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T.a.r. Calabria Sez. Catanzaro Sez. I sent. 6 aprile 2005

Elettrosmog - Costruzione elettrodotto - ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina la sospensione dei lavori di costruzione di un elettrodotto che non supera i limiti fissati dalla legge quadro

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

551

Reg. Dec.

N.

1470/04

Reg. Ric.

ANNO

2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:

Cesare Mastrocola - Presidente

Giovanni Iannini - Primo Referendario Relatore

Giovanni Ruiu - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1470/2004, proposto da T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Turco n. 71, presso lo studio dell’avv. Francesco Schifino che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno e Filippo Di Stefano;

CONTRO

il Comune di Filogaso, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De Filippis, presso lo studio dell’avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende;

E NEI CONFRONTI DI

- Martino Eleonora, non costituita in giudizio;

- Martino Francesco, non costituito in giudizio;

- Martino Nicola, non costituito in giudizio;

- Pirone Rosaria, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 9/2004 del 17 maggio 2004, con la quale il Sindaco del Comune di Filogaso ha ordinato la sospensione dei lavori dell’elettrodotto 380 kV Laino – Rizziconi, limitatamente alla località Mortilli del Comune di Filogaso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Filogaso;

Vista l’ordinanza n. 761 del 15 dicembre 2004, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. La T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.a. con decreto prot. A.T.E.N. 6102 del 7 ottobre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto a 380 Kv in doppia e semplice terna “Laino – Feroleto – Rizziconi” ed opere accessorie, con dichiarazione di inamovibilità ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il provvedimento del Ministero dell’Ambiente ha fatto seguito a decreto in data 2 maggio 2002 del Provveditore delle Opere Pubbliche della Calabria, costituente provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 24 luglio 2001, convocata per l’accertamento di conformità urbanistica dell’opera, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per l’esame del progetto ai fini delle autorizzazioni previste dagli articoli 11, 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. La conferenza in questione era sfociata nella determinazione conclusiva favorevole in ordine alla conformità urbanistica dell’opera.

La T.E.R.N.A., sulla base dell’indicato provvedimento del Ministero dell’Ambiente, ha richiesto alle Prefetture competenti l’emissione dei decreti di occupazione d’urgenza nelle aree interessate dalle opere.

Il Sindaco del Comune di Filogaso, il cui territorio è attraversato dall’elettrodotto, con una prima ordinanza (n. 9 del 17 maggio 2004), emessa ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’opera che il Comune, rilevando l’inaccettabilità sotto il profilo urbanistico – edilizio dell’opera ed aggiungendo che sussiste un pericolo per la pubblica e privata incolumità, considerata la presenza di case per civile abitazione al di sotto dei fili ed in prossimità del traliccio indicato ed accertato che i conduttori emanano onde elettromagnetiche che possono danneggiare le persone.

L’ordinanza, impugnata dalla T.E.R.N.A., è stata annullata con sentenza di questo Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004.

2. Con ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004 il Sindaco del Comune di Filogaso, richiamati l’art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché i regolamenti comunali e lo Statuto, ha nuovamente disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’elettrodotto.

Nel provvedimento il Sindaco fa riferimento ad una relazione redatta da un tecnico, che rivelerebbe un pericolo reale, già attuale, per gli abitanti del Comune, connesso all’attuazione dell’opera.

In particolare, sarebbe elevata la pericolosità dell’elettrodotto realizzato in zona ad alta densità abitativa, destinato a passare in mezzo a due abitazioni, con persone stabilmente residenti, a meno di cinquanta metri da ciascuna di esse. Viene, inoltre, rilevato che a 130 metri dall’elettrodotto da installare sono presenti un elettrodotto da 380 Kv Laino – Rossano e linea Mt 20 Kv Maierato Filogaso.

La presenza degli elettrodotti produrrebbe un’altissima concentrazione di radiazioni, generandosi campi elettrici e magnetici di elevata intensità.

La sussistenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini e l’esigenza di prevenirli ed evitarli giustificherebbe l’emissione dell’ordinanza, considerato anche il diritto di ciascun cittadino di vivere sicuro ed in ambiente salubre nella propria abitazione.

Viene anche richiamato il principio di precauzione affermato in sede comunitaria, in considerazione del fatto che non vi sono evidenze scientifiche che escludano un impatto negativo dei campi elettromagnetici sulla salute umana.

Nella stessa ordinanza si rileva che l’elettrodotto non è provvisto della Valutazione Ambientale strategica e che la T.E.R.N.A. non dispone dell’autorizzazione prescritta dall’art. 56 della legge regionale n. 10/97.

