuati».

8        L’articolo 18 della direttiva «uccelli» prevede che la direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1), come successivamente modificata, è abrogata. Come precisato dal considerando 1 della direttiva «uccelli», quest’ultima procede alla codificazione della direttiva 79/409.

9        L’edredone (Somateria mollissima) è menzionato all’allegato II, parte B, della direttiva «uccelli».

10      L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7, in prosieguo: la direttiva «habitat»), prevede quanto segue:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

 Fatti e fase precontenziosa del procedimento

11      Gli edredoni maschi sono tradizionalmente cacciati nella provincia di Åland (Finlandia) in primavera.

12      Con sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770), la Corte ha dichiarato che la caccia primaverile all’edredone maschio, autorizzata nella provincia di Åland negli anni dal 1998 al 2001, è incompatibile con la direttiva 79/409. A seguito di tale sentenza, il governo della provincia di Åland non ha concesso autorizzazioni per la caccia primaverile all’edredone maschio per gli anni dal 2006 al 2010.

13      Nel 2011, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali le autorità di questa provincia avrebbero nuovamente rilasciato autorizzazioni per la pratica di detta caccia primaverile. Successivamente, tali autorità hanno continuato a rilasciare annualmente autorizzazioni (in prosieguo: le «autorizzazioni controverse»).

14      Secondo la Commissione, dette autorizzazioni non sarebbero compatibili con la direttiva «uccelli», che vieta la caccia primaverile, a meno che le condizioni di deroga definite in tale direttiva non siano soddisfatte. Nella specie, la Repubblica di Finlandia non soddisferebbe tali condizioni, in quanto non avrebbe dimostrato né che dette autorizzazioni consentirebbero un «impiego misurato» né che le quote di caccia riguardavano solo «piccole quantità» di uccelli, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

15      Il 22 novembre 2012, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 258 TFUE, in cui detta istituzione affermava che l’apertura delle stagioni di caccia primaverile nel 2011 e nel 2012 era incompatibile con gli articoli 7 e 9 della direttiva «uccelli».

16      Con la sua risposta del 21 gennaio 2013, la Repubblica di Finlandia ha negato l’infrazione facendo valere che la caccia primaverile ricadeva nella deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

17      Il 27 febbraio 2015, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Finlandia una lettera di messa in mora complementare, relativa alle stagioni di caccia primaverile degli anni 2013 e 2014, che costituirebbero esempi supplementari di questa pratica illecita. Detta istituzione fa valere, in particolare, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva non consentirebbe di giustificare le autorizzazioni controverse.

18      Con lettera del 23 aprile 2015, la Repubblica di Finlandia ha risposto a questa lettera di messa in mora complementare respingendo le affermazioni della Commissione.

19      Il 9 dicembre 2016, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Finlandia un parere motivato nel quale manteneva la propria posizione.

20      La Repubblica di Finlandia ha risposto il 9 febbraio 2017, negando l’infrazione e fornendo talune informazioni sullo stato della popolazione di edredoni.

21      Nei mesi di gennaio e di marzo 2017 si sono svolte riunioni tra i rappresentanti della provincia di Åland e i funzionari della Commissione. Con lettera del 27 luglio 2017, il membro della Commissione incaricato della tutela dell’ambiente ha chiesto alle autorità finlandesi e a quelle della provincia di Åland di porre fine all’infrazione accertata. Il governo della provincia di Åland ha risposto il 22 agosto 2017 presentando una strategia di gestione della popolazione di edredoni che includeva il controllo dei predatori e taluni inventari, e rifiutando di porre fine alla caccia primaverile di questi uccelli. Nella sua risposta del 22 dicembre 2017, il membro della Commissione incaricato della tutela dell’ambiente ha concluso che l’infrazione persisteva.

22      L’8 marzo 2019, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

23      Nel ricorso, la Commissione considera che le autorizzazioni controverse siano, da una parte, incompatibili con l’articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva «uccelli» e, dall’altra parte, che esse non possano trovare giustificazione nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.

24      In primo luogo, le autorizzazioni controverse sarebbero incompatibili con l’articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva «uccelli». Infatti, secondo questa disposizione, gli Stati membri, «[q]uando si tratta di specie migratrici, (…) provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione».

25      La Commissione considera che, nella specie, non è contestabile, come nella causa sfociata nella sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770), che la stagione di caccia primaverile nella provincia di Åland, che dura da due a tre settimane nel mese di maggio, coincide con il periodo di riproduzione degli edredoni.

26      Tale elemento sarebbe corroborato dai lavori del comitato ORNIS, che è il comitato per l’adattamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva «uccelli», istituito conformemente all’articolo 16 di detta direttiva e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei lavori del quale la Corte ha già riconosciuto l’autorità scientifica (sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

27      In secondo luogo, la Repubblica di Finlandia non potrebbe giustificare l’incompatibilità delle autorizzazioni controverse con l’articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva «uccelli» con la deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.

28      Infatti, non solo la Repubblica di Finlandia non avrebbe dimostrato che le autorizzazioni controverse costituivano un «impiego misurato», ma, inoltre, detto Stato membro non avrebbe dimostrato che la caccia primaverile all’edredone riguarda solo «piccole quantità» di uccelli, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «uccelli».

29      Per quanto riguarda l’assenza di dimostrazione di un «impiego misurato», in primo luogo, la Repubblica di Finlandia non avrebbe dimostrato con prove scientifiche solide che esisteva una garanzia che la popolazione interessata era mantenuta a un «livello soddisfacente». Infatti, gli elementi sui quali si fonderebbe detto Stato membro risulterebbero da una lettura erronea e parziale di taluni documenti. Detti documenti non sarebbero più aggiornati, dato che il meno recente risale al 2004, o non sarebbero pertinenti, nel senso che riguarderebbero una popolazione di dimensione mondiale o europea, vale a dire più ampia di quella oggetto della presente controversia. Di contro, quattro studi dimostrerebbero, per il periodo dal 2011 al 2015, la tendenza alla diminuzione di questa popolazione. Quanto agli anni successivi, tre altri studi indicherebbero che la situazione non sarebbe ancora deteriorata e un quarto studio mostrerebbe che la situazione sarebbe sempre preoccupante, sicché non sarebbe possibile concludere che la popolazione della specie interessata sarebbe mantenuta a un «livello soddisfacente».

30      Peraltro, i dati comunicati in applicazione dell’articolo 12 della direttiva «uccelli» sia dalla Repubblica di Finlandia sia dal limitrofo Stato membro Regno di Svezia, che sarebbero pertinenti per una specie migratrice, illustrerebbero un declino della popolazione di edredoni sia a breve sia a lungo termine. La Commissione riconosce che diverse ragioni chiariscono tale declino. Tuttavia, essa sottolinea che le sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a. (C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 32) nonché del 10 settembre 2009, Commissione/Malta (C‑76/08, EU:C:2009:535, punto 59), relative all’«impiego misurato», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», escludono il beneficio della deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva se non sussiste la garanzia che la popolazione interessata sia mantenuta a un «livello soddisfacente», indipendentemente dal fatto che la caccia contribuisca o no al cattivo stato di conservazione della popolazione. Infatti, sarebbe inopportuno consentire la caccia di queste popolazioni anche se essa non fosse all’origine di questo stato di conservazione insoddisfacente o non vi contribuisse.

31      A ciò si aggiunge che la Commissione contesta la posizione della Repubblica di Finlandia secondo la quale la concessione delle autorizzazioni controverse si potrebbe giustificare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» in caso di stato di conservazione insoddisfacente e, conformemente alla sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 29), «rimarrebbe possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che [siffatte autorizzazioni] non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse». Infatti, non solo la Corte non avrebbe mai applicato tale eccezione nel contesto dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli», che comporta condizioni diverse e la cui struttura differisce da quella dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ma, soprattutto, la Repubblica di Finlandia non avrebbe debitamente acclarato che le autorizzazioni controverse avrebbero solo effetti «neutri» sulla popolazione interessata di edredoni. Al contrario, taluni scienziati avrebbero osservato, per quanto riguarda l’effetto della caccia all’edredone, che la rottura dei legami delle coppie contribuiva a una riduzione a lungo termine della fecondità degli esemplari femmine di edredoni in una popolazione in cui gli edredoni maschi sono regolarmente soppressi in ragione della caccia primaverile.

32      In secondo luogo, la Repubblica di Finlandia non avrebbe dimostrato che la caccia primaverile sarebbe necessaria al controllo dei predatori e costituirebbe, pertanto, un «impiego misurato». Infatti, se questo Stato membro aveva già sostenuto, nel contesto del procedimento sfociato nella sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770), che la caccia primaverile all’edredone era giustificata secondo il rilievo in base al quale i cacciatori avrebbero migliorato le condizioni di nidificazione eliminando i piccoli predatori presenti nelle aree di riproduzione, la Corte, al punto 35 di questa sentenza, avrebbe respinto tale argomento sottolineando che «non risulta che una (...) attività [di gestione dell’ambiente naturale] possa solo essere realizzata a condizione che la caccia all’edredone resti aperta in primavera».

33      Quanto alla dimostrazione che la caccia riguarderebbe solo «piccole quantità», mentre la Repubblica di Finlandia ha utilizzato come base di calcolo la popolazione che sverna sulla via di migrazione mar Baltico/mar di Wadden, secondo la Commissione questo Stato membro avrebbe dovuto fondarsi sulla popolazione che nidifica nelle isole della provincia di Åland. Infatti, se è pacifico che l’edredone è un uccello migratore, le autorizzazioni controverse non riguarderebbero gli edredoni «durante la migrazione», ma quelli che hanno iniziato a riprodursi e che sono dunque stazionari. Inoltre, tali autorizzazioni si limiterebbero agli uccelli presenti nelle isole della provincia di Åland.

34      La scelta della popolazione di riferimento effettuata dalla Repubblica di Finlandia condurrebbe ad una sovrastima del numero di uccelli disponibili per la caccia nel momento e nel luogo nei quali si applicano dette autorizzazioni. In considerazione dell’importanza dell’insieme della popolazione di edredoni che svernano sulla via della migrazione mar Baltico/mar di Wadden, anche una frazione di questa popolazione non costituirebbe una «piccola quantità» della popolazione che nidifica sulle isole della provincia di Åland. Orbene, gli edredoni della popolazione che svernano nella regione del mar Baltico/mar di Wadden non migrerebbero sempre fino alla Finlandia.

35      A ciò si aggiunge che la Repubblica di Finlandia non avrebbe considerato gli effetti cumulativi del suo metodo di calcolo. Non solo nessun altro Stato membro effettuerebbe il calcolo in tal modo, ma, se ogni Stato membro procedesse così, non si tratterebbe più di «piccole quantità» per ciascuna delle popolazioni interessate dalle rispettive deroghe, ma di frazioni che, sommate, sarebbero necessariamente maggiori. Non fornendo i dati sulla popolazione che nidifica nelle isole della provincia di Åland, la Repubblica di Finlandia non avrebbe potuto dimostrare che la deroga riguardava solo «piccole quantità».

36      Nel controricorso, detto Stato membro precisa anzitutto che considera che la presente controversia non riguarda una specie in pericolo o in via di estinzione, poi formula tre osservazioni preliminari.

37      In primo luogo, la popolazione di edredoni sarebbe «stabile/fluttuante» e il declino di questa popolazione constatato dagli anni 90 sarebbe in gran parte dovuto a un’evoluzione naturale. Sarebbe scientificamente erroneo legare lo sviluppo della popolazione di edredoni con l’epoca nel corso della quale questa popolazione aveva raggiunto il suo apogeo, che sarebbe dovuto a condizioni artificiali, tra cui, segnatamente, l’eutrofizzazione del mar Baltico e del mar di Wadden nonché la mancanza di predatori. Conseguentemente, una specie in declino non può essere automaticamente definita come una specie che presenta un livello di popolazione insoddisfacente o uno status di conservazione insoddisfacente. Ciò sarebbe tanto più vero ove, come nel caso di specie, la prassi della caccia primaverile è senza rapporto con un qualsivoglia declino.

38      In secondo luogo, l’iscrizione, per l’Unione, della specie interessata nella categoria «quasi minacciata» della «lista rossa» delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN) non significherebbe che questa specie è in pericolo o subisce un rischio elevato, in quanto questa classificazione non terrebbe conto di detta tendenza «stabile/fluttuante».

39      In terzo luogo, alla luce delle disposizioni della direttiva «uccelli», e segnatamente del suo articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Commissione erroneamente considererebbe che la caccia primaverile sarebbe di per sé irragionevole.

40      Quanto al merito del ricorso, la Repubblica di Finlandia afferma che le autorizzazioni controverse rispettano i requisiti relativi all’«impiego misurato» e alle «piccole quantità».

41      In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «impiego misurato», detto Stato membro sostiene, anzitutto, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», che il «livello soddisfacente» della popolazione interessata non costituirebbe una condizione previa alla concessione della deroga istituita dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

42      Inoltre, anche se il «livello soddisfacente» della popolazione interessata costituisse una condizione previa alla concessione di detta deroga, la Repubblica di Finlandia indica di essersi riferita a cinque studi e considera di essersi fondata su prove scientifiche solide ai fini dell’apertura della caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland.

43      Infine, i livelli di popolazione accertati non escluderebbero la caccia primaverile. Infatti, la condizione del mantenimento della popolazione a un «livello soddisfacente» potrebbe essere soddisfatta se la deroga non fosse tale da aggravare lo stato della popolazione o da impedire il mantenimento dello stato della popolazione a un tale livello. A ciò si aggiunge che la caccia primaverile inciterebbe le comunità di cacciatori a partecipare a un piano di gestione e a adottare misure di conservazione.

44      Sul fondamento della guida sulla caccia sostenibile adottata nel 2008 dalla Commissione in applicazione della direttiva «uccelli» (in prosieguo: la «guida»), la Repubblica di Finlandia ritiene che l’istituzione stessa accetterebbe il fatto che le specie il cui stato di conservazione è insoddisfacente potrebbero essere cacciate, in quanto ciò potrebbe costituire un forte incentivo a gestire gli habitat e a influire su altri fattori che partecipano al declino della popolazione, contribuendo in tal modo all’obiettivo di rimettere le popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente. D’altronde, tale motivo costituirebbe la ragione per la quale un piano di gestione è stato adottato dal governo della provincia di Åland nel 2017 e nel 2018 nel contesto dell’autorizzazione della caccia primaverile. La Repubblica di Finlandia indica, inoltre, che la caccia di 2000 edredoni maschi è stata autorizzata anche per la stagione della caccia primaverile del 2019.

45      A tal riguardo, contrariamente a quanto affermerebbe la Commissione, la precisazione di cui al punto 35 della sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770), secondo la quale «se è vero che i cacciatori compiono un’attività utile alla gestione dell’ambiente naturale cacciando in primavera i piccoli predatori affinché la nidificazione dell’edredone dia migliori risultati, non risulta che una tale attività possa solo essere realizzata a condizione che la caccia all’edredone resti aperta in primavera», sarebbe stata apportata alla luce della nozione di «assenza di soluzione alternativa», e la Corte avrebbe considerato, in modo implicito, ma certo, che i cacciatori disporrebbero comunque di un incentivo a esercitare un controllo dei predatori.

46      In secondo luogo, quanto alla condizione relativa alle «piccole quantità», da una parte, risulterebbe dalle sentenze del 9 dicembre 2004, Commissione/Spagna (C‑79/03, EU:C:2004:782, punto 36), e del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770, punto 53), che occorre intendere per «popolazione interessata», per quanto riguarda le specie migratorie, «la popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti passando per la regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione». Dato che la Corte non ha posto riserva alcuna a tale definizione, sarebbe pertanto evidente che la nozione di «specie migratrici» farebbe riferimento al comportamento biologico delle specie interessate e non implicherebbe che la specie sia «in fase di migrazione», e, pertanto, in movimento al momento della caccia. Orbene, una specie di uccelli sarebbe stanziale o migratrice, e non cesserebbe di esserlo per la sola ragione che gli uccelli della specie interessata non sarebbero «in fase di migrazione».

47      D’altra parte, dato che nessun altro Stato membro oltre la Repubblica di Finlandia autorizza la caccia primaverile all’edredone maschio presente sulla rotta migratoria mar Baltico/mar di Wadden, nessuna prassi venatoria coinciderebbe con la caccia primaverile nella provincia di Åland e non sarebbe pertanto necessario calcolare gli effetti cumulativi dal momento che non ve ne sarebbero affatto.

48      Nella sua memoria di replica, e con riguardo all’«impiego misurato», la Commissione precisa, in primo luogo, che l’interpretazione auspicata dalla Repubblica di Finlandia è in contrasto con la giurisprudenza della Corte risultante dalle sue sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a. (C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 32) nonché del 10 settembre 2009, Commissione/Malta (C‑76/08, EU:C:2009:535, punto 59), secondo la quale «possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva [“uccelli”] unicamente se sussista la garanzia che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello soddisfacente. In caso contrario i prelievi di uccelli non possono in ogni caso essere considerati misurati». In secondo luogo, detta istituzione insiste sulla circostanza che il regime di deroga previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli» è più esigente di quello previsto dall’articolo 16 della direttiva «habitat». Infatti, limitando specificamente l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli» ai casi di «impiego misurato», il legislatore dell’Unione avrebbe voluto assoggettare questa disposizione derogatoria a un’esigenza più stretta, che limiterebbe le deroghe ai casi nei quali il livello delle popolazioni di uccelli sarebbe soddisfacente. In terzo luogo, da una parte, le tendenze alla diminuzione della popolazione di una specie interessata costituirebbero, senza dubbio, un fattore pertinente per determinare se il suo livello di popolazione è soddisfacente o no. D’altra parte, ove uno Stato membro non garantisse il mantenimento di detta popolazione a un «livello soddisfacente», la caccia primaverile non potrebbe costituire un «impiego misurato», indipendentemente dalla circostanza che la caccia costituisca o no la principale causa del declino di detta popolazione.

49      Quanto agli studi presentati, quelli forniti dalla Repubblica di Finlandia sarebbero insufficienti per contraddire gli elementi di prova che segnalano le tendenze alla diminuzione della popolazione di edredoni, che costituirebbero un indicatore importante di uno stato della popolazione insoddisfacente.

50      Peraltro, detto Stato membro farebbe valere argomenti relativi al controllo dei predatori che non sarebbero giuridicamente pertinenti. Da una parte, la giurisprudenza della Corte sarebbe intesa a determinare se l’apertura della caccia sarebbe necessaria per compiere un’operazione potenzialmente utile o se tale operazione potrebbe essere assicurata indipendentemente dalla caccia. Nella specie, il controricorso della Repubblica di Finlandia non presenterebbe alcuna prova tale da dimostrare che la popolazione di edredoni sarebbe in uno stato più soddisfacente, nelle isole della provincia di Åland, in tutta la Finlandia, nel mar Baltico o sulla rotta migratoria mar Baltico/mar di Wadden, grazie alla caccia primaverile e al controllo dei predatori.

