T.A.R. Campania (NA) Sez. VII n. 911 dell' 11 febbraio 2011
Eletrosmog. Installazione impianti
L'installazione di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. Più nello specifico, la potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa.