Cass. Sez. III n. 11998 del 1 aprile 2022 (CC 21 dic 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. PM in proc. AMAP
Ecodelitti.Abusività della condotta

La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la “causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il G.I.P. del Tribunale di Palermo, ai sensi degli art. 15 e 45 comma 3 del d. lgs. n. 231 del 2001, applicava la misura del Commissariamento giudiziale del settore “Servizio Ambiente e Depurazione” nei confronti della società Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo s.p.a. (A.M.A.P.), in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli art. 25 undecies comma 2 lett. F) e 25 undecies comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 231 del 2001, contestati alla società con riferimento ai reati di cui agli art. 452 quaterdecies cod. pen. (capo 1) e 452 bis cod. pen. (capo 2), ascritti a soggetti aventi ruoli di vertice dell’azienda, ovvero Maria Concetta Prestigiacomo, Alessandro Di Martino, Angelo Siragusa, Dorotea Vitale e Adriana Melazzo.
L’accusa elevata a carico di costoro, in particolare, è quella di avere, al fine di far conseguire alla società un profitto consistente nel risparmiare costi di smaltimento per almeno 1.096.224,00 euro, gestito abusivamente i fanghi prodotti nei depuratori di acque reflue urbane presenti a Palermo, località Acqua di Corsari, a Balestrate, a Carini, a Trappeto e in altri Comuni, gestiti in virtù della convenzione di gestione datata 22 marzo 2018 tra l’A.M.A.P. s.p.a. e l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo (ATI) per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nei 34 Comuni soci di A.M.A.P. mediante:
- il deposito dei fanghi nelle strutture degli stessi impianti di depurazione per un periodo superiore a quello consentito dall’art. 183 comma 1, lettera B del d. lgs. n. 152 del 2006 e lo smaltimento dei fanghi nelle acque del Mar Tirreno, nel torrente Ciachea e nel fiume Nocella, in violazione degli art. 110 comma 1 e 127 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, immettendo fanghi di depurazione e altre sostanze inquinanti nel tratto di mare circostante il pennello di sversamento del depuratore di Balestrate, causando la compromissione e il deterioramento significativo e misurabile dell’acqua circostante, del fondale sottostante, nonché dell’ecosistema marino corrispondente, mediante l’atrofizzazione della flora e della fauna naturalmente presenti, con l’aggravante di aver prodotto l’inquinamento in un’Area protetta, ovvero l’Area Marina protetta del Golfo di Castellammare; fatti commessi dal 22 agosto 2018 con condotta perdurante.
        Con ordinanza del 24 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Palermo, riqualificata la condotta di cui al capo 1 (avente ad oggetto il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.) nella fattispecie di cui all’art. 452 bis cod. pen., confermava l’ordinanza emessa dal G.I.P., rigettando l’appello proposto nell’interesse dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo s.p.a.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale siciliano, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, sia l’A.M.A.P. s.p.a., nella persona del legale rappresentante Giuseppe Ragonese.
         2.1. Il P.M. ha sollevato due motivi.
Con il primo, è stato censurato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe argomentato solo in ordine a una parte della condotta contestata, ovvero quella relativa allo sversamento di fanghi nei corpi recettori, omettendo di considerare l’altra parte di condotta concernente il deposito dei fanghi nelle strutture degli stessi impianti di depurazione, non essendo stato spiegato, in particolare, perché l’illecito trattamento di fanghi all’interno degli impianti integri il reato di inquinamento ambientale e non, come sostenuto dal P.M., quello di traffico di rifiuti.
Con il secondo motivo, è stata eccepita l’inosservanza dell’art. 452 quaterdecies cod. pen., contestandosi l’affermazione dei giudici cautelari secondo cui la condotta di sversamento di rifiuti in mare non può costituire “traffico di rifiuti”, posto che una delle condotte sanzionate dalla predetta norma incriminatrice è quella di chi “comunque gestisce”, venendo la “gestione” definita dall’art. 183 lett. N) del Testo Unico Ambientale come la “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti”, dovendosi perciò ritenere che gli indagati abbiano “gestito” i fanghi dei depuratori, perché hanno proceduto non solo alla loro raccolta nelle vasche dei depuratori, ma anche al loro smaltimento in mare.
2.2. L’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo s.p.a., tramite i suoi difensori, ha sollevato quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 452 bis cod. pen., 13, 15, 25 undecies, comma 1, lett. a) e comma 1 bis), 46, 52, comma 2, del d. lgs. 231 del 2001, nonché 125 e 325 cod. proc. pen., osservando che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso l’obbligo motivazionale nell’individuazione della fattispecie delittuosa posta a fondamento dell’illecito amministrativo, eludendo sostanzialmente di motivare in ordine alle ragioni che rendevano superflua una tassativa misurazione della compromissione delle acque, per cui è stato ritenuto indebitamente sussistente il requisito dell’abusività della condotta contestata.
Si evidenzia in particolare che il delitto di cui all’art. 452 bis cod. pen. è punito a titolo di dolo, mentre le risultanze investigative disponibili lasciano propendere per la qualificazione del reato in termini di colpa, non essendovi stata alcuna “deliberata scelta” degli organi di vertice dell’A.m.a.p. di provocare un inquinamento ambientale, avendo anzi il direttore generale dr. Giuseppe Ragonese dato atto dell’impossibilità di operare diversamente, alla luce della indisponibilità delle discariche specializzate e dei siti di compostaggio. Ulteriore elemento a favore della qualificazione del fatto in termini colposi sarebbe la decisione degli indagati di trattenere i fanghi nelle vasche in vista della scelta di soluzioni alternative, non avendo il Tribunale spiegato per quale ragione i vertici dell’A.m.a.p. avrebbero deciso di accumulare i fanghi in uno stato semiliquido, anziché sversarli direttamente in mare, provando quell’operazione di risalita degli stessi mediante un sistema di pompe, che purtroppo non diede gli esiti sperati.