51      D’altra parte, l’argomento secondo il quale la letteratura scientifica avallerebbe la caccia primaverile all’edredone maschio perché la popolazione sarebbe costituita per lo più da maschi sarebbe carente in punto di fatto, dato che tale letteratura raccomanda di limitare la caccia principalmente agli edredoni maschi durante l’inverno. In particolare, tale argomento si porrebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte secondo la quale una specie biologica è definita quale insieme di tutti gli individui costituenti una comunità riproduttiva sicché le specie dovrebbero essere tutelate nel loro insieme (sentenza del 12 luglio 2007, Commissione/Austria, C‑507/04, EU:C:2007:427, punto 235).

52      Nella sua controreplica, la Repubblica di Finlandia formula diverse osservazioni preliminari. In particolare, si stupisce del fatto che la Commissione non abbia preso posizione quanto al piano di gestione operativo attuato in Finlandia dal 2017.

53      Per quanto riguarda la nozione di «impiego misurato», la Repubblica di Finlandia reitera la sua affermazione secondo la quale il mantenimento a un «livello soddisfacente» non costituirebbe una condizione previa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli». Peraltro, detto Stato membro sostiene che la sua argomentazione consiste non nel trasporre alla direttiva «uccelli» il regime dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ma nel perorare un’interpretazione convergente delle deroghe contenute in queste due direttive. Inoltre, riafferma la necessaria distinzione tra una specie in declino e una specie che presenta uno stato di conservazione insoddisfacente.

54      Oltre alla contestazione dell’analisi degli studi effettuata dalla Commissione, la Repubblica di Finlandia fa valere una dichiarazione del 29 luglio 2019 di uno dei principali scienziati specializzati nella ricerca sull’edredone in Finlandia, con la quale quest’ultimo riterrebbe che la strategia di gestione attuata sulle isole della provincia di Åland sarebbe al contempo giustificata e fondata, nonché strettamente legata alla situazione locale, e considererebbe anche che il piano di gestione menzionato al punto 52 della presente sentenza e le misure adottate al riguardo avrebbero un effetto positivo sulla popolazione di edredoni della provincia di Åland, che prevarrebbe sull’effetto negativo indotto dalla riduzione della capacità di riproduzione di un numero limitato di femmine.

55      Per quanto riguarda il controllo dei predatori, la Repubblica di Finlandia indica, anzitutto, che la comunità locale di cacciatori perderebbe qualsivoglia interesse a effettuare un controllo dei predatori se la caccia primaverile all’edredone fosse vietata. Il divieto della caccia primaverile nella provincia di Åland equivarrebbe pertanto a un divieto completo di caccia. Detto Stato membro sostiene quindi che l’implicazione delle comunità locali nei programmi di conservazione deve essere incoraggiata. Secondo la Repubblica di Finlandia, la Commissione cercherebbe di escludere il gruppo maggiore di parti interessate alla conservazione futura dell’edredone sopprimendo il loro unico incentivo a partecipare a siffatti programmi. Detto Stato membro conclude che il divieto di caccia primaverile imposto dalla Commissione è sproporzionato, in quanto non terrebbe affatto conto della circostanza che detta caccia non ha affatto contribuito al declino della popolazione della specie interessata e del ruolo positivo svolto dalla comunità locale di cacciatori nella conservazione di detta popolazione.

 Giudizio della Corte

56      Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente il rilascio di permessi di caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland dal 2011, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

57      Occorre rilevare che, nel controricorso, la Repubblica di Finlandia indica che questo tipo di autorizzazioni è stato concesso almeno sino alla caccia primaverile del 2019.

58      Orbene, se l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, l’oggetto di un ricorso per inadempimento può estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché siano della medesima natura di quelli considerati in detto parere e costituiscano uno stesso comportamento (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punti 40 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

59      Ne consegue che occorre esaminare la fondatezza del presente ricorso con riguardo agli anni dal 2011 al 2019.

60      L’articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva impone agli Stati membri di controllare, in particolare, che le specie di uccelli elencate all’allegato II di detta direttiva non siano cacciate durante il periodo della riproduzione.

61      Nella specie, l’edredone è una specie menzionata dall’allegato II, parte B, della direttiva «uccelli». È pacifico che la stagione di caccia primaverile di detta specie nella provincia di Åland coincida con il suo periodo di riproduzione.

62      Pertanto, detta stagione fa parte dei periodi nei quali l’articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva vieta, in linea di principio, qualsiasi forma di caccia all’edredone (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2007, Commissione/Austria, C‑507/04, EU:C:2007:427, punto 195).

63      Tuttavia, la Repubblica di Finlandia considera che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli» consente di giustificare le autorizzazioni controverse.

64      Infatti, detta disposizione autorizza, per tutte le specie di uccelli, e se non esiste un’altra «soluzione soddisfacente», una deroga agli articoli 5 e 7 di detta direttiva per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o qualsiasi altro «impiego misurato» di determinati uccelli «in piccole quantità».

65      A tal riguardo, occorre precisare che la Corte ha già avuto occasione di affermare che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» può corrispondere ad un «impiego misurato» autorizzato dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva stessa (v. in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a., C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 11 nonché giurisprudenza ivi citata).

