Consiglio di Stato, Sez. III, n. 567, del 5 febbraio 2014
Elettrosmog.Solo gestore di telefonia mobile può impugnarne il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di SRB
Il diritto di natura patrimoniale al conseguimento dei canoni di locazione, derivanti dal contratto sottoscritto con la società di telefonia mobile, è condizionato al perfezionamento dell’iter amministrativo avviato dalla società, al fine di ottenere l’assenso alla realizzazione dell’impianto. Assenso che, peraltro, può essere richiesto, e può essere ottenuto, solo da un operatore telefonico a ciò legittimato, ai sensi del d. lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00567/2014REG.PROV.COLL.
N. 01403/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2008, proposto da:
Barabino Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n 18;
contro
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Nicola Di Pierro in Roma, via Tagliamento, n. 55;
nei confronti di
H3g S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 1335 del 17 luglio 2007, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Lanocita, su delega dell’avv. Chierroni, e l’avv. Di Pierro, su delega dell’avv. Falagiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Barabino Carlo, usufruttuario di un immobile d’interesse storico sito nel Comune di Castiglione della Pescaia, aveva sottoscritto, in data 24 ottobre 2004, un contratto con la società H3G per la locazione di uno spazio (di circa mq. 3) posto sul piano di copertura, per l'installazione e il mantenimento dei supporti di antenna di una stazione radio base, nonché di uno spazio, di circa mq. 30, posto nell’area adiacente il detto immobile, per il posizionamento dei relativi apparati.
Avendo il Comune di Castiglione della Pescaia respinto, in data 24 agosto 2005, la richiesta di concessione edilizia che era stata presentata dalla società H3G. per la realizzazione della stazione radio base, il sig. Barabino aveva impugnato tale determinazione (e gli atti presupposti) davanti al T.A.R.
2.- Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza della Sezione I, n. 1335 del 17 luglio 2007 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Secondo il T.A.R., infatti, la società H3G, che aveva presentato l’istanza al Comune di Castiglione della Pescaia per l’installazione della stazione radio base per la telefonia mobile, era l’unico soggetto legittimato ad impugnarne il rigetto.
3.- Il sig. Barabino ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea per non aver considerato il suo interesse «sostanziale personale e diretto» ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati che incidono direttamente sulla possibilità di godimento del bene del quale è usufruttuario «privandolo della possibilità di percepire i relativi canoni di locazione».
Il sig. Barabino ha, inoltre, sostenuto che, negandogli la possibilità di impugnare il diniego opposto dal Comune alla richiesta della società H3G, gli è stata sottratta qualsiasi possibilità di censurare l’illegittima interpretazione del vincolo gravante sul bene.
Il sig. Barabino ha poi riproposto in appello i motivi che erano stati sollevati nel giudizio di primo grado e che non erano stati esaminati dal T.A.R.
4.- L’appello non è fondato.
Il sig. Barabino, come correttamente ha osservato il T.A.R., non risultava, infatti, il destinatario diretto dell’atto da lui impugnato ma era titolare di un interesse solo indiretto alla realizzazione dell’impianto per la telefonia mobile, in una porzione dell’immobile (del quale era usufruttuario) che aveva locato con contratto di diritto privato alla società H3G.
Il suo diritto di natura patrimoniale al conseguimento dei canoni di locazione, derivanti dal contratto sottoscritto con la società H3G, era tuttavia condizionato al perfezionamento dell’iter amministrativo avviato da H3G al fine di ottenere l’assenso alla realizzazione dell’impianto.
Assenso che, peraltro, può essere richiesto e può essere ottenuto (solo) da un operatore telefonico a ciò legittimato, ai sensi del d. lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche.
4.1.- L’interesse del sig. Barabino (al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società H3G per poter poi beneficiare del corrispettivo economico della locazione), non era quindi tutelabile se non attraverso l’attività dell’operatore telefonico H3G che aveva presentato la richiesta respinta dal Comune e che poteva poi far valere (eventualmente) le sue ragioni per ottenere la rimozione dell’atto di diniego (se ritenuto illegittimo).
Mentre il sig. Barabino è estraneo al potere che l’amministrazione ha esercitato nei confronti di H3G che era l’operatore telefonico che doveva essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere l’assenso alla realizzazione dell’impianto.
4.2.- In conseguenza il sig. Barabino non aveva un interesse giuridicamente protetto e non poteva far valere autonomamente le sue ragioni davanti al T.A.R. nei confronti dell’atto di diniego, opposto dal Comune alla società H3G, anche se da tale atto potevano determinarsi (per lui) conseguenze di natura economica (poi verificatesi a seguito dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale nel rispetto di una clausola espressa contenuta nel contratto medesimo).
4.3.- Ciò trova conferma nella circostanza che H3G non ha ritenuto di dover impugnare tale diniego ma ha fatto acquiescenza alle determinazioni dell’Amministrazione, con ciò rendendo impossibile la realizzazione dell’impianto nel sito in questione e facendo quindi venir meno (anche) ogni possibile interesse oppositivo del sig. Barabino alle suddette determinazioni.
4.4.- Né il sig. Barabino si è tempestivamente attivato (anche in via giudiziaria) per non consentire tale definitivo esito della vicenda che lo ha riguardato.
5.- In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado di appello, considerata la particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)