Cass. Sez. III n. 38525 del 3 ottobre 2012 (Ud.25 set 2012)
Pres.Lombardi Est.Lombardi Ric.Pmt in proc. Gruosso
Beni Ambientali.Reato paesaggistico e interventi precari o facilmente amovibili
Il reato di pericolo previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili (nella specie, una struttura in ferro con copertura superiore e laterale in plastica di mq. 36), essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - rel. Presidente - del 25/09/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2149
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 48991/2011
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi;
nel procedimento nei confronti di:
Gruosso Maria, nato a Rionero in Vulture il 11/01/1962;
avverso la sentenza in data 31/05/2011 del Tribunale di Melfi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Gruosso era stata tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi per rispondere di due violazioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 a lei ascritte, secondo la prima imputazione, per avere realizzato a distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia del Lago Piccolo di Monticchio una tettoia con struttura in ferro e, in base alla seconda imputazione, per avere realizzato nella stessa area soggetta a vincolo una struttura in ferro con copertura superiore e laterale in plastica della superficie complessiva di mq. 36, senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
All'esito di giudizio abbreviato condizionato il Tribunale con la sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine alla prima imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione, e la ha assolta dalla seconda perché il fatto non sussiste.
Con riferimento alla pronuncia di assoluzione la sentenza ha accertato che il manufatto di cui alla contestazione era costituito da un gazebo, di mt. 36 di superficie per 4 di altezza, poggiato sul suolo e destinato a fini espositivi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, che la denuncia per violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e vizi di motivazione limitatamente alla pronuncia di assoluzione della Gruosso dalla seconda imputazione.
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce che il D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181, sanziona la esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, di qualunque lavoro che possa pregiudicare l'aspetto esteriore dei luoghi, salvo le eccezione tipizzate dall'art. 149 del citato D.Lgs., senza distinguere tra opere precarie o meno.
La sentenza, pur riconoscendo che l'opera di cui trattasi è stata realizzata senza alcuna autorizzazione in zona assoggettata al vincolo paesaggistico, è pervenuta all'assoluzione dell'imputata sulla base di un'erronea applicazione della legge penale e di una motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria. Ai fini della applicazione della fattispecie penate, Infatti, non poteva essere attribuita alcuna rilevanza al fatto che si trattava di una struttura precaria ed a finalità meramente espositive. Il Tribunale non ha neppure tenuto conto che la fattispecie di cui all'art. 181 è un reato di pericolo e che per la configurabilità dell'illecito non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente.
Il bene tutelato dalla norma può essere offeso indifferentemente sia da un'opera precaria che da un'opera stabile, potendo altrimenti essere consentita la violazione del bene paesaggistico da opere precarie che vengano reiteratamente asportate e poi ripristinate. L'intervento realizzato non rientra tra quelli previsti dall'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sicché lo stesso doveva essere preceduto dall'autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela dei vincolo, a nulla rilevando peraltro la cosiddetta finalità espositiva cui il giudice di merito ha attribuito rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva, in punto di ammissibilità della impugnazione che, pur trattandosi di ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., comma 1, lo stesso è ammissibile, venendo sottoposta all'esame di questa Corte solo una questione di diritto in ordine alla interpretazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. 2. Orbene, l'art. 181 configura come fattispecie penale l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione e, quindi, vanno fatti salvi esclusivamente gli interventi per i quali l'autorizzazione espressamente non è richiesta, tra i quali non è compresa la installazione di manufatti, anche se aventi carattere precario.
L'art. 149 del Codice del beni culturali e del paesaggio, infatti, consente, in assenza della prescritta autorizzazione, solo l'esecuzione di interventi: "a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ...; c) il taglio colturale, la forestazione...".
Ogni altro tipo di intervento necessita perciò della prescritta autorizzazione.
Peraltro, trattandosi di eccezione alla regola della obbligatorietà della autorizzazione, la norma non può essere interpretata con applicazione analogica.
L'autorizzazione paesaggistica, quindi, è necessaria anche per la installazione di manufatti precari o facilmente rimovibili. Considerata la natura di reato di pericolo della fattispecie penale, devono essere fatte salve solo le condotte (ad esempio attività di campeggio) che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato dal quale l'imputata è stata assolta con rinvio al giudice competente ex art. 569 c.p.p., comma 4.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione, perché il fatto non sussiste, della Gruosso dal reato accertato in data 3 aprile 2010 con rinvio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012