3. La T.E.R.N.A. impugna, in questa sede, l’indicata ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004, chiedendone l’annullamento.

Resiste con controricorso il Comune di Filogaso, che eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Sindaco del Comune di Filogaso, quale Ufficiale di Governo, oltre che al Comune stesso.

L’eccezione è infondata.

Se anche si volesse ammettere la necessità della notifica la Sindaco oltre che al Comune, v’è da rilevare che, nel caso di specie, il ricorso è stato notificato anche al Sindaco presso la Casa Comunale.

4.1 Con il primo motivo la Società ricorrente deduce la violazione dell’art. 23 della Costituzione, la nullità dell’atto impugnato per violazione del disposto della sentenza del TAR Calabria n. 1642 del 14 luglio 2004, eccesso di potere per reiterazione di provvedimento in carenza di adeguati accertamenti; incompetenza.

Secondo la ricorrente il provvedimento non sarebbe altro che la reiterazione della precedente ordinanza annullata con la sentenza di questo Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004, che aveva affermato l’illegittimità dell’atto, in considerazione della necessità che l’ordinanza contingibile si fondi su rigorosi accertamenti circa l’attualità, la gravità e l’effettività dello stato di pericolo. Tali vizi affliggerebbero anche la nuova ordinanza, che non indicherebbe quali norme poste dall’ordinamento a tutela della salute pubblica siano state violate dalla T.E.R.N.A.

La relazione del tecnico ing. Spadanuda non sarebbe, infatti, in grado di fornire sostegno e concretezza alla tesi della pericolosità dell’opera da realizzare, in quanto il campo elettromagnetico sarebbe stato valutato con riferimento all’area posta al di sotto dei conduttori e non in relazione agli ambienti abitativi presi in considerazione. La valutazione delle distanze dalle abitazioni sarebbe, inoltre, riferita al suolo e non ai conduttori, che si trovano a notevole altezza. Se la stima della distanza dallo stesso misurata (50, 90 e 130 metri) fosse stata effettuata in prossimità delle abitazioni sarebbe risultato dimostrato il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, come dagli elaborati tecnici prodotti.

Mancando nell’ordinanza impugnata un accertamento della violazione delle disposizioni normative statali, ispirate ai principi di cautela e prudenza affermate dalle fonti comunitarie, difetterebbero le condizioni indispensabili per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente.

Tali doglianze trovano svolgimento anche nel secondo motivo, con cui si deducono i vizi di incompetenza, violazione dell’art. 117 della Costituzione, violazione della legge n. 36/2001, del d.p.c.m. 8 luglio 2003, violazione dei criteri protezionistici fissati dalle norme vigenti, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di presupposti, omessa istruttoria ed omessa ed erronea motivazione.

Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato, pretendendo di imporre limiti diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, violerebbe il sistema di riparto delle competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione.

4.2 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, affrontando aspetti connessi di una problematica unitaria.

Giova premettere, limitando il discorso alle norme vigenti, che la disciplina posta a protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, quale risulta dalla legge – quadro in materia, è basata su una precisa definizione degli ambiti di pertinenza dello Stato e delle regioni nell’esplicazione di potestà legislativa concorrente, in base al Titolo V della Costituzione.

Il sistema, definito dalla legge - quadro 22 febbraio 2001 n. 36, ruota sulla fissazione di valori – soglia.

L’art. 3 della legge considera, innanzi tutto, i limiti di esposizione, che è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Da essi si distingue il valore di attenzione, che è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Vengono, infine, individuati obiettivi di qualità, che sono di due tipi: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi. La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del tipo indicato per secondo e, quindi, dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva minimizzazione dell’esposizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a). È attribuita, invece, alle Regioni la competenza relativa all’indicazione degli obiettivi di qualità dell’altro tipo (in proposito, Corte costituzionale, 7 ottobre 2003 n. 307).

La fissazione dei valori – soglia, di esclusiva competenza statale, è stata operata con D.P.C.M. 8 luglio 2003, che agli articoli 3 e 4, ha fissato limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità. I limiti di esposizione, in particolare, sono fissati in 100 μT (microtesla) per l’induzione magnetica e 5 Kv/m per il campo elettrico. Il valore di attenzione (valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate) è stato, invece, fissato in 10 μT. L’obiettivo di qualità che deve osservarsi nella progettazione di nuovi elettrodotti è di 3 μT.

4.3 Ciò premesso, occorre osservare che, in effetti, manca qualsiasi elemento dal quale possa desumersi la violazione degli indicati valori – soglia da parte della T.E.R.N.A.

Quest’ultima ha prodotto documentazione dalla quale si desume che i valori del campo magnetico rispetto alle abitazioni più vicine, poste, secondo gli accertamenti dello stesso tecnico del Comune, a 50 metri, non superano i 3 μT, che si realizzano solo a 41 metri dai conduttori.

L’assunto non è smentito dagli accertamenti svolti a cura del Comune, in quanto essi sono riferiti all’area posta sotto i conduttori e non già relativi ai valori rilevabili nelle abitazioni. Nel misurare il campo magnetico il tecnico precisa, infatti, che esso, misurato al di sotto della linea, varia generalmente da 20 a 22 μT (microtesla). Si tratta, evidentemente, di un dato non significativo, atteso che il valore di attenzione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, va misurato negli ambienti stessi e non in prossimità dei conduttori. È esatto in proposito quanto osserva la ricorrente a proposito del fatto che quanto più ci si avvicina ai conduttori, tanto più crescono, inevitabilmente, i valori del campo magnetico.

Rilevato, pertanto, che non sussistono elementi in base ai quali affermare la violazione delle prescrizioni in materia di valori – soglia deve, necessariamente, desumersi l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica. La legge, infatti, affida allo Stato il compito di fissare, nel rispetto del principio di precauzione, i valori – guida a tutela della salute pubblica: se questi non risultano violati, manca in radice al possibilità di affermare la presenza di quelle situazioni di pericolo per la salute pubblica, che debbono supportare il provvedimento extra ordinem.

4.4 D’altra parte, e con riferimento anche al secondo motivo di ricorso, la competenza esclusiva dello Stato in ordine alla fissazione di valori – guida, che preclude finanche un intervento legislativo delle regioni, esclude che i poteri di ordinanza possano essere utilizzati al fine di perseguire un concreto restringimento dei valori fissati dai competenti organi statali.

Ciò rende ragione dell’infondatezza delle pur ampie ed argomentate osservazioni della difesa del Comune resistente, che ha prodotto studi e ricerche che sottolineano i possibili pericoli per la salute derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici. Rispetto a tali pericoli, che sono peraltro ampiamente noti anche al legislatore che è intervenuto in modo penetrante in materia, la risposta possibile, almeno all’attuale stato della legislazione, non può essere che l’accertamento del rispetto dei valori – guida fissati a livello normativo.

Le richiamate censure risultano, pertanto, fondate.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; violazione e falsa applicazione dei principi dell’ordinamento in materia di ordinanza urgenti e contingibili; contrasto con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 ottobre 2002; eccesso di potere per omessa erronea ed illegittima motivazione; incompetenza; violazione della legge n. 36/2001, del d.p.c.m. 8 luglio 2003; degli articoli 111, 112, 120 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell’art. 9 del decreto legislativo 18 marzo 1965 n. 342, degli articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; dell’art. 1 sexies della legge n. 290/2003; dell’art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

La ricorrente, riguardo all’affermazione, rinvenibile nell’ordinanza impugnata, dell’esistenza di un reale pericolo, che è gia attuale, per l’incolumità e la salute dei cittadini di Filogaso, rileva che il prospettato pericolo deriverebbe dalla messa in esercizio dell’elettrodotto e non già dalla sua realizzazione, di talché il pericolo stesso non avrebbe carattere di attualità.

Anche tale doglianza è fondata.

La giurisprudenza costante afferma che un’ordinanza contingibile ed urgente può trovare giustificazione soltanto in una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, che non sia fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento (tra le altre, TAR Marche, 4 febbraio 2003 n. 26). Nel caso di specie, in effetti, il pericolo cui fa riferimento l’ordinanza diventerebbe attuale solo con la messa in funzione dell’impianto: fino a tale momento vi è la piena possibilità di effettuare ogni accertamento e verifica onde attivare i mezzi ordinari messi a disposizione delle strutture pubbliche istituzionalmente deputate alla tutela della salute pubblica.

Occorre tenere presente, al riguardo, che il provvedimento extra ordinem ha per sua natura carattere eccezionale e temporaneo e deve essere adottato solo se sia inevitabile il ricorso a strumenti straordinari. Il potere di ordinanza non può assumere, infatti, carattere di continuità e di stabilità degli effetti per fronteggiare situazioni di fatto che si potrebbero risolvere con gli ordinari strumenti di carattere ordinario (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 maggio 2003 n. 2009).

