Cass. Sez. III n. 29433 del 5 luglio 2019 (CC 31 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. Parisi
Ecodelitti.Sequestro scarico e inquinamento ambientale
Per la sussistenza del fumus del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà di Catanzaro rigettava il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Parisi avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme ad oggetto un trattore stradale e un semirimorchio, un escavatore e un’area adibita ad impianto di lavorazione di inerti di 19.460 mq, beni nella disponibilità del Parisi, indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e 110, 452 bis cod. pen.
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato, motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, 360, 364 cod. proc. pen., 452-bis cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorrente, in primo luogo, contesta la sussistenza dei delitti in esame, evidenziando, per un verso, che la motivazione risulterebbe apodittica e meramente apparente poiché, in costanza di un unico episodio, non sarebbe possibile desumere un’attività abituale e reiterata tale da configurare la violazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006; per altro verso, che per la configurazione del reato di cui all’art. 452-bis c.p. è necessaria una compromissione del suolo misurabile, che non si riscontrerebbe dall’accertamento biologico condotto da parte dell’Arpacal, e riguardante aree estese e significative. A tal proposito, si osserva che la difesa avrebbe dovuto partecipare all’attività di accertamento della compromissione ambientale, quale atto irripetibile, onde nominare i propri consulenti ai sensi degli artt. 360 e 364 cod. proc. pen.; ne conseguirebbe la nullità di ogni eventuale e futuro accertamento. Si aggiunge che il deterioramento o la compromissione presupporrebbero una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso, mentre, nel caso in esame, si tratterebbe di un’unica condotta, tra l’altro in forma tentata, stante il pronto intervento delle forze dell’ordine. In secondo luogo, il ricorrente eccepisce: 1) che il terreno non sarebbe di proprietà del Parisi e che l’impianto per la lavorazione di inerti, su cui è intervenuto il provvedimento ablativo, non sarebbe individuato dalle particelle 303-304-305-306-307-308-309, bensì dalle particelle 311 e 312, come attestato dalla comunicazione di inizio dei lavori; 2) che l’escavatore di tipo cingolato sarebbe di proprietà della ditTa Scavi Parisi e, in ogni caso, che non sarebbe l’applicabile il disposto di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la confisca del mezzo di trasporto soltanto per le attività di trasporto illecito dei rifiuti e non anche per a fattispecie, di cui al comma 3 dell’art. 256, di gestione di una discarica come ascritto al Parisi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondamento nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2. Giova premettere che, secondo il prevalente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).
Si rammenta inoltre che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279).
Di conseguenza, in questa sede non possono essere censurati né vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né profili ricostruttivi in fatto.
3. Orbene, il Tribunale ha accertato che, in data 22/06/2018, gli agenti del commissariato di Lamezia Terme individuarono un’area, in cui vi era un autoarticolato con semirimorchio, a bordo del quale vi erano rifiuti domestici non pericolosi prodotti dalla società SMR ecologia di Como e destinati alla Eco.la.da di Gizzeria; all’atto dell’intervento, il semiarticolato era stato già scaricato per metà del suo contenuto e, sul posto, fu identificato il Parisi, il quale era alla guida di un mezzo cingolato. Sospettando che, in virtù della sua natura geomorfologia, quel sito, in passato, anche fosse stato utilizzato per l’occultamento illecito dei rifiuti, gli operanti fecero disporre accertamenti, da parte di Arpacal, tramite campionatura, che confermarono l’inquinamento della matrice del suolo dell’area in questione.
4. Ciò posto, non è dubitabile la sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la meno grave ipotesi di abbandono di rifiuti, la quale differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017 - dep. 11/04/2017, P.M. in proc. Cotto, Rv. 269914). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto il fumus del reato in questione, avendo accertato l’abitualità e la reiterazione delle condotte, desunte sia dal carattere organizzato dell’attività di deposito e smaltimento di rifiuti (prodotti da una ditta lombarda, distante centinaia di km. dall’area del deposito, e trasportati in loco da una ditta campana, estranea al contesto produttivo della zona), sia dagli accertamenti effettuati in loco, da cui è emerso l’inquinamento della matrice del suolo dell’area in questione, a conferma di pregressi smaltimenti di rifiuti.
5. Il ricorso è fondato con riferimento al fumus del delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017 - dep. 30/03/2017, Rizzo, Rv. 269489; Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016 - dep. 03/11/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268059).
In particolare,in relazione alla fase cautelare, si è affermato che per la sussistenza del fumus del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 - dep. 16/11/2017, Campione, Rv. 272842).
Nel caso in esame, non può dirsi raggiunta la prova del fumus del delitto in esame, in quanto, se è vero che i primi accertamenti espletati hanno evidenziato l’“inquinamento” della matrice del suolo, in mancanza di informazioni più puntuali in ordine al numero delle campionature effettuate, all’estensione dell’area interessata dal campionamento, al tipo e alla quantità del rilevato inquinamento – informazioni che non emergono dal provvedimento impugnato - si tratta tuttavia di un’indicazione assai generica, che non consente di affermare, allo stato, la sussistenza di un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, del suolo.
L’ordinanza deve perciò essere annullata limitatamente al delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale della libertà di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
6. Manifestamente infondate, infine, sono le cesure difensive volte ad evidenziare che i beni sarebbero di proprietà di terzi. Invero, seguendo la stessa ricostruzione del ricorrente, si tratta di doglianze che non incidono sulla legittimità del provvedimento di sequestro, ma di questioni relative alla fase esecutiva del decreto impositivo del vincolo, sicché l’avente diritto – e non, quindi, il ricorrente - potrà proporre istanza per ottenere la restituzione del bene, ove ricorrano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. e rinvia sul punto al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31/05/2019.