Cass. Sez. III n. 30033 del 28 luglio 2011 (Ud 16 giu. 2011)
Pres. Ferrua  Est. Teresi Ric. Barbieri
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia

La ristrutturazione edilizia consiste nella trasformazione di un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.  Tale attività di ristrutturazione può attuarsi attraverso una serie d'interventi che si caratterizzano per la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Giuliana Ferrua Presidente

dott Alfredo Teresi Consigliere rel

dott. Aldo Fiale Consigliere

dott. Renato Grillo Consigliere

dott Elisabetta Rosi Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da Barbieri Gianluca, nato a Carrara 8.11.l964, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 12.05.2010 che ha confermato la condanna alla pena di giorni 5 di arresto €.8.000 di ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 44 lettera b) d.P.R. n. 380/2001;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Con sentenza 12.05.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Barbieri Gianluca quale colpevole, essendo direttore dei lavori, di avere concorso nell'esecuzione, su un preesistente fabbricato, senza permesso di costruire,di opere edilizie [terrazze e un abbaino] previo abbassamento di un solaio [in XXXX il XX.08.2007].

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato poiché, non avendo le opere apportato modifica alla superficie, alla volumetria e alla sagoma del fabbricato, era sufficiente la presentata DIA che prevedeva la realizzazione di opere interne.

L'abbassamento di pochi centimetri del solaio non aveva comportato variazione di volumetria o di superficie.

Non erano state eseguite terrazze, ma balconi “a sbalzo” conformi al regolamento del Comune di Massa e alla legge regionale n. 1/2005.

La lieve modifica della sagoma era stata disposta da uno dei proprietari sebbene egli avesse manifestato dissenso.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Sulla configurabilità del reato il ricorso non è puntuale perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

La prescrizione dell'obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l'infondatezza dei rilievi dell'appellante secondo cui l'esecuzione delle suddette opere era penalmente irrilevante, rientrando, invece, le stesse nella figura giuridica di ristrutturazione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il premesso di costruire, come per “le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione da essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori. ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia -temporanea e contingente” [Cassazione Sezione III n. 12022/1997, Fulgoni, Rv. 209199].

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l'obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell'imputato secondo cui, per l'esecuzione dell'opera, non occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di opere [ottenute mediante abbassamento dell'originario solaio e l'esecuzione di due terrazzi, in difformità della presentata DIA] che hanno comportato aumento di volumetria, di superficie e di sagoma (per l'elevazione di un abbaino) del fabbricato determinando immutazione dell'assetto urbanistico del territorio.

Corretta, quindi, è la qualificazione del fatto come ristrutturazione edilizia che consiste nella trasformazione di un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Tale attività di ristrutturazione può attuarsi attraverso una serie d'interventi che si caratterizzano per la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo [Cassazione Sezione III n. 35897/2008].

Il d.P.R. n. 380/2001 10, comma l lett. c), come modificato dal d. lgs. n. 301/2002] assoggetta al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”, ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).

Nella specie, tanto è stato correttamente riscontrato sia per la modifica della destinazione d'uso della porzione di un edificio destinata a sottotetto che è stato adibito a locale residenziale alterando in tal modo il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d'uso del territorio e l'assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi [cfr. Sezione III n. 24096/2008 RV. 240726] sia per la realizzazione di un'opera che richiedeva il conseguimento del permesso di costruire avendo la ristrutturazione comportato gli aumenti sopra specificati [cfr. Cassazione Sezione III, n.35l77/2002, Cinquegrani, RV. 222740: “Alla stregua della vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dall'articolo 1, comma 6 lettera b) della legge 21 dicembre2001, n. 443, e di quella contenuta negli artt. 3, comma 1 e 10, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.380/2001, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria , di restauro o di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzate nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categorie omogenea”.

Conseguentemente bene è stato ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie (c.d. strutturale), dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, realizza un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo le definizioni normative), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Non è puntuale il motivo sulla negata esclusione della responsabilità per l'asserita manifestazione di dissenso alla realizzazione dell'abbaino perché “il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall'incarico, si disinteressi dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, stante l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare alle esecuzione delle opere” [Cassazione Sezione III n. 38924/2006 RV. 235465].

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del l6.06.2011.

 

 

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