Al più vi sarebbe stata quindi imperizia nella gestione dell’emergenza, non dolo.
Ancora, la difesa lamenta la violazione del principio di tassatività del precetto penale, avendo i giudici cautelari ritenuto superfluo procedere a una consulenza tecnica che stabilisse se fossero integrati o meno i presupposti della fattispecie contestata, che presuppone un deterioramento misurabile del bene giuridico.
Inoltre, nel pervenire a una diversa qualificazione giuridica dell’ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il Tribunale avrebbe sostanzialmente privato la difesa della possibilità di esplicare compiutamente le proprie difese, dal momento che l’ordinanza del G.I.P. non conteneva neppure in nuce elementi dai quali desumere implicitamente che il parametro sul quale orientare l’attività difensiva fosse quello dell’inquinamento ambientale, che è stato contestato al capo 2 in relazione al solo sito di Balestrate. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto sufficiente fare affidamento solo agli accessi in loco del personale di P.G. che aveva attestato l’inattività della “linea fanghi” in base alle sommarie informazioni dei dipendenti ivi presenti, richiamo questo del tutto inadeguato, posto che la norma incriminatrice fa riferimento a una compromissione del bene giuridico misurabile e significativa, richiedendosi cioè, nella prospettiva di una reato di danno e non di pericolo, un’alterazione peggiorativa del sito ambientale.
Del resto, aggiunge la difesa, ove la misurabilità non imponesse al giudice di procedere a una rilevazione oggettiva basata su parametri scientifici, la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale per difetto di determinatezza.
Ancora, è stata censurata la valutazione sulla ritenuta abusività della condotta, che si fonderebbe erroneamente sulla violazione di limiti di soglia solamente consigliati dalla legge e dell’art. 127 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, non essendosi tenuto conto che il riferimento alla violazione di qualsiasi disposizione di legge, anche di carattere extrapenale, esporrebbe anche sotto questo versante la previsione de qua a censure di non sufficiente determinatezza della fattispecie.
Con il secondo motivo la difesa censura la valutazione indiziaria, non avendo il Tribunale considerato che la condotta alternativa lecita, cioè il regolare smaltimento dei fanghi, era di fatto inesigibile per cause di forza maggiore, avendo la stessa ordinanza impugnata riconosciuto che il mancato smaltimento era da ascrivere alla cd. “emergenza nazionale fanghi”, per cui doveva essere riconosciuta la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 45 cod. pen.
L’A.m.a.p. infatti si è trovata costretta a mantenere più a lungo all’interno dell’impianto di depurazione massa organica, comunque sottoposta a trattamento con metodo di ossigenazione prolungata, a fronte di un fatto improvviso e imprevedibile, consistente nell’indisponibilità delle discariche specializzate e dei siti di compostaggio; né è stato tenuto presente che nel 2017 l’A.m.a.p. aveva bandito una gara per il conferimento dei fanghi e quindi, per l’impianto di Balestrate, si stava aspettando l’aggiudicazione per procedere al regolare conferimento nel 2017 prima che intervenisse l’emergenza, fermo restando che, cessata la crisi, l’ente ha ripreso a smaltire i fanghi nel 2020.
I fanghi, del resto, non potevano essere smaltiti altrove, atteso che le discariche regionali private contattate da A.m.a.p. avevano rifiutato il conferimento di rifiuti richiesto, mentre la Oikos non era autorizzata a ricevere rifiuti, dovendosi considerare che l’art. 182 comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 sancisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove sono prodotti, salvo diversi accordi che l’A.m.a.p. non poteva attivare motu proprio.
Ne consegue che doveva essere riconosciuta nel caso in esame l’esistenza di una forza maggiore, essendosi trovata la società ricorrente a gestire una delicata situazione di emergenza che non poteva essere superata in altro modo.
Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 13 del d. lgs. 231 del 2001, con riferimento al requisito del profitto di rilevante entità.
Si rileva in proposito che nell’ordinanza genetica il profitto era stato calcolato nella misura di 1.096.224,00 euro sulla base della differenza tra quanto speso negli anni in contestazione per lo smaltimento dei fanghi e la spesa preventivata nel piano industriale pluriennale 2017-2045; tuttavia, tale metodo di calcolo era stato criticato nell’atto di appello, osservandosi che le spese risparmiate nel 2018/2019 erano state in larga parte sostenute nel 2020, con il riavvio dei conferimenti in discarica e nei centri di compostaggio e senza considerare la parte di spese solo postergate al 2020; ora, una volta recepito questo ricalcolo, cui il Tribunale sembra aver aderito, il requisito della misura applicata, cioè la rilevanza del profitto, non potrebbe essere ritenuto più sussistente, tanto più che, come era stato sottolineato dalla difesa con considerazioni non valutate dal Tribunale, l’A.m.a.p. ha interamente destinato l’utile di esercizio risultante dal bilancio del 2019, pari a 4.577.250 euro, agli impegni assunti per investimenti, non distribuendo alcun utile ai soci, avendo inoltre la società realizzato, in relazione al periodo 2017-2020, per il segmento della depurazione, investimenti per complessivi 2.383.503 euro, e interventi di manutenzione dei depuratori di Acqua dei Corsari, Carini, Trappeto e Balestrate per complessivi 962.384 euro.
Quanto poi agli asseriti benefici economici che sarebbero derivati agli amministratori, profilo questo non coincidente con il profitto dell’ente, era stato documentato che gli unici premi di produzione distribuiti erano correlati esclusivamente al raggiungimento di obiettivi eccentrici rispetto ai fatti di causa (riduzione delle perdite idriche, recupero morosità, nuove installazioni ecc.).
         Con il quarto motivo, infine, la difesa eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, rilevando che nel caso di specie doveva escludersi qualsivoglia esigenza special-preventiva, imponendosi comunque una loro valutazione ben più contenuta, posto che si è in presenza di un ente interamente partecipato da una compagine pubblica che ha tratto un vantaggio pressocchè irrilevante o minimo dagli illeciti, avendo vincolato gli utili annualmente prodotti alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture del sistema idrico, non avendo il Tribunale spiegato poi la ragione per cui le condotte riparatorie non sarebbero in grado, soltanto perché (peraltro solo in parte) recenti, di escludere la ricorrenza del periculum libertatis dell’ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
        
        Il ricorso del P.M. è inammissibile, mentre quello dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo A.M.A.P. s.p.s. è infondato.
         1. Iniziando dal ricorso del P.M., le cui censure sono tra di loro sovrapponibili, se ne deve rilevare l’inammissibilità per carenza di interesse.
Occorre premettere che al capo 1 è stato inizialmente contestato agli indagati il reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen., per aver gestito abusivamente i fanghi prodotti nei depuratori di acque reflue urbani mediante il deposito dei fanghi nelle strutture degli impianti di depurazione per un periodo superiore a quello consentito e mediante lo smaltimento dei fanghi nel Mar Tirreno, nel torrente Chiachea e nel fiume Nocella, ciò al fine di far conseguire alla società un profitto consistente nel risparmiare costi di smaltimento per almeno 1.096.224 euro.
Orbene, i giudici dell’impugnazione cautelare, rispetto agli accertamenti riferiti agli impianti di Acqua dei Corsari, Carini e Trappeto, hanno inquadrato i fatti non nella contestata fattispecie ex art. 452 quaterdecies cod. pen. (“attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”), ma anche in tal caso in quella di cui all’art. 452 bis cod. pen., ciò in base al rilievo secondo cui difettava nel caso di specie l’elemento materiale dell’attività organizzata per la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti, presupponendo la norma incriminatrice una condotta di “traffico” inteso nella sua nozione letterale di commercio illecito; ora, ai vertici aziendali poteva essere addebitato di aver scelto in maniera irresponsabile di non estrarre i fanghi dalle acque reflue e di sversarli direttamente in mare senza alcun trattamento, mentre non era provato che vi sia stato un consapevole e intenzionale dirottamento dei rifiuti e un commercio illecito degli stessi.
Tale valutazione è stata censurata dal P.M. ricorrente, secondo cui una delle definizioni dell’art. 452 quaterdecies cod. pen. è quella di chi “comunque gestisce”, dovendosi per la nozione di gestione far riferimento all’art. 183 lett. N del d. lgs. n. 152 del 2006, in base al quale per “gestione” si intende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, condotta questa che sarebbe senz’altro riferibile anche agli indagati, i quali hanno proceduto non solo alla raccolta dei fanghi nelle vasche dei depuratori, ma anche al loro smaltimento in mare.
Ora, ritiene il Collegio che l’impugnazione del P.M., a prescindere dal suo esame nel merito, sia inammissibile per carenza di interesse, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274, Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897 e Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860), secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, preordinato a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all’esattezza della decisione. Ne consegue che l’unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, ciò in quanto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, è necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.
In applicazione di tale premessa interpretativa, stante il tenore della decisione del Tribunale, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. per carenza interesse, non essendo la riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1 suscettibile di incidere sulla sorte della misura adottata dal G.I.P.
       2. Prima di passare all’esame delle doglianze esposte nel ricorso proposto nell’interesse dell’A.m.a.p. s.p.a., appare utile una breve e preliminare ricostruzione della vicenda per cui si procede, che invero nella sua scansione fenomenica non è controversa, risultandone invece contestata, nella differente prospettiva dei ricorrenti, soltanto la qualificazione giuridica.
Orbene, sia nel decreto di sequestro del G.I.P. che nell’ordinanza del Tribunale del Riesame, sono state valorizzate le risultanze investigative delineate dalle indagini compiute in un arco temporale compreso tra l’ottobre 2018 e il maggio 2020 e cristallizzate nella informativa conclusiva redatta il 17 settembre 2020 dal Centro Anticrimine Natura della Legione Carabinieri Forestale Sicilia.
Le indagini hanno consentito in particolare di comprovare una serie di criticità nel funzionamento dei depuratori di Acqua dei Corsari, Balestrate, Carini e di altri depuratori della zona, gestiti dall’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo.
Dai primi sopralluoghi svolti (il 9 ottobre e il 17 ottobre 2018 presso il depuratore di Acqua dei Corsari e il 30 novembre 2018 presso il depuratore di Balestrate e poi presso gli altri siti), è emerso che in quasi tutti gli impianti di depurazione non era attiva da tempo la cd. “linea fanghi”, ovvero quella parte dell’impianto deputata al trattamento dei fanghi dopo che gli stessi erano stati separati dalle acque reflue convogliate nell’impianto, con la conseguenza che gli scarti prodotti dall’impianto, dopo la separazione dall’acqua, anziché essere essiccati, trattati e trasformati in blocchi di fango pronti per lo smaltimento in discarica o in impianti di compostaggio, venivano trattenuti in uno stato semiliquido all’interno della linea “trattamento acque” e quindi sversati in mare.
Gli esiti degli accertamenti erano sostanzialmente convergenti: presso l’impianto di Balestrate, una grande quantità di fanghi risultata depositata da lungo tempo sulla superficie delle vasche di sedimentazione, formando una coltre di rifiuti che non veniva rimossa con la pala, come avrebbe dovuto, ma piuttosto veniva erosa costantemente dal passaggio delle acque nelle vasche, producendo vere e proprie zolle di fango che si traducevano in massicci sversamenti nel mare.
Analogamente, nell’impianto di Acqua dei Corsari, i fanghi venivano trattenuti forzatamente in uno stato liquido all’interno della linea “trattamento acque” (dove le acque reflue raccolte nelle reti fognarie e convogliate mediante collettori nell’impianto di depurazione per essere sottoposte a una serie di trattamenti), per essere poi anche in tal caso periodicamente riversati nel mar Tirreno, dove peraltro venivano riscontrate macchie marroni di rilevanti dimensioni.
In un sopralluogo del 18 maggio 2020, veniva accertato che, a distanza di quasi due anni dal primo accesso, la situazione era rimasta immutata se non peggiorata, nel senso che tre delle quattro vasche di sedimentazione risultavano inattive e la quarta era colma di fanghi palabili che formavano una coltre solida (su cui era cresciuta addirittura vegetazione spontanea), al di sotto della quale continuava a scorrere l’acqua nell’impianto; questa, nel defluire, portava con sé una considerevole quantità di fanghi in sospensione e zolle di fango “grandi quanto palloni di calcio”; inoltre, il canale di clorazione, che dovrebbe rappresentare un punto in cui l’acqua è ormai totalmente depurata e pronta per essere versata in mare, era invece saturo di fanghi in sospensione, mentre nella parte finale dell’impianto le acque erano maleodoranti, con rifiuti solidi sospesi.
Situazioni non dissimili venivano accertate nel corso di altri sopralluoghi nei depuratori di Carini e di Trappeto: nel sito di Carini, in particolare, l’Arpa, nel corso del sopralluogo del 27 aprile 2020, accertava che il torrente Chiachea e la foce presentavano acque di colore marrone e l’odore tipico degli scarichi fognari.
Tale situazione si estendeva per tutta la lunghezza del torrente fino a risalire al punto di immissione del depuratore, emergendo dalle successive analisi non solo una concentrazione di escherichia coli di molto superiore al limite tabellare, ma anche un sedimento di colore marrone e di consistenza “fioccosa” che, al microscopio, ha messo in luce la presenza di una matrice fangosa degradata, ovvero la presenza di fanghi da depurazione in stato di degradazione.
Quanto al sito di Trappeto, all’esito dei sopralluoghi svolti tra il marzo e l’aprile 2021, nella vasca di ossidazione veniva riscontrata la presenza di una fitta coltre di schiuma, oltre che di una massiccia quantità di fanghi in sospensione, mentre la vasca di stabilizzazione dei fanghi, alla quale questi accedono dopo la loro separazione dal refluo, risultava completamente vuota e in disuso da tempo.
È stato altresì accertato che le acque del fiume Nocella, nel quale insistono gli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione dei Comuni di Giardinello, Partinico, Montelepre e Borgetto, si presentavano con fanghi di trascinamento in superficie, presentandosi la zona con odori tipici di acque reflue, mentre le sponde del fiume erano ricolme di fanghi essiccati.
Lo stesso fondo del fiume presentava una coloritura scura, verosimilmente dovuta alla sedimentazione dei fanghi derivanti da processi depurativi.
Peraltro, dall’esame della documentazione acquisita presso il Comune di Trappeto, risultava che l’ultima operazione di scarico di fanghi per il successivo smaltimento risaliva al 3 ottobre 2019 e che nel quadriennio 2016-2020 erano stati smaltiti 51.650 kg. di rifiuti “fanghi da depurazione” contro i 336.000 kg. per anno che, secondo uno studio di settore dell’Arpa, dovrebbe produrre un impianto di depurazione delle dimensioni di quello del Comune di Trappeto.
       2.1. Della situazione critica che riguardava gli impianti di depurazione in questione e in particolare quello di Balestrate, si occupava anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita allo scopo di “verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti”; il 23 settembre 2020 la Commissione inviava un esposto nel quale riportava gli esiti di un sopralluogo effettuato presso il depuratore di Balestrate da una propria delegazione, accompagnata da personale dell’Arpa Sicilia, del N.O.E. dei CC di Palermo e dalla Responsabile dell’Unità depurazioni dell’Area occidentale dell’A.m.a.p., Dorotea Vitale.
Gli esiti della ricognizione della delegazione confermavano gli accertamenti svolti fino a quel momento, nel senso che il sistema di grigliatura era inattivo e fatiscente con gli ingranaggi e le pompe arrugginiti, come pure anche la vasca di denitrificazione presentava segni evidenti di prolungato mancato utilizzo.
Allo stesso modo, la vasca di sedimentazione finale risultava ferma con ispessimenti fangosi su cui erano cresciute fioriture algali, dal che è stata dedotta l’esistenza di possibili pratiche operative volte allo smaltimento del fango a mare, non trattato e senza l’attivazione del ciclo depurativo dell’impianto.
Inoltre, nel locale che avrebbe dovuto essere adibito alla nastropressatura dei fanghi era presente una nastropressa non utilizzata da tempo e in stato di totale fatiscenza, essendo ormai il locale utilizzato solo come magazzino di stoccaggio.
Le vasche di essiccazione risultavano colme fino all’orlo di fanghi palabili con crescita spontanea di vegetazione, segno di uno stoccaggio protratto per mesi, tanto è vero che gli ultimi formulari riportavano le date del 14 gennaio 2020 e del 13 luglio 2020; sul perimetro dell’impianto, poi, vi era un solo accesso carrabile, che tuttavia risultava chiuso da un cancello palesemente in disuso, in quanto bloccato da un lucchetto completamente arrugginito, ciò a riprova del fatto che l’unico ingresso utilizzabile per il trasporto dei fanghi dal depuratore agli impianti di smaltimento non veniva da tempo utilizzato.  
