T.a.r. Calabria Sez. Catanzaro Sez. I sent. 6 aprile 2005
Elettrosmog - Costruzione elettrodotto - ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina la sospensione dei lavori di costruzione di un elettrodotto che non supera i limiti fissati dalla legge quadro
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. |
551 |
Reg.
Dec. |
N. |
1470/04 |
Reg. Ric. |
|
|
ANNO |
2005 |
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione
Prima, composto dai Signori Magistrati:
Cesare
Mastrocola - Presidente
Giovanni
Iannini -
Primo Referendario Relatore
Giovanni
Ruiu - Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1470/2004, proposto da T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliato in Catanzaro, via Turco n. 71, presso lo studio dell’avv.
Francesco Schifino che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno e Filippo
Di Stefano;
CONTRO
il
Comune di Filogaso, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato
in Catanzaro, viale De Filippis,
presso lo studio dell’avv. Domenico Sorace, che lo
rappresenta e difende;
E
NEI CONFRONTI DI
-
Martino Eleonora, non costituita in giudizio;
-
Martino Francesco, non costituito in giudizio;
-
Martino Nicola, non costituito in giudizio;
-
Pirone Rosaria, non costituita in giudizio;
per
l’annullamento
dell’ordinanza
n. 9/2004 del 17 maggio 2004, con la quale il Sindaco del Comune di Filogaso ha
ordinato la sospensione dei lavori dell’elettrodotto 380 kV Laino –
Rizziconi, limitatamente alla località Mortilli del Comune di Filogaso;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Filogaso;
Vista
l’ordinanza n. 761 del 15 dicembre 2004, con la quale è stata accolta la
domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il Primo Referendario Giovanni
Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
1.
La T.E.R.N.A. – Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale S.p.a. con decreto prot. A.T.E.N. 6102 del 7 ottobre
2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è stata
autorizzata alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto a 380 Kv in
doppia e semplice terna “Laino –
Feroleto – Rizziconi” ed
opere accessorie, con dichiarazione di inamovibilità ed efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Il provvedimento del Ministero dell’Ambiente ha fatto seguito a decreto
in data 2 maggio 2002 del Provveditore delle Opere Pubbliche della Calabria,
costituente provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della
conferenza di servizi del 24 luglio 2001, convocata per l’accertamento di
conformità urbanistica dell’opera, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 e per l’esame del progetto ai fini delle autorizzazioni
previste dagli articoli 11, 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. La
conferenza in questione era sfociata nella determinazione conclusiva favorevole
in ordine alla conformità urbanistica dell’opera.
La T.E.R.N.A., sulla base dell’indicato provvedimento del Ministero
dell’Ambiente, ha richiesto alle Prefetture competenti l’emissione dei
decreti di occupazione d’urgenza nelle aree interessate dalle opere.
Il
Sindaco del Comune di Filogaso, il cui territorio è attraversato
dall’elettrodotto, con una prima ordinanza (n. 9 del 17 maggio 2004), emessa
ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 50 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
ha disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’opera
che il Comune, rilevando l’inaccettabilità sotto il profilo urbanistico –
edilizio dell’opera ed aggiungendo che sussiste un pericolo per la pubblica e
privata incolumità, considerata la presenza di case per civile abitazione al di
sotto dei fili ed in prossimità del traliccio indicato ed accertato che i
conduttori emanano onde elettromagnetiche che possono danneggiare le persone.
L’ordinanza,
impugnata dalla T.E.R.N.A., è stata annullata con sentenza
di questo Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004.
2.
Con ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004 il Sindaco del Comune di Filogaso,
richiamati l’art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, l’art. 50 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché i regolamenti comunali
e lo Statuto, ha nuovamente
disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione
dell’elettrodotto.
Nel provvedimento il Sindaco fa riferimento ad una relazione redatta da
un tecnico, che rivelerebbe un pericolo reale, già attuale, per gli abitanti
del Comune, connesso all’attuazione dell’opera.
In particolare, sarebbe elevata la pericolosità dell’elettrodotto
realizzato in zona ad alta densità abitativa, destinato a passare in mezzo a
due abitazioni, con persone stabilmente residenti, a meno di cinquanta metri da
ciascuna di esse. Viene, inoltre, rilevato che a 130 metri dall’elettrodotto
da installare sono presenti un elettrodotto da 380 Kv Laino – Rossano e linea
Mt 20 Kv Maierato Filogaso.
La presenza degli elettrodotti produrrebbe un’altissima concentrazione
di radiazioni, generandosi campi elettrici e magnetici di elevata intensità.
La sussistenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini e
l’esigenza di prevenirli ed evitarli giustificherebbe l’emissione
dell’ordinanza, considerato anche il diritto di ciascun cittadino di vivere
sicuro ed in ambiente salubre nella propria abitazione.
Viene anche richiamato il principio di precauzione affermato in sede
comunitaria, in considerazione del fatto che non vi sono evidenze scientifiche
che escludano un impatto negativo dei campi elettromagnetici sulla salute umana.
Nella stessa ordinanza si rileva che l’elettrodotto non è provvisto
della Valutazione Ambientale strategica e che la T.E.R.N.A. non dispone
dell’autorizzazione prescritta dall’art. 56 della legge regionale n. 10/97.
3.
La T.E.R.N.A. impugna, in questa sede, l’indicata ordinanza n. 14 del 19
novembre 2004, chiedendone l’annullamento.
Resiste con controricorso il Comune di Filogaso, che eccepisce, in via
preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Sindaco
del Comune di Filogaso, quale Ufficiale di Governo, oltre che al Comune stesso.
L’eccezione è infondata.
Se anche si volesse ammettere la necessità della notifica la Sindaco
oltre che al Comune, v’è da rilevare che, nel caso di specie, il ricorso è
stato notificato anche al Sindaco presso la Casa Comunale.
4.1
Con il primo motivo la Società ricorrente deduce la violazione dell’art. 23
della Costituzione, la nullità dell’atto impugnato per violazione del
disposto della sentenza del TAR Calabria n. 1642 del 14 luglio 2004, eccesso di
potere per reiterazione di provvedimento in carenza di adeguati accertamenti;
incompetenza.
Secondo la ricorrente il provvedimento non sarebbe altro che la
reiterazione della precedente ordinanza annullata con la sentenza di questo
Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004, che aveva affermato l’illegittimità
dell’atto, in considerazione della necessità che l’ordinanza contingibile
si fondi su rigorosi accertamenti circa l’attualità, la gravità e
l’effettività dello stato di pericolo. Tali vizi affliggerebbero anche la
nuova ordinanza, che non indicherebbe quali norme poste dall’ordinamento a
tutela della salute pubblica siano state violate dalla T.E.R.N.A.
La relazione del tecnico ing. Spadanuda non sarebbe, infatti, in grado di
fornire sostegno e concretezza alla tesi della pericolosità dell’opera da
realizzare, in quanto il campo elettromagnetico sarebbe stato valutato con
riferimento all’area posta al di sotto dei conduttori e non in relazione agli
ambienti abitativi presi in considerazione. La valutazione delle distanze dalle
abitazioni sarebbe, inoltre, riferita al suolo e non ai conduttori, che si
trovano a notevole altezza. Se la stima della distanza dallo stesso misurata
(50, 90 e 130 metri) fosse stata effettuata in prossimità delle abitazioni
sarebbe risultato dimostrato il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al
D.P.C.M. 8 luglio 2003, come dagli elaborati tecnici prodotti.
Mancando nell’ordinanza impugnata un accertamento della violazione
delle disposizioni normative statali, ispirate ai principi di cautela e prudenza
affermate dalle fonti comunitarie, difetterebbero le condizioni indispensabili
per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente.
Tali doglianze trovano svolgimento anche nel secondo motivo, con cui si
deducono i vizi di incompetenza, violazione dell’art. 117 della Costituzione,
violazione della legge n. 36/2001, del d.p.c.m. 8 luglio 2003, violazione dei
criteri protezionistici fissati dalle norme vigenti, violazione dell’art. 3
della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di presupposti, omessa
istruttoria ed omessa ed erronea motivazione.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato, pretendendo di imporre
limiti diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, violerebbe il
sistema di riparto delle competenze stabilito dall’art. 117 della
Costituzione.