66      Si deve ancora sottolineare, trattandosi di un regime eccezionale come quello previsto dall’articolo 9 della direttiva «uccelli», che deve essere di stretta interpretazione e far gravare l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull’autorità che prende la decisione, che gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui a detto articolo (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 34).

 Sulla condizione relativa all’«impiego misurato»

67      Risulta alle disposizioni dell’articolo 9 della direttiva «uccelli», che fanno riferimento al controllo rigoroso della deroga prevista in tale articolo e al carattere selettivo delle catture, come del resto dal principio generale di proporzionalità, che la deroga di cui uno Stato membro intende avvalersi dev’essere proporzionata alle necessità che la giustificano (sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Malta, C‑76/08, EU:C:2009:535, punto 57).

68      La Corte ha così affermato che possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva «uccelli» unicamente se sussista la garanzia che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un «livello soddisfacente» e che, in caso contrario, i prelievi di uccelli non saranno in ogni caso considerati misurati e, pertanto, ammissibili (v., in tal senso, sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 32, nonché del 10 settembre 2009, Commissione/Malta, C‑76/08, EU:C:2009:535, punto 59).

69      Nella presente controversia, occorre esaminare se la popolazione delle specie interessate sia mantenuta a un «livello soddisfacente», ove in caso contrario, come ricorda la giurisprudenza menzionata al punto che precede, le altre condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», e segnatamente quella dell’«impiego misurato», non potranno essere soddisfatte.

70      A tal riguardo, occorre ricordare che gli elementi che dimostrano che le condizioni richieste per derogare al regime di tutela di questa direttiva si devono fondare su conoscenze scientifiche consolidate (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia, C‑344/03, EU:C:2005:770, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha già avuto occasione di statuire che le migliori conoscenze in materia devono essere a disposizione delle autorità nel momento in cui esse concedono le autorizzazioni (v., con riguardo alle specie protette che ricadono nella direttiva «habitat», sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 52 e 61, nonché del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 51). Tali constatazioni valgono altresì per l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva «uccelli».

71      Nella specie, la tabella sulla quale si fonda la Repubblica di Finlandia contiene cinque lavori, vale a dire, in primo luogo, la classificazione, a livello mondiale, per l’anno 2015, da parte dell’UICN della specie interessata nella categoria «preoccupazione minore»; in secondo luogo, una relazione del 2004 redatta dall’organizzazione non governativa BirdLife International, che conferisce all’edredone uno «stato di conservazione soddisfacente» a livello paneuropeo; in terzo luogo, la guida; in quarto luogo, la classificazione stabilita, nel 2015, dall’organizzazione non governativa Wetlands International, della popolazione della rotta migratoria mar Baltico/mar di Wadden nella categoria «preoccupazione minore» e, in quinto luogo, la «lista rossa» finlandese del 2010 che classifica l’edredone nella categoria «quasi minacciata» in Finlandia.

72      È sufficiente, anzitutto, rilevare che il primo e il quarto di questi lavori sono del 2015 e non possono, pertanto, giustificare le autorizzazioni controverse per gli anni dal 2011 al 2014. Peraltro, se il primo di detti lavori, relativo alla classificazione della specie interessata a livello mondiale, collocava certamente la specie interessata nella categoria «preoccupazione minore» a livello mondiale, la stessa organizzazione collocava tuttavia, per lo stesso anno, la medesima specie tra quelle «in pericolo» a livello dell’Unione.

73      Il secondo e il terzo di questi lavori, poi, risalgono, rispettivamente, al 2004 e al 2008. Quanto ad essi, secondo la Repubblica di Finlandia la Commissione non ha dimostrato che non sarebbero più attuali.

74      A tal riguardo, da una parte, non potrebbe sostenersi che uno Stato membro disponga di migliori conoscenze scientifiche quando, nel momento in cui l’autorità competente adotta la propria decisione, questa si fonda su uno studio pubblicato sette anni prima sicché, salvo elementi contrari, è concesso considerare che un ulteriore studio, che analizzi dati relativi ad anni più recenti, contenga dati più attuali e possegga, conseguentemente, un livello di esattezza e di pertinenza significativamente più elevato.

75      D’altra parte, se non è certo, contrariamente alle affermazioni della Commissione, di poter considerare che la guida, essendo del 2008, non fosse più aggiornata, e anche se occorre sottolineare che essa era stata pubblicata nel contesto della direttiva 79/409, le conclusioni che la Repubblica di Finlandia trae da tale guida risultano tuttavia da una lettura parziale del suo contenuto. Infatti, se è pur vero che tale guida elenca certamente l’edredone tra le specie «cacciabili», essa afferma soprattutto che detta specie è tra quelle il cui stato di conservazione è «insoddisfacente».

76      Ne consegue che la Repubblica di Finlandia non può utilmente avvalersi dei quattro primi lavori menzionati al punto 71 della presente sentenza per dimostrare che l’autorità che ha concesso le autorizzazioni controverse disponeva di conoscenze scientifiche consolidate che consentivano di considerare che la popolazione della specie interessata era mantenuta a un «livello soddisfacente» per gli anni dal 2011 al 2014.

77      Date queste premesse, la Repubblica di Finlandia aveva a sua disposizione la «lista rossa» finlandese redatta nel 2010, che riguardava un’analisi recente dello stato di conservazione delle specie di uccelli sul suo territorio.

78      A tal riguardo, detto Stato membro considera che la circostanza che detta «lista rossa» finlandese, nel 2010, classificasse l’edredone nella categoria «quasi minacciata» non svaluterebbe, bensì rafforzerebbe il suo argomento secondo il quale le autorizzazioni controverse per gli anni dal 2011 al 2015 si fondavano su elementi scientifici solidi.

79      È giocoforza constatare che una siffatta argomentazione non riflette la rubrica stessa di tale categoria, né la definizione che ne viene data. Detta categoria, infatti, è definita in questi termini: «[u]n taxon è detto “[q]uasi minacciato” quando è stato valutato secondo i criteri [relativi alla misura e all’evoluzione della popolazione, alla sua ripartizione geografica nonché a un’analisi quantitativa] e non soddisfa, per il momento, i criteri delle categorie “[i]n pericolo critico”, “[i]n pericolo” o “[v]ulnerabile” ma è vicino a soddisfare i criteri corrispondenti alle categorie del gruppo “[m]inacciato” o li soddisferà probabilmente in un futuro prossimo».

80      Peraltro, occorre parimenti sottolineare che, se la Repubblica di Finlandia ricorda che, in termini di rischi, la categoria «quasi minacciata» occupa il secondo posto nella nomenclatura di detta lista, le rubriche delle categorie di rango superiore, che si definiscono «vulnerabile», «in pericolo», «in pericolo critico», «estinta in natura» e «estinta», indicano che l’inclusione di detta specie in queste categorie non può dimostrare né che detta specie è in uno stato soddisfacente né che essa è esente da ogni preoccupazione.

81      A ciò si aggiunge che la Commissione cita diversi studi che, in sostanza, contraddicono, per lo più, l’affermazione della Repubblica di Finlandia secondo la quale essa era in grado di garantire il mantenimento della popolazione presente sulla rotta migratoria mar Baltico/mar di Wadden a un «livello soddisfacente» all’apertura delle stagioni di caccia primaverile nel corso del periodo dal 2011 al 2015.

82      Per gli anni successivi, è pacifico che l’UICN, BirdLife International, Wetlands International e la «lista rossa» finlandese, menzionata al punto 71 della presente sentenza, abbiano tutti riclassificato l’edredone nelle categorie di rischio più elevato.

83      Inoltre, certamente, la circostanza di una tendenza alla diminuzione della popolazione di una specie interessata non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che questa popolazione sia in uno stato di conservazione insoddisfacente. Tuttavia, quando elementi ulteriori non indicano che, per altre ragioni, la situazione dovrebbe tuttavia essere considerata soddisfacente, una siffatta circostanza non consente di considerare che la popolazione è mantenuta a un «livello soddisfacente».

84      Occorre ancora aggiungere, con riguardo all’interpretazione della direttiva «uccelli» e della direttiva «habitat», che, se la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto, per la seconda, la possibilità di concedere deroghe in caso di stato di conservazione non soddisfacente, da una parte, la concessione di tali deroghe può aver luogo solo in circostanze eccezionali e, dall’altra, una siffatta concessione deve anche essere valutata alla luce del principio di precauzione (v., in tal senso, con riguardo alla direttiva «habitat», sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 68 e 69 nonché la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, anche se l’interpretazione di queste due direttive integra le peculiarità di ciascuna di esse, tale interpretazione non può essere considerata divergente in quanto, nei limiti delle loro peculiarità, detta interpretazione comprende considerazioni analoghe relative, segnatamente, al loro rispettivo sistema di protezione.

85      Per quanto riguarda i piani di gestione adottati e attuati in Finlandia nel 2017 e nel 2018, che si sarebbero fondati sulla guida, occorre sottolineare che, se detta guida non ha un valore giudico vincolante, essa può essere utilizzata dalla Corte come base di riferimento. In detta guida viene peraltro precisato che i piani che possono essere attuati non godono di «uno status giuridico autonomo» ai sensi della direttiva «uccelli». A tal riguardo, occorre ancora rilevare che la Corte ha più volte avuto occasione di statuire che, se le esigenze economiche e ricreative sono menzionate all’articolo 2 di detta direttiva, tale disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela previsto dalla direttiva «uccelli» (sentenze dell’8 luglio 1987, Commissione/Belgio, 247/85, EU:C:1987:339, punto 8; dell’8 luglio 1987, Commissione/Italia, 262/85, EU:C:1987:340, punto 8, e del 28 febbraio 1991, Commissione/Germania, C‑57/89, EU:C:1991:89, punto 22).

