Tar Puglia - Bari Sez. II ord. 949 del 19 decembre 2003
“L’installazione
d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescindere
da una previa compiuta definizione in via generale della pianificazione
localizzativa, la quale a sua volta presuppone una collaborativa partecipazione
da parte dei gestori medesimi”.
LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Pugliese
ELETTROSMOG
: CONFERMATO DAL TAR PUGLIA IL PRINCIPIO DELLA PIANIFICAZIONE
LOCALIZZATIVA CONCERTATA TRA COMUNI E GESTORI DELLA TELEFONIA CELLULARE “L’installazione
d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può
prescindere da una previa compiuta definizione in via generale della
pianificazione localizzativa, la quale a sua volta presuppone una
collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi”.
Il TAR di Bari (II Sezione –
Pres. dott. Perrelli, Rel. dott. Pasca) si è pronunciato in tal senso con
ordinanza n. 949 del 18.12.2003,
risolvendo i principali problemi applicativi insorti dopo
l’annullamento, ad opera della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003),
del decreto legislativo 198/2002 (cd. “decreto Gasparri”), che aveva
previsto la possibilità di insediare dovunque le antenne per telefonia
cellulare e per telecomunicazioni in deroga a leggi, piani e regolamenti. Nell’attuale quadro
normativo, dunque, si impone una fase preventiva di individuazione dei
siti ottimali per la
installazione degli impianti, che dovrà avvenire attraverso
“una collaborativa partecipazione dei gestori” del servizio di
telefonia cellulare. Il TAR di Bari si è sempre distinto per lo sforzo di estrapolare, da un quadro normativo non sempre coerente e coordinato, regole operative che potessero orientare l’attività delle amministrazioni in coerenza con i principi fondamentali di politica ambientale. Va ricordata, tra le altre, la pronuncia che ha affermato per la prima volta la sottoposizione delle stazioni radio base per telefonia cellulare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. “L’ordinanza
949/2003 fissa un principio di fondamentale importanza per la
ricostruzione del quadro normativo del dopo-Gasparri. Conferma la
imprescindibilità della pianificazione comunale di settore, e l’obbligo
dei gestori di fornire dati ed informazioni rilevanti ai fini della
individuazione dei siti ottimali per l’installazione delle stazioni
radio base per telefona cellulare. L’obbligo peraltro sancito è dalla
legge regionale Puglia 5/2002, che impone ai gestori di impianti di
telefonia cellulare e di radiotelecomunicazioni di presentare annualmente
alla regione ed ai comuni i piani di installazione” sostiene
Francesco Tarantini, direttore e responsabile regionale del settore
elettrosmog della Legambiente Puglia . Tale principio è contenuto nel protocollo
d'intesa firmato, in questi
giorni, dal Ministero delle
Comunicazioni, dall'ANCI,
l'associazione dei comuni d'Italia e dai quattro
gestori della telefonia cellulare Tim, Vodafone Omnitel, Wind e H3G e
che disciplina l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la
razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base per telefonia
cellulare. In sintesi, i gestori si impegnano: a fornire ai comuni la mappa dei siti operativi, a concertare con i comuni i piani di sviluppo delle reti e a riqualificare gli impianti di maggior impatto ambientale. I comuni, dal canto loro, si impegnano a rispondere sollecitamente alle richieste di autorizzazione dei gestori e a mettere a disposizione, dove possibile, aree e immobili pubblici per l'installazione degli impianti al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge. Quanto al Ministero delle Comunicazioni, si impegna a supportare iniziative di informazione al cittadino, rendendo tra l'altro disponibili tutti i risultati della rete di monitoraggio nazionale Tra le ultime e importanti novità sul
fronte dell’elettrosmog è il ricorso avverso il Decreto Legislativo del
1° agosto 2003 n.259 recante “Codice delle Comunicazioni
Elettroniche” presentato alla Corte Costituzionale dalla Regione
Toscana. “Chiederemo
nei prossimi giorni all’Assessore regionale all’Ambiente ed Ecologia
un incontro per discutere sulla delibera che la giunta regionale dovrà
adottare per rendere a tutti gli effetti attuativa la legge regionale
n.5/2002 sull’inquinamento elettromagnetico” conclude
Massimiliano Schiralli Presidente Regionale della Legambiente Puglia. Bari, 10/01/2004
L’UFFICIO STAMPA
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REPUBBLICA ITALIANA |
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA |
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Sede di Bari - Sezione Seconda |
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Nr. |
949/2003 |
Reg.
Ord. |
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Nr. 1818/2003 |
Reg. Ric. |
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nelle persone dei Signori:
MICHELE PERRELLI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE, Rel.
DORIS DURANTE COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA |
nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003;
Visto il ricorso n. 1818/2003, proposto dalla TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA, rappresentata e difesa da Sticchi Damiani Avv. Ernesto;
C O N T R O |
- il Comune di Trani, rappresentato e difeso da Narcisi Avv. Patrizia
- il Dirigente F.F.4^ Ripartizione del Comune di Trani;
per l'annullamento |
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot n. 19404 del 7.7.2003 con il quale il Dirigente p.t. della IVa Ripartizione del Comune di Trani ha sospeso la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo generale in data 12.6.2003 al n. 19404;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota prot. n. 28069 del 26.8.2003 con la quale il Dirigente p.t. della Va Ripartizione del Comune di Trani ha trasmesso alla Società T.I.M. il succitato provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 nella parte in cui (art.7, commi 4 e 5, e 11, comma, 7) costituisce atto presupposto del provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 recante approvazione del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Udito il relatore Cons. Antonio Pasca ed uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti F. Tondi (in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani) e V. Triggiani (in sosttiuzione di P. Narciso);
Considerato che l’istallazione d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescidere da una previa compiuta definizione in via generale della pianificazione localizzativa, la quale –a sua volta- presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi;
Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
P.Q.M. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Bari, 18 dicembre 2003.
Presidente f.to Michele Perrelli
Estensore f.to Antonio Pasca
DEPOSITA IN SEGRETERIA
il
18 dicembre 2003