4.2
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, affrontando aspetti
connessi di una problematica unitaria.
Giova premettere, limitando il discorso alle norme vigenti, che la
disciplina posta a protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, quale risulta dalla legge – quadro in materia, è basata su
una precisa definizione degli ambiti di pertinenza dello Stato e delle regioni
nell’esplicazione di potestà legislativa concorrente, in base al Titolo V
della Costituzione.
Il
sistema, definito dalla legge - quadro 22 febbraio 2001 n. 36, ruota sulla
fissazione di valori – soglia.
L’art.
3 della legge considera, innanzi tutto, i limiti di esposizione, che è il
valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in
alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Da essi si distingue il
valore di attenzione, che è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei
luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a
lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Vengono,
infine, individuati obiettivi di qualità, che sono di due tipi: 1) i criteri
localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per
l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le
previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva
minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi. La legge attribuisce allo
Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità del tipo indicato per secondo e, quindi, dei valori
di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva minimizzazione
dell’esposizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a). È attribuita,
invece, alle Regioni la competenza relativa all’indicazione degli obiettivi di
qualità dell’altro tipo (in proposito, Corte costituzionale, 7 ottobre 2003
n. 307).
La fissazione dei valori – soglia, di esclusiva competenza statale, è
stata operata con D.P.C.M. 8 luglio 2003, che agli articoli 3 e 4, ha fissato
limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità. I limiti
di esposizione, in particolare, sono fissati in 100 μT (microtesla) per
l’induzione magnetica e 5 Kv/m per il campo elettrico. Il valore di attenzione
(valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate) è stato, invece,
fissato in 10 μT. L’obiettivo
di qualità che deve osservarsi nella progettazione di nuovi elettrodotti è di
3 μT.
4.3
Ciò premesso, occorre osservare che, in effetti, manca qualsiasi elemento dal
quale possa desumersi la violazione degli indicati valori – soglia da parte
della T.E.R.N.A.
Quest’ultima ha prodotto documentazione dalla quale si desume che i
valori del campo magnetico rispetto alle abitazioni più vicine, poste, secondo
gli accertamenti dello stesso tecnico del Comune, a 50 metri, non superano i 3
μT, che si realizzano solo a 41 metri dai conduttori.
L’assunto non è smentito dagli accertamenti svolti a cura del Comune,
in quanto essi sono riferiti all’area posta sotto i conduttori e non già
relativi ai valori rilevabili nelle abitazioni. Nel misurare il campo magnetico
il tecnico precisa, infatti, che esso, misurato al di sotto della linea, varia
generalmente da 20 a 22 μT (microtesla). Si tratta, evidentemente, di un
dato non significativo, atteso che il valore di attenzione che non deve essere
superato negli ambienti abitativi, va misurato negli ambienti stessi e non in
prossimità dei conduttori. È esatto in proposito quanto osserva la ricorrente
a proposito del fatto che quanto più ci si avvicina ai conduttori, tanto più
crescono, inevitabilmente, i valori del campo magnetico.
Rilevato, pertanto, che non sussistono elementi in base ai quali
affermare la violazione delle prescrizioni in materia di valori – soglia deve,
necessariamente, desumersi l’insussistenza dei presupposti per l’emissione
di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica. La
legge, infatti, affida allo Stato il compito di fissare, nel rispetto del
principio di precauzione, i valori – guida a tutela della salute pubblica: se
questi non risultano violati, manca in radice al possibilità di affermare la
presenza di quelle situazioni di pericolo per la salute pubblica, che debbono
supportare il provvedimento extra ordinem.
4.4
D’altra parte, e con riferimento anche al secondo motivo di ricorso, la
competenza esclusiva dello Stato in ordine alla fissazione di valori – guida,
che preclude finanche un intervento legislativo delle regioni, esclude che i
poteri di ordinanza possano essere utilizzati al fine di perseguire un concreto
restringimento dei valori fissati dai competenti organi statali.