Appare, pertanto, fondato il rilievo secondo cui non ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

6.1 Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione dell’art. 23 della Costituzione e del principio di nominatività degli atti amministrativi; apoditticità e mancanza di motivazione; violazione degli articoli 111, 112, 120 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell’art. 9 del decreto legislativo 18 marzo 1965 n. 342, degli articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; dell’art. 1 sexies della legge n. 290/2003; dell’art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 27 e 28 del DPR 6 giugno 2001 n. 380; contrasto con precedenti atti amministrativi; eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità della motivazione e sviamento; difetto dei presupposti, eccesso di potere per falsa causa, omessa istruttoria, erronea motivazione, travisamento.

Le doglianze in questione si appuntano su quegli aspetti dell’ordinanza, il cui contenuto è stata succintamente esposto in precedenza, in cui vengono richiamate le norme del D.P.R. 6 giugno 2001 (T.U. dell’edilizia) e si afferma che la linea elettrica difetta dell’autorizzazione del Comune di Filogaso. Con esse, rilevata la violazione del principio di nominatività dei provvedimenti amministrativi, si deduce l’incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento in questione, sia perché di spettanza del dirigente, sia in quanto sfuggirebbe alla sfera delle attribuzioni comunali l’adozione di un atto che inibisce o sospende la realizzazione di un’opera quale un elettrodotto.

Risulterebbe violato, inoltre, il disposto dell’art. 28 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede, per le opere autorizzate ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 6161/77, che, in caso di accertata violazione delle norme urbanistiche, il Sindaco deve informare il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei Lavori Pubblici (infrastrutture), per l’adozione dei dovuti provvedimenti.

Le violazioni accertate, inoltre, non avrebbero formato oggetto di specifico accertamento.

Non sarebbe esatto, infine, che l’opera non è stata autorizzata dal Comune di Filogaso, giacché, al contrario, il consenso dell’Amministrazione comunale sarebbe stato acquisito, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/90, nella conferenza di servizi tenutasi il 24 luglio 2001, cui l’Amministrazione stessa non ha inteso partecipare.

6.2 Va, innanzi tutto, rilevato che, in effetti, si riscontra un’evidente disomogeneità di contenuti del provvedimento, atteso che, in un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, e quindi in un’ordinanza urgente e contingibile, vengono richiamati profili che nulla hanno a che fare con quelle esigenze di tutela della salute pubblica, poste alla base della stessa.

D’altra parte, è fondato il rilievo che, in base alle norme oggi vigenti, tutte le attività tese alla rilevazione e repressione di violazioni di carattere urbanistico – edilizio sfuggono alla sfera di competenza del sindaco, giacché esse sono di esclusiva spettanza dell’organo dirigenziale.

Ma al di là di questi aspetti, e tralasciando di sottoporre ad esame i molteplici profili dedotti nel gravame, v’è comunque da notare che non risulta esatto che manchi l’autorizzazione del Comune.

Risulta dagli atti di causa che in data 24 luglio 2001 si è svolta presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Calabria, conferenza dei servizi volta all’istruttoria ed all’acquisizione delle autorizzazioni ai sensi degli art. 111, 112, 113 e 120 del T.U. acque ed impianti elettrici, di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In detta conferenza, secondo le norme vigenti, le autorità titolari di competenze in ordine al rilascio di atti autorizzativi per la realizzazione dell’opera hanno dovuto manifestare il proprio assenso, o il proprio dissenso, riguardo all’intervento. Orbene, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 9, della legge n. 241/90 “il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza”.

Alla conferenza di servizi, culminata, come si è detto, nell’adozione in una determinazione conclusiva favorevole da parte del Provveditore alle Opere Pubbliche, è stato invitato, tra gli altri, il Comune di Filogaso (pag. 5 del verbale), che, tuttavia, non è intervenuto alla conferenza con un proprio rappresentante (pag. 6 del verbale). Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 14 ter “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi”.

Alla stregua delle indicate norme, pertanto, l’assenso alla realizzazione dell’opera da parte del Comune di Filogaso, che come detto non è intervenuto alla conferenza, deve considerarsi acquisito. D’altra parte, la conferenza si è, comunque, conclusa con determinazione favorevole.

7. In considerazione di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta illegittimo.

In accoglimento del ricorso, pertanto, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004 del Sindaco del Comune di Filogaso, impugnata con il ricorso oggetto del presente giudizio. Restano assorbite le censure non esaminate.

Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2005.

L’Estensore Il Presidente

Giovanni Iannini Cesare Mastrocola

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2005