TAR Piemonte Sez. II sent. 2389 13 maggio 2010
Elettrosmog. Elettrodotti e diritto alla salute
Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stesse
N. 02389/2010 REG.SEN.
N. 01651/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1651 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
BARBERO GIUSEPPE e CASTELLENGO EMMA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Prandi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60;
contro
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino, via Bertola 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Balocco, Anna Cafasso e Ruggiero Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Torino, via Bertola, 40 (uffici Enel);
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Maria Vittoria, 6;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anita Ciavarra e successivamente, a seguito di atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 22.12.2009, dall'avv. Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, piazza Castello, 165;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 658 del 15/6/98, notificata al ricorrente in data 7 luglio 1998, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con cui si autorizza l'occupazione d'urgenza in favore dell'ENEL S.p.a. degli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN e situati nei Comuni di ALBA, SANTA VITTORIA D'ALBA, RODDI e MONTICELLO D'ALBA, nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2772 in data 11/07/1996 (mai notificato al ricorrente) con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità nonchè l'urgenza e indifferibilità dell'opera sopra descritta;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 31.01.2002,
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001, notificata al ricorrente in data 27/11/2001, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale - espropri - usi civici della Regione Piemonte, con cui si autorizza l'ENEL S.p.a. all'imposizione di servitù inamovibile sugli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della linea elettrica ad alta tensione n. 1162 e situati nei Comuni di ALBA, SANTA VITTORIA D'ALBA, nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti indicati nello stesso, in particolare la proroga del termine di scadenza dell'occupazione d'urgenza nonchè per la condanna degli intimati a risarcire ai ricorrenti i danni conseguenti ai fatti cui al presente ricorso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.N.E.L. S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di TERNA LINEE ALTA TENSIONE S.R.L.. (in breve "TELAT S.R.L."), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini e Claudio Pipitone Federico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Grassi, 9;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 25/09/1998 il sig. Barbero Giuseppe e la signora Castellengo Emma chiedevano al Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) la determinazione dirigenziale n. 658 del 15/06/1998, con la quale la Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte aveva autorizzato l’Enel all’occupazione d’urgenza degli immobili di loro proprietà necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN; b) tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale provvedimento, ivi compreso, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2772 dell’11/07/1996 con il quale erano state dichiarate la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza della predetta opera.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti deducevano 1) di essere titolari di un’azienda agricola sita in Alba - Località Vivaro, in una zona caratterizzata dalla presenza di ben quattro condutture elettriche aeree; 2) di temere che la nuova linea elettrica progettata dall’Enel potesse aggravare la situazione del fondo, già occupato da numerose condutture, con conseguenti maggiori limitazioni per le attività agricole, diminuzione del valore degli immobili e pericolo di danno alla salute delle persone.
Alla luce di tali fatti gli interessati lamentavano, quali motivi di ricorso, violazione di legge con riferimento all’art. 9 bis della l.r. n. 56/1977 in relazione alla d.r.g. 7/04/1997 n. 44 – 18086, eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali; eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di istruttoria, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; violazione di legge con riferimento all’art. 121 comma 1 del R.D. n. 1775/1993, eccesso di potere sotto altro profilo per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di istruttoria, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; 4) violazione di legge con riferimento all’art. 121 comma 2 R.D. n. 1775/1993, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, nonché con riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto individuazione dei terreni da espropriare, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e disparità di trattamento; violazione di legge sotto altro profilo con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge ed eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione con riferimento agli art. 3 e 7 l. n. 241/90.
Il 20/10/1998 si costituivano in giudizio la Regione Piemonte e l’Enel s.p.a., chiedendo al Tribunale di rigettare l’istanza cautelare ed il ricorso, in quanto infondati.
Con ordinanza n. 630/98 del 21/10/98 il Collegio, rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con atto notificato il 25/01/2002 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, impugnando anche la determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001, notificata il 27/11/2001 della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con la quale l’Enel s.p.a. veniva autorizzata all’imposizione di servitù inamovibile sugli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della nuova linea elettrica, e gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale provvedimento e, in particolare la proroga del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza; con il medesimo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti agivano anche “per la condanna degli intimati a risarcire… i danni conseguenti”.