Ciò rende ragione dell’infondatezza delle pur ampie ed argomentate
osservazioni della difesa del Comune resistente, che ha prodotto studi e
ricerche che sottolineano i possibili pericoli per la salute derivanti
dall’esposizione a campi elettromagnetici. Rispetto a tali pericoli, che sono
peraltro ampiamente noti anche al legislatore che è intervenuto in modo
penetrante in materia, la risposta possibile, almeno all’attuale stato della
legislazione, non può essere che l’accertamento del rispetto dei valori –
guida fissati a livello normativo.
Le richiamate censure risultano, pertanto, fondate.
5.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 50 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; violazione e falsa applicazione dei
principi dell’ordinamento in materia di ordinanza urgenti e contingibili;
contrasto con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 7 ottobre 2002; eccesso di potere per omessa erronea ed
illegittima motivazione; incompetenza; violazione della legge n. 36/2001, del
d.p.c.m. 8 luglio 2003; degli articoli 111, 112, 120 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, dell’art. 9 del decreto legislativo 18 marzo 1965 n. 342, degli
articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.P.R. 18 aprile
1994 n. 383; dell’art. 1 sexies della legge n. 290/2003; dell’art. 94
del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
La ricorrente, riguardo all’affermazione, rinvenibile nell’ordinanza
impugnata, dell’esistenza di un reale pericolo, che è gia attuale, per
l’incolumità e la salute dei cittadini di Filogaso, rileva che il prospettato
pericolo deriverebbe dalla messa in esercizio dell’elettrodotto e non già
dalla sua realizzazione, di talché il pericolo stesso non avrebbe carattere di
attualità.
Anche tale doglianza è
fondata.
La giurisprudenza costante afferma che un’ordinanza contingibile ed
urgente può trovare giustificazione soltanto in una situazione di pericolo
attuale per la pubblica incolumità, che non sia fronteggiabile con i normali
strumenti predisposti dall’ordinamento (tra le altre, TAR Marche, 4 febbraio
2003 n. 26). Nel caso di specie, in effetti, il pericolo cui fa riferimento
l’ordinanza diventerebbe attuale solo con la messa in funzione
dell’impianto: fino a tale momento vi è la piena possibilità di effettuare
ogni accertamento e verifica onde attivare i mezzi ordinari messi a disposizione
delle strutture pubbliche istituzionalmente deputate alla tutela della salute
pubblica.
Occorre tenere presente, al riguardo, che il provvedimento extra ordinem ha per sua natura carattere eccezionale e temporaneo e
deve essere adottato solo se sia inevitabile il ricorso a strumenti
straordinari. Il potere di ordinanza non può assumere, infatti, carattere di
continuità e di stabilità degli effetti per fronteggiare situazioni di fatto
che si potrebbero risolvere con gli ordinari strumenti di carattere ordinario
(TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 maggio 2003 n. 2009).
Appare, pertanto, fondato il rilievo secondo cui non ricorrono i
presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza di cui al decreto
legislativo n. 267/2000.
6.1
Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione dell’art. 23 della
Costituzione e del principio di nominatività degli atti amministrativi;
apoditticità e mancanza di motivazione; violazione degli articoli 111, 112, 120
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell’art. 9 del decreto legislativo 18
marzo 1965 n. 342, degli articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383;
dell’art. 1 sexies della legge n. 290/2003; dell’art. 94 del decreto
legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; violazione e falsa applicazione degli
articoli 7, 27 e 28 del DPR 6 giugno 2001 n. 380; contrasto con precedenti atti
amministrativi; eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità della
motivazione e sviamento; difetto dei presupposti, eccesso di potere per falsa
causa, omessa istruttoria, erronea motivazione, travisamento.
Le doglianze in questione si appuntano su quegli aspetti
dell’ordinanza, il cui contenuto è stata succintamente esposto in precedenza,
in cui vengono richiamate le norme del D.P.R. 6 giugno 2001 (T.U.
dell’edilizia) e si afferma che la linea elettrica difetta
dell’autorizzazione del Comune di Filogaso. Con esse, rilevata la violazione
del principio di nominatività dei provvedimenti amministrativi, si deduce
l’incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento in questione, sia
perché di spettanza del dirigente, sia in quanto sfuggirebbe alla sfera delle
attribuzioni comunali l’adozione di un atto che inibisce o sospende la
realizzazione di un’opera quale un elettrodotto.
Risulterebbe violato, inoltre, il disposto dell’art. 28 del D.P.R. n.
380/2001, che prevede, per le opere autorizzate ai sensi dell’art. 81 del
D.P.R. 6161/77, che, in caso di accertata violazione delle norme urbanistiche,
il Sindaco deve informare il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro
dei Lavori Pubblici (infrastrutture), per l’adozione dei dovuti provvedimenti.
Le violazioni accertate, inoltre, non avrebbero formato oggetto di
specifico accertamento.
Non sarebbe esatto, infine, che l’opera non è stata autorizzata dal
Comune di Filogaso, giacché, al contrario, il consenso dell’Amministrazione
comunale sarebbe stato acquisito, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n.
241/90, nella conferenza di servizi tenutasi il 24 luglio 2001, cui
l’Amministrazione stessa non ha inteso partecipare.
6.2
Va, innanzi tutto, rilevato che, in effetti, si riscontra un’evidente
disomogeneità di contenuti del provvedimento, atteso che, in un’ordinanza
emessa ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, e quindi in
un’ordinanza urgente e contingibile, vengono richiamati profili che nulla
hanno a che fare con quelle esigenze di tutela della salute pubblica, poste alla
base della stessa.
D’altra parte, è fondato il rilievo che, in base alle norme oggi
vigenti, tutte le attività tese alla rilevazione e repressione di violazioni di
carattere urbanistico – edilizio sfuggono alla sfera di competenza del
sindaco, giacché esse sono di esclusiva spettanza dell’organo dirigenziale.
Ma al di là di questi aspetti, e tralasciando di sottoporre ad esame i
molteplici profili dedotti nel gravame, v’è comunque da notare che non
risulta esatto che manchi l’autorizzazione del Comune.
Risulta dagli atti di causa che in data 24 luglio 2001 si è svolta
presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Calabria, conferenza dei
servizi volta all’istruttoria ed all’acquisizione delle autorizzazioni ai
sensi degli art. 111, 112, 113 e 120 del T.U. acque ed impianti elettrici, di
cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
In detta conferenza, secondo le norme vigenti, le autorità titolari di
competenze in ordine al rilascio di atti autorizzativi per la realizzazione
dell’opera hanno dovuto manifestare il proprio assenso, o il proprio dissenso,
riguardo all’intervento. Orbene, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 9, della
legge n. 241/90 “il provvedimento
finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di
servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza”.
Alla conferenza di servizi, culminata, come si è detto, nell’adozione in una determinazione conclusiva favorevole da parte del Provveditore alle Opere Pubbliche, è stato invitato, tra gli altri, il Comune di Filogaso (pag. 5 del verbale), che, tuttavia, non è intervenuto alla conferenza con un proprio rappresentante (pag. 6 del verbale). Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 14 ter “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi”.
Alla stregua delle indicate norme, pertanto, l’assenso alla
realizzazione dell’opera da parte del Comune di Filogaso, che come detto non
è intervenuto alla conferenza, deve considerarsi acquisito. D’altra parte, la
conferenza si è, comunque, conclusa con determinazione favorevole.
7.
In considerazione di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta
illegittimo.
In accoglimento
del ricorso, pertanto, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza
n. 14 del 19 novembre 2004 del Sindaco del Comune di Filogaso, impugnata con il
ricorso oggetto del presente giudizio. Restano assorbite le censure non
esaminate.
Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare integralmente fra le
parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione
Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2005.
L’Estensore
Il
Presidente
Giovanni Iannini
Cesare Mastrocola
Depositata in Segreteria il 6 aprile 2005