Cass. Sez. III n. 7220 del 24 febbraio 2020 (UP  27 nov 2019)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Nigro
Ambiente in genere.Procedura prescrittiva di cui all’art.  318-septies d.lgs 152/2006

La procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/2006 non è affatto obbligatoria e, al pari dell’omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 20 e ss. del d.Lgs. n. 758 del 1994, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/03/2019, il Tribunale di Taranto dichiarava Nigro Paolo responsabile del reato di cui agli artt. 192,256, comma 2, d.lgs 152/2006 – per aver abbandonato, nell’esercizio della sua attività, in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi - e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nigro Paolo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/2006, rimarcando che il procedimento penale era viziato ab origine perché mai notificato al Nigro l’avviso di prescrizioni con termini né disposta la sospensione del procedimento; tutti gli atti compiuti e connessi erano, quindi, affetti da nullità ed illegittimità.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che nel capo di imputazione non era stato indicato il luogo in cui era stato abbandonato il materiale lapideo e vegetale e che si trattava, quindi, non di trasporto ma di provvisorio accumulo nella proprietà del ricorrente, per successivo riutilizzo, del ricavato dall’espianto di un vigneto (sottoprodotto e non rifiuto).
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 131-bis cod.pen., lamentando che, sebbene la richiesta era stata formulata a verbale e riportata anche in sentenza nelle conclusioni difensive, il Tribunale era rimasto silente in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è infondato.
La procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 1528/206, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152\06 (artt. 318-bis — 318-octies). Essa si pone, sostanzialmente, come un'alternativa all'oblazione, più vantaggiosa, almeno per quanto riguarda gli importi da versare. Il sistema delle prescrizioni, rispetto alle norme gemelle del d.lgs. 758\94, presenta, inoltre, nell'art. 318-ter, alcuni adattamenti, evidentemente giustificati dalla particolarità della materia, attribuendo il potere di impartire prescrizioni non soltanto all'organo di vigilanza, ma anche alla polizia giudiziaria e stabilendo che la prescrizione sia «asseverata tecnicamente» dall'ente specializzato competente nella materia trattata.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, tale procedura non è affatto obbligatoria e, al pari dell’omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 20 e ss. del d.Lgs. n. 758 del 1994, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (cfr Sez. 3, n. 38787 del 8/2/2018, De Tursi, che affermando tale principio ha richiamato l'attenzione su quanto affermato, da Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv.269140 – 01, che, in fattispecie relativa alla disciplina antinfortunistica ha affermato, in motivazione, che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del d. Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata).
Il parallelismo tra le due normative è stato rimarcato anche da Sez.3, n.36405 del 18/04/2019,Rv.276681, che ha osservato che la procedura di estinzione prevista dal testo unico sull'ambiente è costruita sul medesimo meccanismo previsto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 758 del 1994 e ne segue l'interpretazione, e, nell’esaminare la questione dell'applicabilità della procedura estintiva alle condotte esaurite, ha, quindi, richiamato il dictum della summenzionata Sez. n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno.
Il principio è stato, poi, da ultimo affermato da Sez.3, n.49718 del 2019, Fulle, che ha anche osservato che la obbligatorietà della speciale procedura in esame non può neppure rilevarsi dall'uso dell'indicativo presente da parte del legislatore nell'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("...impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente...") trattandosi di una mera scelta dello stile espositivo e ben potendosi in concreto verificare situazioni analoghe a quelle considerate nell'esaminare la simile procedura stabilita in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad esempio quando l'organo di vigilanza si determini a non impartire alcuna prescrizione perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua; si è, quindi, ribadito, che gli art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/06 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato e che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato.
2. Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell’imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
Il Tribunale a fronte di una specifica richiesta di verifica sull'applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l’obbligo di pronunciarsi.
3. Consegue, pertanto, l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che sull’affermazione di responsabilità la decisione diviene irrevocabile; l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131-bis cod. pen., impedisce, quindi, l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto
Così deciso il 27/11/2019