Gli esiti del sopralluogo svolto dalla delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta risultavano sovrapponibili con quelli degli accertamenti eseguiti dalla P.G. in occasione dei vari accessi svolti all’impianto di depurazione di Balestrate.
In particolare, il 17 gennaio 2019, personale della Polizia Municipale e il responsabile della Direzione Tecnica del Comune di Balestrate notavano la presenza di un’estesa chiazza di colore rossastro nello specchio di acqua, in corrispondenza dello sbocco del cd. pennello sottomarino di scarico del depuratore, ovvero la conduttura da cui, dopo aver superato un punto che prende il nome di “stramazzo”, coincidente con la parte terminale dell’impianto, viene immessa nel corso d’acqua superficiale l’acqua in uscita dalla sedimentazione finale, dopo essere stata in teoria trattata chimicamente e pulita.
L’esame dei registri di carico e scarico dei rifiuti consentiva di appurare che l’ultimo scarico di fanghi annotato sul registro risaliva al 16 maggio 2017, per cui era verosimilmente da tale data che l’impianto non funzionasse correttamente.
Del resto, già in occasione del primo sopralluogo del 30 novembre 2018, erano stati accertati “lo stato di abbandono della zona e degli impianti, la mancanza di personale addetto o di un cartello indicante un referente o una turnazione di addetti ai lavori”; peraltro, dopo i primi controlli di P.G., il depuratore, proprio in occasione del sopralluogo del 17 gennaio 2019, venne messo in funzione da qualcuno, ma il rimedio si rivelava peggiore del male, perché, a causa della mancanza di manutenzione e dell’intasamento delle vasche, l’improvvisa accensione dell’impianto comportava un significativo sversamento di fanghi in mare, come attestato dai rilievi fotografici eseguiti dagli operanti.
La situazione di stasi degli impianti di depurazione rimaneva inalterata anche in occasione dei successivi accessi ai siti e in particolare, sia per gli impianti di Acqua dei Corsari che di Balestrate, le analisi svolte sui campioni di acqua attestavano il superamento dei limiti di legge per i parametri di odore, solidi sospesi, azoto nitroso, azoto ammoniacale ed escherichia coli.
Altri anomali sversamenti di liquame in mare, in corrispondenza del “pennello”, venivano accertati in occasione dei sopralluoghi del 27 agosto 2019 e del 15 luglio 2020, mentre il 1° ottobre 2019 venivano prelevati, tramite i sommozzatori, due campioni di sedimenti marini, intorno al punto di sversamento della condotta sottomarina di Balestrate, e dalle analisi risultavano superamenti enormi dei limiti tabellari dei parametri relativi a escherichia coli e streptococchi fecali, rispettivamente di oltre il 4695% e di oltre il 21200%.
       2.2. In definitiva, dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici cautelari, scaturita da un’attenta e non contestata disamina del materiale investigativo costituito sia dagli accertamenti di P.G. e degli organi istituzionali che a vario titolo hanno approfondito i fatti, sia dallle sommarie informazioni dei dipendenti dei vari siti controllati, è emerso che negli impianti gestiti dall’A.m.a.p., a fronte delle riferite difficoltà di smaltimento dei fanghi prodotti dal processi di depurazione per l’indisponibilità delle discariche specializzate e dei siti di compostaggio, si è deciso di non trattare più i fanghi estratti dalle acque reflue.
I fanghi, anziché essere estratti, stabilizzati, inspessiti e quindi debitamente trattati, venivano forzatamente e deliberatamente mantenuti all’interno degli impianti, da cui, disciolti nell’acqua o in forma di zolle, confluivano, per effetto dell’inevitabile trascinamento dell’acqua, direttamente nel corpo idrico recettore, ovvero nel Mar Tirreno (depuratori di Acqua dei Corsari e di Balestrate), nel Torrente Chiachea (sito di Carini) o nel fiume Nocella (impianto di Trappeto).
       3. Tanto premesso in punto di fatto, deve ritenersi immune da censure la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale del Riesame.
E invero, rispetto alla provvisoria imputazione di cui al capo 2 (inquinamento ambientale relativo all’impianto di Balestrate), l’ordinanza impugnata, con considerazioni poi richiamate nella disamina relativa al capo 1, i cui fatti sono stati parimenti inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 452 bis cod. pen., ha rilevato che la condotta degli indagati, qualificabile come abusiva, aveva cagionato una compromissione, significativa e misurabile, dell’ambiente marino.
In tal senso è stato in primo luogo evidenziato che l’abusività della condotta dei vertici dell’A.m.a.p. è consistita, in primo luogo, nell’aver smaltito i fanghi nelle acque superficiali dolce o salmastre in violazione dell’art. 127 del d. lgs. n. 152 del 2006, il cui comma 2 prevede che è vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, mentre il comma 1 assoggetta alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato nell’impianto di  depurazione, e, in secondo luogo, su un piano più sostanziale, nell’aver snaturato dolosamente il regolare processo di depurazione cui gli impianti sono proposti e per cui sono autorizzati a operare. Gli indagati, infatti, hanno intenzionalmente omesso di estrarre i fanghi dalle acque reflue immesse nell’impianto di depurazione e di trattare gli stessi secondo il procedimento della cd. linea trattamento fanghi, con riduzione a rifiuto a secco da conferire nelle discariche specializzate, lasciandoli forzatamente all’interno dell’impianto disciolti o accumulati in zolle all’interno delle acque reflue, in tal modo favorendo deliberatamente lo sversamento di tali fanghi nel mare.
L’impiego dell’impianto di depurazione è dunque avvenuto in modo totalmente difforme rispetto al regolare procedimento di depurazione e radicalmente contrario alla naturale funzione dell’impianto, che è quella di separare i fanghi dalle acque, consistendo lo scopo tipico di ogni impianto di depurazione delle acque reflue urbane nell’immettere acque pulite, dopo averle debitamente private dei reflui in esse originariamente contenuto, fermo restando che il Tribunale, in modo pertinente, ha comunque precisato che, nel caso dell’impianto di Balestrate, il primo aspetto sintomatico della abusività della condotta risiede proprio nella violazione del richiamato art. 127 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, posto che l’area costiera interessata dagli scarichi del depuratore è quella in prossimità della foce del fiume Jato, classificabile come acqua di transizione, rientrante nella categoria delle acque superficiali salmastre.
Orbene, l’impostazione seguita nell’ordinanza impugnata, oltre che coerente con le acquisizioni investigative, risulta anche in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273565 e Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269491), secondo cui la condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la “causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto.
Correttamente non sono state ritenute dunque dirimenti le obiezioni difensive circa il mancato superamento di taluni parametri tabellari rispetto ai campioni prelevati, posto che quando, come nel caso di specie, la causa dell’inquinamento è attribuita agli scarichi, non conta la rilevanza penale di ciascuno di essi, ma l’evento stesso, purché etiologicamente riconducibile a una condotta (commissiva o omissiva) a qualsiasi titolo non consentita ovvero posta in essere, per esempio in tema di scarichi, anche solo in violazione di valori non cogenti.
        3.1. Parimenti corretta risulta la valutazione degli ulteriori requisiti del “deterioramento” e della “compromissione” dell’ambiente.
In proposito, infatti, i giudici cautelari hanno valorizzato gli esiti dei sopralluoghi effettuati, in particolare le analisi delle acque e dei fondali, da cui è emerso, da un lato, che i valori batteriologici (streptococchi fecali ed escherichia coli) erano enormemente superiori ai valori tabellari, e dall’altro che, in prossimità dello sbocco del cd. pennello a mare, era visibile un ambiente contaminato, privo di qualsiasi specie vivente, come desumibile dalle immersioni del 25 febbraio 2020.
La compromissione e il deterioramento dell’ecosistema marino erano inoltre senz’altro “significativi”, trattandosi di centinaia di metri quadrari di fondale marino: nella relazione Arpa del 1° ottobre 2019, si legge infatti che nel campione prelevato a 10 metri di distanza dal “pennello”, la concentrazione di escherichia coli superava del 4694% il limite tabellare, mentre dall’ispezione dei fondali eseguita dai sommozzatori è risultato che le acque torbide e maleodoranti si estendevano per un raggio di cinquanta metri circa dal “pennello” a mare.
Il pregiudizio era altresì misurabile, sia sotto il profilo della concentrazione degli agenti inquinanti immessi nel mare, sia con riferimento alle superfici di fondale oggetto dell’atrofizzazione riscontrata nell’esplorazione dei fondali marini.
Ora, anche in tal caso, l’ordinanza impugnata non presenta criticità, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Rv. 274864) che il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli art. 240 e ss. del d. lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, devono richiamarsi i principi stabiliti con la sentenza Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Rv. 268060, con cui si è affermato che i concetti di “compromissione” e “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, con l’ulteriore precisazione che i due termini indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema connotata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema e, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.
Da ciò consegue che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto de quo e quello, più grave, di disastro ambientale ex art. 452 quater cod. pen.
Quanto alla natura “significativa” e “misurabile” che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, la citata sentenza n. 46170 del 21/09/2016 ha chiarito che, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, il termine “significativo” denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, mentre l’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza, o comunque concretamente accertabile.
L’ordinanza impugnata si è posta nel solco di tali indicazioni ermeneutiche, valutando in maniera congrua i requisiti della compromissione e del deterioramento del sito ambientale, la cui sussistenza è stata ricollegata ragionevolmente agli accertamenti svolti sulle acque vicine al punto di sversamento in mare del depuratore (la compromissione dell’ecosistema marino ha riguardato un’area circolare di circa 7.853,98 metri quadri di fondale e circa 35.342,92 metri cubi di acqua), per cui, a fronte di tali risultanze oggettive, non appaiono né ravvisabili i dubbi di tassatività evocati dalla difesa, né determinanti gli approfondimenti tecnici invocati nel ricorso, e tanto anche in considerazione dei più ristretti orizzonti cognitivi propri della fase cautelare in corso.
         3.2. Quanto poi allo stato di necessità evocato dalla difesa, i giudici cautelari, rispetto a entrambe le imputazioni di cui ai capi 1 e 2, hanno ragionevolmente replicato che la cd. “emergenza fanghi”, ossia la drastica contrazione della disponibilità di siti di compostaggio e discariche capaci di ricevere i conferimenti del rifiuto “fanghi da depurazione” prodotto dagli impianti, ha riguardato principalmente il 2018 e avrebbe al più potuto avere qualche strascico nell’anno successivo, mentre nel caso di specie, nell’impianto di Balestrate, la linea “trattamento fanghi” è risultata inattiva dal 2017 ad almeno tutto il 2020, essendo ciò sufficiente a escludere che la condotta possa essere scriminata, tanto più che, come riferito dai dipendenti dell’A.m.a,p., dopo la nomina del commissario, il trattamento dei fanghi è tornato attivo e a pieno regime, tanto da produrre circa 30 tonnellate di fanghi stabilizzati al giorno.
In ogni caso, anche a volerne ritenere la contestualità rispetto ai fatti di causa, la situazione emergenziale avrebbe potuto semmai discolpare in ordine alle fattispecie di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, giustificando cioè l’accumulo di fanghi secchi prodotti in esito al procedimento di depurazione e lo stoccaggio prolungato all’interno degli appositi silos, ma di certo non avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti con riferimento al sistematico sversamento a mare di enormi quantità di fanghi più o meno disciolti nelle acque immesse nella parte terminale de depuratore, ciò in netto contrasto con la ratio stessa dell’impianto.
In quest’ottica, anche il giudizio sulla configurabilità del dolo appare privo di profili di illogicità, atteso che nella vicenda in esame si è in presenza non di colposi e occasionali superamenti dei valori tabellari da parte del gestore degli impianti, o di uno scarico non autorizzato di acque reflue, ma della deliberata e quindi consapevole scelta, da parte dei vertici aziendali, di versare in mare, in modo continuativo e sistematico, acque reflue inquinate, perché ancora sature di fanghi, con evidente violazione delle regole sul funzionamento dell’impianto.
Ciò è stato ritenuto sufficiente a integrare l’elemento soggettivo del reato, posto che il delitto di inquinamento ambientale costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile pertanto il reato in esame anche a titolo di dolo eventuale (cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 – 02).
           3.3. Ad analoghe conclusioni il Tribunale è pervenuto anche rispetto ai fatti contestati al capo 1, richiamando le considerazioni, valide anche per tali condotte, riferite all’abusività della condotta e all’esclusione dello stato di necessità e osservando che, alla stregua dei rilievi dell’Arpa, dovevano ritenersi comprovati l’enorme e frequente superamento dei limiti tabellari dei valori batteriologici inquinanti, la diffusività e la localizzazione in più punti del percorso esterno dei reflui fino al cd. pennello (nel caso di Acqua dei Corsari) e oltre il punto di immissione (nel caso del torrente Ciachea e del fiume Nocella), la persistenza di concentrazioni elevate di tali valori a dispetto dell’effetto diluzione dovuto alla successiva commistione con le acque marine aperte o con le acque fluenti nel corpo superficiale, la continuità e la risalenza temporale delle immissioni, ciò a conferma dello stato di grave e stabile deterioramento del tratto di mare e dei corsi d’acque, contaminati da materie fecali, schiume e fonte di odori nauseabondi, deterioramento qualificabile come misurabile e significativo, in quanto di una certa rilevanza oggettiva, in termini sia di visibilità e diretta percepibilità delle grandi chiazze di liquame in acqua, sia di protrazione del deliberato sversamento per anni, sia di estensione dell’area interessata.
A ciò deve solo aggiungersi che alcuna violazione delle prerogative difensive può ritenersi scaturita dalla riqualificazione operata dal Tribunale, in ragione non solo della fluidità delle imputazioni cautelari, ma anche e soprattutto della circostanza che nell’ordinanza impugnata i fatti contestati al capo 1, sui quali ha potuto pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, non sono stati né smentiti né ignorati, ma sono stati esclusivamente inquadrati in una fattispecie differente, essendosi dunque in presenza soltanto di una diversa definizione giuridica delle condotte.
        3.4. In definitiva, in quanto preceduto da una puntuale disamina del materiale investigativo disponibile e sorretto da considerazioni razionali, il giudizio sulla configurabilità del reato presupposto (non vi sono specifiche contestazioni in ordine alla sussistenza della responsabilità amministrativa dell’azienda ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001) non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo tuttavia non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, costituendo affermazione costante di questa Corte (v. Sez.  2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), quella secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Di qui l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso dell’A.m.a.p.
        4. Venendo al terzo motivo del ricorso dell’A.m.a.p., occorre innanzitutto premettere che la misura disposta dal G.I.P. è stata quella del commissariamento del servizio “Ambiente e Depurazione” dell’Azienda ricorrente.
Al riguardo, richiamando le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (Sez. 3, n. 37601 del 15/07/2021, Rv. 282372), deve osservarsi che il commissariamento di cui all’art. 45, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001, che può essere disposto in luogo della misura cautelare interdittiva di cui al primo comma della medesima disposizione, attribuisce al commissario giudiziale i poteri di cui all’art. 15 del medesimo d.lgs. n. 231 del 2001. Tale disposizione prevede che, quando sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, se l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, o se l’interruzione dell’attività' dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione; sul piano strutturale la nomina del commissario si pone come una sanzione che surroga le sanzioni interdittive, finalizzata a evitare che, in determinate situazioni, l’accertamento della responsabilità dell’ente si risolva in un pregiudizio per la collettività: si tratta dunque di una misura alternativa che conserva il carattere afflittivo, come si desume dalla durata della misura, equiparata a quella della sanzione che sostituisce, e dalla previsione della confisca dell’eventuale profitto prodotto dalla gestione commissariale (art. 15, comma 4), avente la precipua finalità di impedire che l’ente benefici degli esiti di un’attività dalla quale è stato estromesso; ciò avviene anche attraverso lo spossessamento degli organi amministrativi in favore del commissario giudiziale.
Dunque, pur essendo la misura del commissariamento alternativa alle sanzioni interdittive, per i suoi presupposti applicativi, deve farsi comunque riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 231 del 2001, che consente l’applicazione delle sanzioni interdittive quando ricorrono le seguenti condizioni, tra loro alternative, ossia: 1) che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione, quando, in tal caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, oppure 2) in caso di reiterazione degli illeciti.
