Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Montagner
Rifiuti. Responsabilità detentore e produttore
Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all' autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato
Motivazione
Con sentenza in
data 8 maggio 2006 del giudice monocratico del Tribunale di Treviso,
sez.
distacc. di Montebelluna, Gino Montagner fu condannato alla pena
ritenuta di
giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.
110 cp - 51
co. 1 lett. a D.L.vo
22/97 (“perché, in concorso e comunque cooperazione colposa con Coppe
Ettore,
nella relativa qualità di legale responsabile della ditta G & AEQUAM srl,
quale produttore/detentore di
rifiuti
speciali non pericolosi classificati con codice CER 0702, avviava gli
stessi a
non autorizzate/comunicate attività di recupero, conferendoli in
particolare,
senza i necessari preliminari accertamenti e verifiche, alla GEO servizi di
Montebelluna che al recupero ditale
tipologia di rifiuti non era autorizzata, in Montebbelluna fino al 27
gennaio
Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato denunciando
inosservanza
dell’art. 48 cp e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo, in quanto dall’istruttoria era emerso che
egli “si
affidava alla Geo Servizi srl per tutte le attività concernenti i
rifiuti
prodotti, compresa l’attività di consulenza e classificazione dei
materiali da
smaltire; che, inoltre, egli “conferiva i rifiuti prodotti dalla
propria
azienda dopo attenti e scrupolosi accertamenti relativi
all’abilitazione della
Geo Servizi srl”, per cui doveva ritenersi che “assolveva la propria
posizione
di garanzia, accertando la validità delle autorizzazioni al trasporto e
al
recupero della ditta a cui conferiva i rifiuti della propria attività
produttiva”.
Il
ricorso è
infondato e va pertanto rigettato. Deve, infatti, essere rilevato che
fuori
discussione è la materialità del reato, essendo stato univocamente
accertato
che, nell’ambito dell’attività produttiva svolta,
Al rigetto del ricorso consegue la condanna
della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.