Cass. Sez. III n. 223 del 9 gennaio 2018 (Ud 30 mag 2017)
Presidente: Savani Estensore: Gentili Imputato: Timpano ed altra
Rifiuti.Smaltimento rifiuti e contratto di appalto

In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13 gennaio 2015 il Tribunale di Locri ha dichiarato la penale responsabilità di Timpano Giuseppe e di Simonetta Lina, in ordine al reato di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, per avere, il primo, provveduto alla raccolta ed al trasporto con il proprio autocarro di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiali di risulta di opere di demolizione edile, in assenza della prescritta autorizzazione, e la seconda, per essersi disfatta, in qualità di produttrice dei rifiuti in questione, affidandoli al Timpano, condannandoli, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare il Tribunale ha rilevato che il Timpano era stato sorpreso mentre trasportava i rifiuti in questione, costituiti da sfabbricidi, in misura pari a circa un metro cubo, provenienti da lavori edili che stava eseguendo in un immobile di proprietà della Simonetta.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso in appello i due prevenuti, ciascuno assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo rispettivamente: la Simonetta, la carenza degli elementi necessari nella sentenza impugnata ai fini della affermazione della sua penale responsabilità, ciò anche al non avere ella verificato se il Timpano avesse o meno la autorizzazione per il trasporto dei rifiuti; il Timpano ha, a sua volta, dedotto la violazione di legge per non avere il Tribunale accolto la sua istanza di rinvio del dibattimento; in via subordinata ha lamentato, sempre in relazione alla violazione di legge, la mancata correlazione fra i fatti contestati ed i fatti per i quali è intervenuta la sentenza di condanna; ha, infine, articolato un terzo motivo di censura avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’art. 131­-bis cod. pen. attesa la ritenuta modestia del fatto a lui addebitato.    
Con provvedimento del 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, rilevata la inappellabilità della sentenza impugnata, con la stessa in fatti era stata irrigata a carico dei prevenuti esclusivamente la pena dell’ammenda, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione della Simonetta, mentre, per quanto concerne la posizione del Timpano, il ricorso da lui proposto è inammissibile.
Deve preliminarmente procedersi alla riqualificazione in termini di ricorso per cassazione delle due impugnazioni proposte dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 13 gennaio 2015.
Invero, con la sentenza in questione i due prevenuti erano stati condannati alla pena di euro 4.200 di ammenda il Timpano ed euro 2.800 di ammenda la Simonetta; detta sentenza era, pertanto, visto l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non suscettibile di appello; pertanto, il gravame originariamente proposto dai ricorrenti avverso di essa, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertito in ricorso per cassazione.
Tanto premesso osserva il Collegio, quanto alla posizione della Simonetta, che il Tribunale di Locri ha argomentato la responsabilità della medesima sulla sola base della qualità di committente dei lavori edili in corso di esecuzione dal parte del Timpano ed all’esito dei quali sono stati prodotti i rifiuti che lo stesso stava trasportando al momento in cui è stato sorpreso dagli agenti del Corpo forestale dello Stato; posizione soggettiva, quella di committente dei lavori e, pertanto, appaltante degli stessi, da cui il Tribunale ha fatto discendere in termini di immediato automatismo, la attribuzione della qualifica di soggetto produttore dei rifiuti.
Siffatta ricostruzione è, però, palesemente in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte; come, è stato, infatti, in più circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).
Nel caso di specie il Tribunale ha invece desunto, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla sussistenza di tale diretto coinvolgimento della Simonetta nella esecuzione delle opere appaltate, la sua responsabilità, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, esclusivamente sulla base della sua qualifica di committente degli stessi.
L’evidente contrasto fra questa opzione ermeneutica - priva di un qualche diretto aggancio normativo e del tutto immotivata sul piano fattuale alla luce delle esigenze argomentative dianzi poste in evidenza in relazione alla ingerenza del committente nelle attività imprenditoriali di competenza della ditta appaltatrice - e la riportata consolidata interpretazione che della disposizione incriminatrice ha dato la Corte di cassazione costituisce una chiara violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito e comporta, quale conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, posto che il fatto addebitato dalla Simonetta non sussiste come fatto penalmente rilevante.
Quanto alla posizione del Timpano, rileva la Corte che il primo motivo di impugnazione è del tutto generico.
Osserva, infatti, il Collegio che - avendo il ricorrente lamentato il fatto che il Tribunale non abbia accolto, in tal modo pregiudicando il suo diritto di difendersi nel corso del processo, una sua istanza di differimento della udienza del 13 gennaio 2015, nel corso della quale è stato definito il processo a suo carico, istanza fondata su allegate ragioni sanitarie che gli avrebbero impedito di partecipare al dibattimento – sarebbe stato necessario che questi, onde consentire alla Corte di valutare la correttezza o meno dell’operato del giudice del merito, avesse, quanto meno, indicato nel proprio ricorso, onde soddisfare l’esigenza di completezza e specificità del medesimo, quale fosse stata la patologia da cui lo stesso risultava essere affetto e le modalità attraverso le quali la stessa era stata documentata, dovendo essere sottoposta a verifica la scelta del giudice di merito o di ritenere la patologia allegata non idonea a giustificare l’impedimento per il prevenuto a comparire in udienza ovvero di ritenere non adeguatamente dimostrata la sussistenza e la severità della patologia allegata.
La assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso rende, invece, palesemente inammissibile, stante la sua chiara genericità, la censura in tal modo articolata dal Timpano.
Né vale osservare, quale motivo di illegittimità della ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento dell’udienza da parte del Tribunale di Locri, che detto organo giudiziario ha provveduto senza neppure provvedere a sottoporre a visita fiscale il prevenuto istante.
Come, infatti, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con argomentazioni tuttora del tutto condivisibili, ove sia dedotto quale legittimo impedimento una fattore concernente una infermità fisica, è, in linea di principio, immune da vizi il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 febbraio 2014, n. 7979).
Con riferimento al successivo motivo di censura, osserva la Corte che non appare riscontrabile alcuna mancanza di correlazione fra il fatto come descritto nel capo di imputazione e quello accertato in sentenza, essendo stato il Timpano dichiarato responsabile dell’avvenuto svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, esattamente così come gli era stato contestato nel capo di imputazione elevato nei suoi confronti.
Con riferimento, infine, alla qualificazione del fatto entro l’ambito di cui all’art. 131-bis cod. pen., la relativa questione - pur astrattamente suscettibile di essere oggetto di motivo di impugnazione di fronte a questo giudice di legittimità, laddove sia stato impossibile rilevarla in sede di merito, essendo la normativa con la quel essa è stata introdotta entrata in vigore successivamente alla emissione della sentenza impugnata (Corte di cassazione, Sezione III penale 21 aprile 2017, n. 19207), come verificatosi nel caso in esame - è, tuttavia inammissibile, stante la genericità con la quale essa è stata articolata, non essendo in questa sede di legittimità apprezzabile ictu oculi e senza la esigenza di ultariori indagini di merito la speciale tenuità del fatto commesso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 2017, n. 7606).
Il ricorso del Timpano va, conclusivamente, dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.                                                 

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Simonetta Lina, perché il fatto non sussiste
Dichiara inammissibile il ricorso di Timpano Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
        Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017