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TAR Piemonte Sez. I sent. 1870 del 19 aprile 2006
Edilizia. Inizio lavori (nozione)
Il concetto di “inizio lavori” si definisce come realizzazione di consistenti opere, che non si riducono all’impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. La semplice posa di tre pilastri, in assenza di scavi di fondazione o realizzazione di altre strutture, a distanza di due anni dal rilascio del permesso di costruire non può integrare gli estremi di un serio inizio lavori (Massima a cura di Alan Valentino)

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione - composto dai Signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore

- Paolo LOTTI - Referendario

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella camera di consiglio del 19 aprile 2006.

Visto il ricorso n. 407/06 proposto da Berco di Bertaina Valter & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Valter Bertaina, rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. Paolo Scaparone e Paolo Anselma, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;

ricorrente

contro

il comune di Savigliano, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Goldoni elettivamente domiciliato presso la Segreteria T.A.R. del Piemonte, in corso Stati Uniti n. 45;

resistente

per la revocazione

della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1155/06 pubblicata in data 8.3.06;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento di decadenza del permesso di costruire PC03/0073 del 13.10.03, comunicato con nota del responsabile del settore urbanistica ed assetto del territorio del comune di Savigliano 5.12.06 prot. n. 36822, nonchè di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Uditi, nella camera di consiglio del 19 aprile 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. P. Scaparone per la parte ricorrente e l’avv. P. Goldoni per la parte resistente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 28 legge n. 1034 del 1971, e quindi per la revocazione della sentenza di questo TAR n. 1155 del 2006, in quanto, nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso, questo giudice non ha tenuto conto che, sebbene la data di spedizione dell’atto da parte dell’ufficio postale rechi la data del 21 febbraio 2006, la consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, attestata dall’apposito talloncino adesivo (già presente agli atti di causa), e rilevante al fine del computo del termine decadenziale, è datata 20 febbraio 2006, ed è quindi utile alla tempestività del gravame;

Considerato che, pertanto, la sentenza deve essere revocata;

Ritenuto opportuno esaminare il merito del ricorso ai sensi dell’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971;

Rilevato che il ricorso appare infondato, alla luce delle seguenti considerazioni:

- il provvedimento impugnato costituisce atto di natura vincolata, per mezzo del quale vengono tratte le conseguenze legislativamente previste dalla constatazione obiettiva di uno stato di fatto: conseguentemente, il destinatario non ha alcuna possibilità di influire sulla determinazione, e irrilevante è l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento di cui al primo motivo di ricorso (che è quindi infondato);

- alla luce dell’art. 49 comma 11 legge reg. n. 56 del 1977 e dell’art. 15 T.U. n. 380 del 2001, il concetto di “inizio lavori” si definisce come realizzazione di consistenti opere, che non si riducono all’impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione: nella specie, il progetto licenziato con il permesso di costruire del 13 ottobre 2003, dichiarato decaduto, prevede la realizzazione di un capannone articolato in due piani e sostenuto da trentasei pilastri portanti. Pur tenuto presente che il capannone doveva essere costruito mediante struttura prefabbricata, la semplice posa di tre pilastri, in assenza di scavi di fondazione o realizzazione di altre strutture, a distanza di due anni dal rilascio del permesso di costruire non può integrare gli estremi di un serio inizio lavori. Neppure tenendo conto della data di immissione alla produzione nello stabilimento degli specifici manufatti da posizionare in loco si può concludere nel senso preteso dalla ricorrente, posto che, come risulta dalla stessa documentazione versata in causa, l’inizio della lavorazione risale ad un momento successivo all’autunno del 2004, data di stipula del contratto con la ditta Geocap prefabbricati, e che la stessa interessata dichiara che la produzione della struttura in stabilimento è iniziata nel 2005, mentre il termine per l’inizio dei lavori scadeva il 13 ottobre 2004;

Considerato che, quindi, il ricorso è infondato in ogni suo mezzo e deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione - definitivamente pronunciando, previa revoca della propria sentenza n. 1155/06 pubblicata in data 8.3.06, respinge il ricorso;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 aprile 2006.

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala F.to R. Vigotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 19 aprile 2006

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave