Cass. Sez. III n. 40203 del 16 ottobre 2009 (ud. 29 sett.
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Grimaldi
Rifiuti. Confisca automezzo (emergenza rifiuti Campania)

Con la decisione in esame, la Corte, in una fattispecie nella quale era stato contestato all’imputato di aver effettuato un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi (art. 6, lett. d), del D.L. 6.11.2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30.12.2008, n. 210), ha affermato che la confisca del veicolo, prevista dal comma 1-bis dell’art. 6 cit., ha natura di confisca obbligatoria che consegue ad ogni sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, a differenza di quanto stabilito dalla previsione della lett. e) della richiamata disposizione, sicchè, per disporla con la sentenza di applicazione della pena, il giudice deve motivare l’esercizio del potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura.

Svolgimento del processo
Il Tribunale monocratico di Napoli, con sentenza del 10.1.2009, applicava a Grimaldi Salvatore — su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. — la pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:
-- all’art. 6, 1° comma - lett. d) - nn. 1 e 2, D.L. n. 172/2008 (per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni — acc. in Napoli, il 9.1.2009)
e. ordinava la. confisca dell’autocarro “Iveco-Fiat” targato COB66867, utilizzato per lo svolgimento delle attività illecite contestate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Grimaldi, il quale ha eccepito:
-- la pretesa illegittimità della disposta confisca dell’autocarro, poiché tale misura: non era ricompresa nell’accordo intercorso con il P.M.; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato per l’esercizio della propria attività di vendita ambulante di frutta e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti.

Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
Il D.L. 6.11.2008, n. 172, convertito dalla legge 30.12.2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l’altro — nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225 — una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6), prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152/2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.
In particolare, il comma 1 bis dell’art. 6 — introdotto dalla legge di conversione n. 210/2008 — dispone (ampliando alcune previsioni già poste dall’art. 259, ultimo comma del DLgs. n. 152/2006) che “Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.
La norma stabilisce, dunque, un’ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata “sentenza di condanna”.
Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di “sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale” [diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, 1° comma, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata].
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti — in seguito alla novella apportata all’art. 445 c.p.p. dall’art. 2 della legge 12.6.2003, n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell’art. 240 cod. pen. — non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura [vedi Cass.: Sez. VI, 12.3.2007, n. 10531 e Sez. IV, 8.6.2005, n. 21703].
Nella fattispecie in esame il Tribunale ha disposto il provvedimento ablativo ottemperando correttamente all’onere motivazionale, in quanto ha evidenziato il nesso esistente tra il veicolo confiscato ed il reato ed ha razionalmente argomentato nel senso che quello stesso veicolo, ove lasciato nella disponibilità del proprietario-imputato, potrebbe costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori illeciti della stessa specie (idoneità del bene ad agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato).
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali.