Cass. Sez. III n. 47662 del 19 novembre 2014 (Ud 8 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Pezzella Ric.Pelizzari
Rifiuti. Elementi indicatori di attività imprenditoriale di fatto
Il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il "titolare di impresa o responsabile di ente" menzionato dalla norma. L'individuazione in concreto dell'attività imprenditoriale di fatto è valutazione di merito che compete al giudice della cognizione che, a tal fine, potrà e dovrà tener conto di elementi rivelatori della stessa quali: a) l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato; b) la natura e la provenienza dei materiali; c) la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/PELIZZARI.pdf|590|800}