Cass. Sez. III n. 29284 del 9 luglio 2015 (Cc 18 mar 2015)
Pres. Mannino Est. Di Nicola Ric. PM in proc. Gambini
Beni ambientali. Sindacato del giudice penale sul parere di compatibilità paesaggistica

Qualora un'opera venga ritenuta compatibile con l'assetto urbanistico e paesaggistico attraverso l'emanazione di atti amministrativi in sanatoria di precedenti abusi, il giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del medesimo, soprattutto quando si assuma che la "sanatoria" paesaggistica non poteva essere concessa in presenza della creazione di superfici utili o di volumi, ovvero in presenza di un aumento di quelli legittimamente realizzati, dovendo il giudice penale accertare, anche ai fini cautelari, l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio per stabilire pieno iure se persista o meno una compromissione ambientale, suscettibile di radicare, oltre al fumus delicti, un periculum in mora.

 

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/GAMBINIG.pdf|1100|1000}