DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185     
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad  adottare,  entro  il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive  elencate
negli allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  impiego
pacifico dell'energia nucleare, modificata e  integrata  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1965,  n.  1704,  dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 maggio  1975,  n.  519,  e  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data  20  marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n.  257,  e  dal  decreto  legislativo  20
febbraio  2009,   n.   23,   recante   attuazione   delle   direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e  2006/117/Euratom  in
materia di radiazioni ionizzanti; 
  Vista la legge del 19 gennaio 1998,  n.  10,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla  sicurezza  nucleare  della  IAEA,
fatta a Vienna il 20 settembre 1994; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  30
dicembre 1970, n. 1450, recante  regolamento  per  il  riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in  materia  di  energia,  ed  in  particolare
l'articolo 29, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  la
sicurezza nucleare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto  dell'Agenzia  per
la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
7 luglio 2010; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2009/71/Euratom,
al fine di mantenere e promuovere  il  continuo  miglioramento  della
sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle  attivita'
nucleari  in  atto  derivanti  dal  pregresso   programma   nucleare,
riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti  nucleari,
la gestione  dei  rifiuti  radioattivi  associati  a  tali  impianti,
l'esercizio  dei  reattori  di  ricerca  attualmente   operanti   sul
territorio nazionale e le strutture di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato, nonche' la loro successiva disattivazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  dell'interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni ionizzanti e  2009/71/Euratom,  in  materia  di  sicurezza
nucleare degli impianti nucleari.». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente  disposto»  sono
inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui  al  comma
1-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  valgono  le
seguenti definizioni: 
    a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di
esercizio, la prevenzione di incidenti e  l'attenuazione  delle  loro
conseguenze, al fine di assicurare la  protezione  dei  lavoratori  e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni  ionizzanti
degli impianti nucleari; 
    b) autorizzazione:  documento  avente  valore  legale  rilasciato
dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita'  in  materia
di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in  funzione  ed
esercizio o disattivazione di un  impianto  nucleare,  ai  sensi  del
presente decreto e successive modificazioni; 
    c) titolare dell'autorizzazione: la persona  fisica  o  giuridica
avente la responsabilita'  generale  di  un  impianto  nucleare  come
specificato nell'autorizzazione.». 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
alinea, le parole: «le seguenti definizioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni». 
  4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo VII-bis 
             Sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
 
  Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1.  Il  titolare  di
una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e
professionali  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riguardo  alla  sicurezza  nucleare,  e  allo   stesso   compete   la
responsabilita' primaria per la sicurezza  degli  impianti  nucleari.
Tale responsabilita' non puo' essere delegata. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita'  ai
criteri definiti dall'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare,  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  agli  standard
europei ed internazionali: 
    a) a valutare e verificare periodicamente, nonche'  a  migliorare
costantemente  la   sicurezza   dell'impianto   nucleare,   in   modo
sistematico e verificabile, nella  misura  ragionevolmente  possibile
compresa  la  verifica  delle  barriere  fisiche  e  delle  procedure
amministrative di protezione adottate il  cui  mancato  funzionamento
causerebbe  per   i   lavoratori   e   la   popolazione   esposizioni
significative alle radiazioni ionizzanti; 
    b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di  gestione
che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
mitigazione delle relative conseguenze. 
  3. Il titolare  dell'autorizzazione  deve,  altresi',  prevedere  e
mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 
  Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1.
Il titolare  dell'autorizzazione  e'  tenuto,  con  oneri  a  proprio
carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e  le  competenze  del
proprio personale che ha  responsabilita'  in  materia  di  sicurezza
nucleare attraverso idonei programmi di formazione  ed  aggiornamento
forniti   da   istituti   e   organismi   competenti.   Il   titolare
dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale
di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di  attivita'
aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca  un'attestazione
di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici  corsi
di formazione. 
  Art. 58-quater (Informazioni). -  1.  L'Agenzia  per  la  sicurezza
nucleare  pone  in  atto  tutte  le  misure  possibili  affinche'  le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. 
  2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica  sul  proprio  sito
web istituzionale i  risultati  dell'attivita'  svolta  nonche'  ogni
informazione utile nei settori di sua competenza. 
  3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  informa  il  pubblico  e   i
lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare  relativa  ai  propri
impianti nucleari oggetto di autorizzazione. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia  per  la  sicurezza
nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini
della tutela  della  popolazione  e  dell'ambiente  dalle  radiazioni
ionizzanti,  compresi  i  dati  sulla  sorveglianza  locale  di   cui
all'articolo 54. Il titolare  dell'autorizzazione  informa  l'Agenzia
per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso. 
  5. Le  informazioni  sono  rese  accessibili  ai  lavoratori  e  al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo  19  agosto
2005,  n.  195,  recante   attuazione   della   direttiva   2003/4/CE
sull'accesso del pubblico  all'informazione  ambientale.  Sono  fatte
salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,  n.
124. 
  Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro  il  22  luglio  2014  e,
successivamente,  ogni  tre  anni,  sulla  base  dei   dati   forniti
dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni  prima
del termine utile, atti a descrivere lo  stato  di  attuazione  della
direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
presentano una relazione  alla  Commissione  europea,  tenendo  conto
delle relazioni e dei cicli di riesame  previsti  al  riguardo  dalla
Convenzione sulla sicurezza nucleare. 
  2. In qualunque circostanza  sia  ritenuto  opportuno,  e  comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico  ed  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
consultano l'Agenzia per una valutazione  della  legislazione,  della
regolamentazione  e  del  quadro  organizzativo  nazionale   vigenti,
tenendo  conto  dell'esperienza  operativa  e  degli  sviluppi  della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 
  3. Con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  2,  l'Agenzia
richiede un esame internazionale inter pares, al fine  di  concorrere
ad un continuo  miglioramento  della  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
trasmette le risultanze di tale esame  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.». 

        
      
                               Art. 2 
 
             Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo  29  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la  regolamentazione
tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare
degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del
Consiglio, del 25 giugno 2009.»; 
    b) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi  internazionali  di
valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti  nucleari
in esercizio in altri Paesi.»; 
    c) il comma 13  e'  sostituito  dal  seguente:  «13.  A  pena  di
decadenza  il  presidente,  i  membri  dell'Agenzia  e  il  direttore
generale  non  possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi  o
di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando,  per  i
dipendenti   pubblici,   quanto   previsto   dall'articolo   1    del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
    d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 
  «16-bis. Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  di  vigilanza,
l'Agenzia si avvale  dei  propri  ispettori,  che  operano  ai  sensi
dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230. 
  16-ter.  L'Agenzia  assicura,  attraverso   idonei   strumenti   di
formazione ed aggiornamento, il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione  del
proprio personale.»; 
    e)  al  comma  20,  le  parole:  «le  funzioni  trasferite»  sono
sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti». 

        
      
                               Art. 3 
 
                            Norme finali 
 
  1. Ogni riferimento al Comitato nazionale  per  l'energia  nucleare
(CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA,  all'APAT  ed  all'ISPRA,  contenuti
nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e nei  relativi  decreti  applicativi,  e'  da
intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo
29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in  materia  di  sicurezza
nucleare e radioprotezione degli  impianti  nucleari,  ne  assume  le
funzioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
                       Invarianza degli oneri 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i
soggetti  pubblici  interessati  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attivita'  di  cui
al comma 3 dell'articolo 58-bis  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n.  230,  come  aggiunto  dall'articolo  1,  nell'ambito  delle
proprie risorse umane strumentali  e  finanziarie  e,  comunque,  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1. 
  3. Per le attivita' ispettive svolte dall'Agenzia per la  sicurezza
nucleare si applica l'articolo 29, comma 7,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Bernini,  Ministro   per   le   politiche
                            europee 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Maroni, Ministro dell'interno 
 
                            Sacconi,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Palma, Ministro della giustizia 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma