Tribunale di Paola sent. 104 del 19 febbraio 2008
Est. Scognamiglio Imp. Quintieri
Polizia Giudiziaria. Guardia volontaria giurata e violazione dell\'art. 348 c.p.

N. 371/07 R.G.                                                                                N. 104/08 REG. SENT. P.

N. 4505/06 R.G.N.R.                                                                       Dep. il 20/02/20008

                                                                                                       Il Cancelliere C1

                                                                                                          D.ssa Gemma Viganò



TRIBUNALE DI PAOLA
GIUDICE MONOCRATICO IN SEDE PENALE
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



 IL GIUDICE

 

Dott. Paolo Scognamiglio, alla pubblica udienza del 19/02/2008 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

 
SENTENZA
 
nei confronti di :
 
QUINTIERI Emilio (Libero – Contumace)

Nato a Cetraro il 01/05/1986, ivi residente alla Via Stazione nr. 30, difeso di fiducia dall’Avv. Letizia De Cesare, presente

 
IMPUTATO
 

Per il reato p. e p. dall’Art. 348 c.p. perché nella sua qualità di Responsabile dell’Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus – Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale, Struttura Provinciale di Cosenza con sede in Cetraro, in possesso (peraltro per il solo biennio 2004 – 2005) del riconoscimento di nomina di Guardia Giurata Volontaria da parte della Provincia di Cosenza per l’attività venatoria, esercitava mansioni generali di Polizia Giudiziaria Ambientale all’infuori del campo dell’attività venatoria, senza il possesso del prescritto decreto prefettizio.

 
Accertato in Guardia P.se il 15/07/2006
 
CON L’INTERVENTO DEL :
 
P.M. : Dott.ssa Angela Caprio, V.P.O.

AVV. : Letizia De Cesare, Difensore di Fiducia.

 
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE :
 

IL PUBBLICO MINISTERO : condanna ad Euro 200 di multa

LA DIFESA : assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine condanna alla sola pena pecuniaria.

 
 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 
 

Con Decreto del 13/03/2007 Quintieri Emilio veniva tratto a giudizio in relazione al reato epigrafato.

All’odierna Udienza, rigettata la richiesta di rinvio per impedimento dell’imputato coma da Ordinanza letta in Udienza e dichiarata la contumacia del Quintieri, le parti formulavano le rispettive richieste dei mezzi di prova e producevano la documentazione in atti.

Si procedeva quindi all’escussione del Vice Prefetto Aggiunto Pezone Francesca, in servizio presso la Prefettura di Cosenza, e del Dott. Vitari Lorenzo, in servizio presso la Provincia di Cosenza.

All’esito, in difetto di ulteriori richieste istruttorie, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni sopra riportate ed il Tribunale decideva dando lettura del dispositivo.

Orbene il capo di imputazione contesta a Quintieri Emilio di aver svolto mansioni generali di Polizia Giudiziaria senza essere munito del prescritto decreto prefettizio.

Dalla documentazione in atti emerge che Quintieri Emilio è il Responsabile del Nucleo Regionale dell’Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus (V.A.S.) e che tale Associazione venne riconosciuta come legittimata a proporre, ai sensi dell’Art. 27 della Legge n. 157/1992, la nomina di Guardie Giurate Volontarie per contribuire alla vigilanza sull’attività venatoria (confronta nota della Provincia di Cosenza del 27/09/2006).

Il Quintieri venne indicato come Guardia Giurata Volontaria.

Risulta altresì che alla predetta V.A.S. venne affidato, dal Comune di Cetraro, con Delibere della Giunta Comunale dell’11 Maggio 2004 e del 16 Giugno 2005 il compito di coadiuvare il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia nel controllo e nella repressione degli abusi in materia ambientale.

Emerge altresì che il Quintieri Emilio, quale Guardia Giurata Volontaria della predetta Associazione, è stato in più occasioni nominato Custode Giudiziario nell’ambito di Procedimenti istruiti dalla Procura della Repubblica di Paola.

Ciò premesso, occorre verificare se la contestazione portata dalla rubrica, al di là della sua genericità (mansioni generali di Polizia Giudiziaria), integri effettivamente un reato.

Ebbene l’Art. 348 del Codice Penale punisce l’esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale abilitazione dello Stato : scopo della norma è la tutela dell’interesse pubblico concernente il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione, che esige che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale abilitazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini i requisiti di idoneità e capacità in colui che l’esercita.

La norma fa riferimento per giurisprudenza costante alle professioni protette e non appare estensibile, anche per il divieto di analogia vigente nel campo penale, a chi, titolare comunque di una nomina a Guardia Giurata Volontaria, esorbiti, come asserito nella prospettazione accusatoria, dalle sue attribuzioni.

Nemmeno è possibile ritenere che nella specie sia configurabile il delitto di cui all’Art. 347 del Codice Penale che punisce l’usurpazione di pubbliche funzioni, dal momento che tale norma richiede, per la sua configurabilità, che un soggetto abbia agito per fini esclusivamente propri (Cass. 05/03/1968, n. 1754), in contrasto con quelli della Pubblica Amministrazione, ipotesi che non è certo contestata a carico del Quintieri.

 

Diventa quindi irrilevante anche ogni indagine sull’elemento soggettivo del reato ed in particolare sulla consapevolezza da parte del Quintieri di esorbitare dalle sue attribuzioni : agli atti vi è una nota Prot. nr. 7945/05 della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro in cui si indica espressamente che “le Guardie appartenenti all’Associazione V.A.S. Calabria nell’ambito dell’attività di istituto possono espletare le funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria a norma degli Artt. 55 e 57 ultimo comma c.p.p.”.

E’ indubbio che tale nota poteva ragionevolmente indurre l’imputato a ritenere che egli potesse svolgere, per usare le espressioni della rubrica, mansioni generali di Polizia Giudiziaria, ma, come detto, in assenza di tipicità del fatto, diventa irrilevante ogni indagine sull’elemento oggettivo.

Il comportamento dell’imputato non ha pertanto integrato il delitto contestato e si impone quindi un’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula che si utilizza anziché quella del fatto non sussiste, in quanto il fatto nella sua realtà storica esiste, ma non è penalmente rilevante.

Le molteplici funzioni esercitate dallo scrivente (Giudice Monocratico Civile e Penale; Giudice Collegiale Penale, Giudice con Udienze presso la Sezione Distaccata di Scalea) inducono una prudenziale riserva dei motivi per giorni sessanta.

 
P.Q.M.
 

Letto l’Art. 530 del Codice di Procedura Penale

 
ASSOLVE
 

Quintieri Emilio dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato.

 
Motivi riservati per giorni sessanta.
 
Paola 19/02/2008
 
                  IL GIUDICE
                  Dott. Paolo SCOGNAMIGLIO
 
 
  IL CANCELLIERE C1
D.ssa Gemma VIGANO’