86      Infine, se, nel contesto dell’esame della condizione relativa all’assenza di un’altra soluzione soddisfacente, prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli», la Corte ha riconosciuto, al punto 35 della sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03, EU:C:2005:770), che, «se è vero che i cacciatori compiono un’attività utile alla gestione dell’ambiente naturale cacciando in primavera i piccoli predatori affinché la nidificazione dell’edredone dia migliori risultati, non risulta che una tale attività possa solo essere realizzata a condizione che la caccia all’edredone resti aperta in primavera», tale considerazione vale per il periodo in cui, come sottolineato dalla Commissione, uno Stato membro non garantisce il mantenimento della popolazione interessata a un «livello soddisfacente». Peraltro, quand’anche fosse dimostrato che gli effetti positivi sulla popolazione di una specie protetta risultanti da un piano di gestione neutralizzerebbero gli effetti negativi indotti dai prelievi su una siffatta popolazione, uno Stato membro è tenuto, come risulta dal considerando 6 della direttiva «uccelli», a prendere le misure relative ai diversi fattori che possono influire sull’entità della popolazione della specie interessata.

87      Ne consegue che gli argomenti sollevati dalle parti del procedimento nonché le prove scientifiche fornite a sostegno non consentono di dimostrare, circostanza che spettava alla Repubblica di Finlandia di provare, che, nel momento in cui le autorizzazioni controverse venivano concesse, l’autorità nazionale disponeva di conoscenze scientifiche consolidate che indicavano che la popolazione della specie interessata era mantenuta a un «livello soddisfacente» tale che l’impiego potesse essere considerato «misurato».

88      Ne risulta parimenti che la condizione relativa all’«impiego misurato», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli», non è soddisfatta.

 Sulla condizione relativa alle «piccole quantità»

89      Per quanto riguarda questa condizione, occorre rilevare che risulta dalla giurisprudenza della Corte che, se l’attività di cattura d’uccelli autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente, detta condizione non può considerarsi soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C‑557/15, EU:C:2018:477, punto 66).

90      Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha già avuto occasione di affermare che «occorre rilevare che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si considera “piccola quantità”, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [“uccelli”], (...) qualsiasi cattura dell’ordine dell’1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia, intendendo per “popolazione interessata”, in relazione alle specie migratrici, la popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti che frequentano la regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione» (sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C‑557/15, EU:C:2018:477, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

91      A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, nella sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C‑557/15, EU:C:2018:477), la Corte ha insistito sulla «regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione». In secondo luogo, le autorizzazioni controverse riguardano non la specie protetta durante la migrazione, ma gli uccelli di detta specie nel momento in cui cominciano a riprodursi, e pertanto nel momento in cui sono stazionari. A tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva «uccelli» precisa che essa «si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat». In terzo luogo, la normativa dell’Unione sulla conservazione degli uccelli selvatici deve essere interpretata alla luce del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di protezione di un livello elevato perseguita dall’Unione nel settore dell’ambiente, conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE (ordinanza del Presidente della Corte del 10 dicembre 2009, Commissione/Italia, C‑573/08 R, non pubblicata, EU:C:2009:775, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punti 42 e 61). Conseguentemente, detto principio impone di evitare una sovrastima degli uccelli disponibili per lo sfruttamento e di attenersi a metodi di calcolo che consentono senz’altro di restare in un limite dell’ordine dell’1%.

92      Ne consegue che le specie migratrici, ove sono, durante il periodo della riproduzione, stazionarie, dovrebbero, durante questo periodo, e ai fini dell’interpretazione dell’eccezione contenuta nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli», essere assimilate a specie sedentarie.

93      Inoltre, non può dedursi dalla sola circostanza che uno Stato membro sia l’unico ad autorizzare una pratica che esso possa appropriarsi della totalità della quota disponibile. Per questa ragione, occorre considerare ipoteticamente quali potrebbero essere gli altri Stati membri che intenderebbero beneficiare di tale quota e riservarne a ciascuno una relativa porzione.

94      Nella specie, invece di fondare i suoi calcoli sull’insieme della popolazione migrante sul mar Baltico/mar di Wadden, la Repubblica di Finlandia avrebbe dovuto utilizzare come base di riferimento la popolazione della specie interessata che nidifica nelle isole della provincia di Åland.

95      Ne consegue che, alla data di riferimento, le autorità della provincia di Åland non disponevano di dati che consentissero loro di calcolare correttamente la quantità di uccelli della popolazione interessata che poteva essere prelevata.

96      In tale contesto, risulta che la Repubblica di Finlandia non ha rispettato la condizione relativa alle «piccole quantità» prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

97      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente il rilascio del permesso di caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland dal 2011 sino al 2019 incluso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «uccelli».

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica di Finlandia, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente il rilascio di permessi di caccia primaverile all’edredone maschio (Somateria mollissima) nella provincia di Åland dal 2011 sino al 2019 incluso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)      La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

Firme