Cass. Sez. III n. 44291 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Montagner
Rifiuti. Responsabilità detentore e produttore

Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all' autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato

Motivazione

Con sentenza in data 8 maggio 2006 del giudice monocratico del Tribunale di Treviso, sez. distacc. di Montebelluna, Gino Montagner fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cp - 51 co. 1 lett. a D.L.vo 22/97 (“perché, in concorso e comunque cooperazione colposa con Coppe Ettore, nella relativa qualità di legale responsabile della ditta G & AEQUAM srl, quale produttore/detentore di rifiuti speciali non pericolosi classificati con codice CER 0702, avviava gli stessi a non autorizzate/comunicate attività di recupero, conferendoli in particolare, senza i necessari preliminari accertamenti e verifiche, alla GEO servizi di Montebelluna che al recupero ditale tipologia di rifiuti non era autorizzata, in Montebbelluna fino al 27 gennaio 2005”).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato denunciando inosservanza dell’art. 48 cp e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, in quanto dall’istruttoria era emerso che egli “si affidava alla Geo Servizi srl per tutte le attività concernenti i rifiuti prodotti, compresa l’attività di consulenza e classificazione dei materiali da smaltire; che, inoltre, egli “conferiva i rifiuti prodotti dalla propria azienda dopo attenti e scrupolosi accertamenti relativi all’abilitazione della Geo Servizi srl”, per cui doveva ritenersi che “assolveva la propria posizione di garanzia, accertando la validità delle autorizzazioni al trasporto e al recupero della ditta a cui conferiva i rifiuti della propria attività produttiva”.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Deve, infatti, essere rilevato che fuori discussione è la materialità del reato, essendo stato univocamente accertato che, nell’ambito dell’attività produttiva svolta, la G & Aequam - esercente attività di produzione di scarpe sportive - conferiva sfidi di lavorazione (“campionati e classificati con il codice CER 070213 sulla base di una consulenza di un tecnico dipendente della Geo Servizi) alla Geo Servizi non autorizzata allo stoccaggio e al recupero di tale tipologia di rifiuto”. Ciò accertato in linea di fatto, il primo giudice, in tema di sussistenza di elemento soggettivo del reato, ha fatto ineccepibile applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (sez. III, 17 aprile 2003 n. 16016 e 6 maggio 2004 n. 2l588<9, secondo cui il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può ex  art. 10 D.L.vo 22/97 consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie, smaltitore) nella commissione del reato di cui all’art. 51 co. 1 D.L.vo 22/97. Tale ultima situazione è stata limpidamente ravvisata dal primo giudice, essendo incontestabile che la verifica compiuta dall’attuale ricorrente, circa il possesso da parte della Geo dei requisiti necessari, non fu né completa né approfondita. Ciò legittima pienamente l’affermazione conclusiva secondo cui “l’affidamento sulla serietà e correttezza della Geo Servizi..., la circostanza che la stessa Geo Servizi si faceva carico dell’identificazione del rifiuto e della redazione dei formulari di identificazione, nonché la dimostrata trasparenza documentale in ordine alla gestione del rifiuto stesso non esimono da colpa l’imputato, investito di una posizione di garanzia qualificata dall’obbligo giuridico di impedire un determinato evento (smaltimento non autorizzato di rifiuti) e concorrente rispetto alla responsabilità del soggetto smaltitore”. Ineccepibilmente il primo giudice ha sottolineato, in particolare, che nella specie non può ravvisarsi una causa esimente l’elemento psicologico del reato, essendosi trattato soltanto “di fatto connesso ad una situazione di mero affidamento tra soggetti privati privo di efficacia esimente ai fini penali, anche in considerazione del bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice di evidente rilievo pubblicistico in quanto finalizzato alla tutela dell’ambiente”.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.