Con atto depositato il 4/12/2009 si costituiva nel giudizio Terna Linee Alta Tensione s.r.l. (TELAT s.r.l.), nuova proprietaria dell’elettrodotto oggetto di causa, in quanto conferitaria del ramo d’azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale e di tutti relativi i diritti e rapporti giuridici.
Con atto notificato il 29/01/2010 i signori Barbero Giuseppe e Castellengo Emma proponevano nuovi motivi aggiunti, sviluppando ulteriori censure avverso la determinazione dirigenziale n. 925 del 4/07/2001 della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte di concessione della proroga del termine fissato dall’art 3 del D.P.G.R. n. 2772/96 dell’11/07/1996 per il compimento delle espropriazioni. Scadente il 11/07/2001 fino al 10/01/2002.
All’udienza del 14/04/2010 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Al di là dell’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività - pur fondata, essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato in data 25-29/09/1998, oltre il termine dimezzato di trenta giorni stabilito dall’art. 19 d.l. n. 67/1997 conv. in l. n. 135/97 (che sarebbe scaduto il 21/09/1998, poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 7/07/1998), ma superabile per la scusabilità dell’errore, vista l’incertezza al momento della proposizione della domanda della riferibilità della norma anche al termine per la notifica del ricorso (affermata in via definitiva solo dall’Adunanza Plenaria n. 1/2001) - il ricorso principale proposto dal sig. Barbero e dalla signora Castellengo è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 in relazione alla D.G.R. n. 44- 18086, nonché eccesso di potere per mancata considerazione da parte della p.a. di circostanze essenziali.
Tali censure non possono essere condivise: da un lato, infatti, la costruzione dell’elettrodotto di cui è causa appare rientrare a pieno tra le “opere infrastrutturali primarie e (gli) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli organi statali, regionali o di altri Enti territoriali…” comunque realizzabili nell’area, dall’altro, come evidenziato dall’Enel, trova il suo specifico fondamento “nella deliberazione 1997/26 dell’11/12/97 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po di <<adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9/11/1995>> le cui disposizioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c. 5 l. 19/05/1989 n. 183 <<hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati>>”.
Alla luce delle valutazioni contenute negli atti predetti, per cui “le opere … possono conciliarsi con il regime idraulico del fiume Tanaro”, il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, come detto, integralmente respinto.
Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali gli interessati hanno dedotto eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, violazione dell’art. 121 c. 1 R.D. n. 1775/1933, nonché eccesso di potere “con riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto di individuazione dei terreni da espropriare … (e) per ingiustizia grave e manifesta e disparità di trattamento”, evidenziando pretese imprecisioni commesse dall’Enel nell’indicazione e nella rappresentazione planimetrica dei luoghi interessati dall’opera de qua.
Tali argomentazioni, che trovano riscontro solo nell’imprecisa indicazione del foglio 23 anziché del foglio 22 per il mappale n. 98/C, non appaiono, in verità, in grado di incidere in alcun modo sulla validità dei provvedimenti impugnati, tenuto conto della mancanza di qualsiasi incertezza sull’individuazione dei luoghi di realizzazione dell’opera e, soprattutto, del fatto che essa è destinata a sostituire una linea ormai obsoleta e non ad aggiungersi a quelle già gravanti sul fondo dei ricorrenti ed è posta ad un’altezza e ad una distanza dai fabbricati maggiori rispetto alla linea precedente, senza interferire in alcun modo con le aree destinate a cortile, a giardino e ad aia (cfr. doc. n. 13 dell’Enel).
Da qui l’assenza di qualsiasi violazione anche del principio del minor pregiudizio possibile al fondo servente e di qualsiasi violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, non imponendo tale norma, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, ma la semplice indicazione dei medesimi, poiché “la <<disponibilità>> non coincide necessariamente con l’allegazione materiale dell’atto, ma con la sua conoscibilità” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, 27/10/2008 n. 9158).
Con il quinto motivo di ricorso gli interessati hanno lamentato la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 DPCM 23/04/1992 (“Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale normale - 50 HZ- negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifestando il timore “che l’affollamento di condutture elettriche (ben cinque!)… (potesse) comportare danni alla salute”.
Anche tale censura risulta infondata alla luce della sostituzione (e non dell’aggiunta) dell’elettrodotto in parola ad una linea già esistente sul fondo dei ricorrenti e del rispetto da parte dell’Enel delle distanze minime stabilite dall’art. 5 dello stesso DPCM 23/04/1992.
Come sottolineato dalla giurisprudenza “Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stesse” (cfr. TAR Lombardia, 14/05/1994 n. 302).
Ugualmente non meritevole di accoglimento è, infine, l’ultimo motivo del ricorso principale svolto dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione di legge ed all’asserito eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 3 e 7 l. n. 241/90 per l’omesso invio da parte della p.a. della comunicazione di avvio del procedimento.
Come affermato dalla costante giurisprudenza “Il procedimento di espropriazione per l'installazione di linee elettriche è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un'attiva partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del 1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n. 1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058).
Essendo, nel caso in questione state rispettate le formalità previste dagli artt. 111 e 112 RD n. 1775/1933 così come disciplinate dall’art. 3 L.R. n. 23/1984 (cfr. docc. n. 2 e 3 della Regione) nessuna influenza sulla legittimità del provvedimento può avere l’omissione dell’invio ai ricorrenti della comunicazione di avvio del procedimento per l’autorizzazione all’Enel alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica n. 1162/R/N con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 25/01/2002 i ricorrenti hanno, poi, impugnato la determina dirigenziale n. 923 con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato l’Enel all’imposizione di servitù inamovibile sui loro immobili e la proroga del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza (delibera 925 del 4/07/2001) per i medesimi motivi già dedotti nel ricorso principale e, in particolare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Alla luce del rispetto da parte della p.a. delle formalità previste dal RD: n. 1175/1933, tali censure sono infondate per le stesse ragioni già esposte in rapporto al ricorso principale.
In particolare circa la legittimità del provvedimento di proroga occorre osservare che “Nel caso in cui i ricorrenti lamentano la loro mancata partecipazione alla fase della proroga di una procedura espropriativa (elettrodotto), già autorizzata con provvedimenti legittimi adottati a seguito dello svolgimento della fase partecipativa, la violazione dell’art. 7 l. 241/90 costituisce vizio non invalidante, tenuto conto che non poteva essere fornito dal privato in sede procedimentale alcun concreto apporto, idoneo a mutare il contenuto del provvedimento di proroga” (Cons.St., sez. VI, 17/10/2006 , n. 6194).
Con gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 29/01/2010 i ricorrenti hanno impugnato la determina n. 925 del 4/07/2001 anche per violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 13 l. n. 2359/1985, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, per la mancata indicazione in tale provvedimento delle ragioni di forza maggiore che giustificavano la proroga.
Tale ricorso, comunque nel merito infondato per il richiamo, nel provvedimento di proroga delle ragioni esposte dall’Enel nella sua istanza, deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo la determina n. 925 citata nei suoi elementi essenziali nel provvedimento n. 929 notificato ai ricorrenti il 27/11/2001.
I ricorrenti, che, del resto, avevano già impugnato il provvedimento con i primi motivi aggiunti e potevano, dunque, dirsi a conoscenza di esso, avevano, infatti, l’onere di esaminare il provvedimento in tutto il suo contenuto senza attendere la produzione in giudizio dell’atto da parte della Regione ben 7 anni dopo.
Tale considerazione, essenziale per non vanificare la perentorietà dei termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, è confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui “Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'atto innanzi al giudice amministrativo, si ha la piena conoscenza del provvedimento allorché questo sia richiamato in un atto successivo nei suoi estremi essenziali”(Cons. St., sez. IV, 09/11/1993 , n. 981).
Alla luce del rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti notificati il 25/01/2002 e dell’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 29/01/2010, anche la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31/01/2002;
dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9/02/2010;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione Piemonte, dell’Enel s.p.a. e della Terna Linee Alta Tensione s.r.l. (TELAT s.r.l.) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010