Ora, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la prima delle due ipotesi dell’art. 13 appena indicate, dovendosi evidenziare che nell’ordinanza genetica è stato spiegato, sia pure in maniera sintetica e non del tutto esplicita, che il delitto di inquinamento ambientale è stato commesso da soggetti in posizione apicale (Maria Concetta Prestigiacomo e Alessandro Di Martino), nell’interesse e a vantaggio dell’A.m.a.p., avendo la condotta degli indagati sicuramente comportato un risparmio per l’azienda, che ha dovuto sostenere costi minori per lo smaltimento dei fanghi e minori spese volte a garantire una corretta manutenzione e un funzionamento regolare degli impianti.
La quantificazione di tale profitto è desumibile dal tenore dell’imputazione provvisoria cristallizzata al capo 1, in cui si precisa che il risparmio dei costi di smaltimento derivante dalla condotta illecita degli indagati è pari ad “almeno 1.096.224 euro”, somma qualificabile senz’altro in termini di rilevante entità.
Nella descrizione dei vantaggi economici conseguiti dall’A.m.a.p. (pag. 36 ss. dell’ordinanza genetica), il G.I.P. ha del resto evidenziato che i costi affrontati dall’A.m.a.p. per lo smaltimento di fanghi e rifiuti negli anni 2018 e 2019 sono stati nettamente inferiori rispetto alle somme previste nel piano degli acquisiti di beni e servizi, nel senso che nel 2018, a fronte di 950.000 euro preventivati per lo smaltimento dei fanghi, sono stati spesi 438.022 euro, mentre nel 2019, a fronte di 969.000 euro preventivati, sono stati spesi 384.754 euro.
Tali rilievi non contraddicono affatto il giudizio sulla rilevanza del profitto, che rimane elevato, e ciò senza considerare che, secondo quanto riportato dalla P.G. nell’informativa del 26 aprile 2019, i risparmi conseguiti dall’A.m.a.p. sarebbero molto più consistenti, evocandosi un risparmio di spesa di oltre 7 milioni di euro.
Il Tribunale del Riesame sul punto ha evidenziato che nessuna contestazione è stata sollevata dalla difesa sia in ordine alla riconducibilità del reato contestato ai soggetti con ruoli di vertice (la Prestigiacomo e Di Martino), sia in relazione al vantaggio conseguito da A.m.a.p. in termini di risparmio di spesa, rispetto ai costi elevati che una diversa e regolare soluzione del problema dello smaltimento dei fanghi da depurazione avrebbe necessariamente comportato, per cui in tal senso deve ritenersi sostanzialmente confermata la sussistenza del presupposto della misura cautelare adottata dal G.I.P., avendo il Tribunale precisato che la difesa si è limitata a proporre solo una quantificazione diversa del profitto.
Tale considerazione, tuttavia, non significa, come adombrato nel ricorso, che l’ordinanza impugnata abbia condiviso il calcolo differente proposto dall’Azienda, non avendo il Tribunale fornito alcuna indicazione in tal senso, limitandosi a dare atto di una prospettazione difensiva che tuttavia non è stata ritenuta decisiva, essendo stati confermati il giudizio sulla sussistenza dell’illecito amministrativo contestato alla ricorrente e sulla conseguente applicabilità della misura cautelare invocata dal P.M., che va ricondotta nell’alveo della previsione generale che fa leva sul conseguimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità.
La differente quantificazione del profitto operata dalla difesa non può trovare ingresso in questa sede, in quanto affidata a considerazioni fattuali e assertive, presentando inoltre il ricorso sul punto palesi limiti di autosufficienza, non essendo stati cioè allegati o riportati gli atti che sarebbero idonei a smentire il diverso computo che ha portato all’importo indicato nell’imputazione provvisoria.
        5. Quanto infine alla valutazione delle esigenze cautelari, censurata con il quarto motivo, devono parimenti escludersi profili di illegittimità nella decisione impugnata, nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che il pericolo di reiterazione criminosa era giustificato in ragione della protrazione delle condotte illecite per un lunghissimo arco temporale (oltre tre anni per i siti di Acqua dei Corsari e di Balestrate) e della continuità della prassi abusiva, oltre che della molteplicità degli impianti di depurazione interessati dalla situazione di degrado e della mancanza di una serie e credibile presa di distanza da parte dell’attuale dirigenza della società rispetto alle scelte fino a quel momento intraprese.
Né la sostituzione degli organi di vertice e gli interventi volti a migliorare la funzionalità degli impianti sono stati ritenuti decisivi al fine di escludere il pericolo di reiterazione posto a fondamento della misura, avendo i giudici della impugnazione cautelare evidenziato, in maniera non illogica, da un lato, che il cambio dei vertici aziendali era un fatto recentissimo (18 marzo 2021) rispetto all’epoca della decisione e comunque tardivo, essendosi prolungata per anni la gestione illegale degli impianti e, dall’altro, che gli interventi migliorativi, deliberati solo nei primi mesi del 2021, erano ancora in una fase embrionale di attuazione, se non addirittura, alcuni di essi, in fase meramente programmatica.
È stata di conseguenza ritenuta legittima la misura del commissariamento non dell’intera azienda, ma del solo servizio “Ambiente e Depurazione”, risultando i compiti assegnati al commissario strumentali alla corretta gestione del servizio e all’eventuale riparazione dei danni prodotti dalla precedente scorretta gestione.
Anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, dunque, il provvedimento impugnato resiste alle obiezioni difensive, che invero sollecitano sostanzialmente un differente apprezzamento di merito, a fronte tuttavia di un apparato argomentativo scevro da violazioni di legge o da profili di irrazionalità.
        6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo va disatteso, conseguendo da ciò la condanna dell’Azienda ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Rigetta il ricorso dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo A.M.A.P. S.P.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/12/2021