Tar Campania (Napoli)Sez. II sent10344 del 9 novembre 2006
Urbanistica. Diniego permesso di costruire
n. 10344/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA –
NAPOLI - SEZIONE SECONDA , composto dai Magistrati:
Dr. Antonio
Onorato
-
Presidente
Dr. Anna
Pappalardo
-
Consigliere rel.
Dr. Umberto
Maiello
-
P. Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n.
RG, proposto da :
PUOTI Ciro e PUOTI Basilio, rappresentati e difesi dall’avv.
Giuseppe Russo e Francesco Marone con cui elett.te dom. in
Napoli via C. Console n.3
contro
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco e legale rappresentante
p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Francesco Migliarotti presso
cui elett.te dom. in Napoli via dei Mille n. 16
per l'annullamento
del provvedimento dirigente UTC n. 2275 del 14.3.2006, di diniego
richiesta di permesso di costruire .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Udita, all'udienza del 9 novembre 2006, la relazione del Consigliere
Anna Pappalardo, e uditi altresì i difensori, come da
verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti espongono:
- di essere proprietari di un suolo in Acerra di circa 11.000 mq.,
parte del quale nel 1994 veniva asservito per la costruzione di una
galleria della linea ferroviaria Circumvesuviana; che il 22.12.1999
ottenevano la restituzione del fondo, con il vincolo di rispetto di
distanze nelle costruzioni;
- che in seguito venivano espropriati 1247 mq. per
l’ampliamento di una strada antiostante i tre lotti dei
ricorrenti, la costruzione di una strada laterale prevista dal PRG
piano attuativo e per la costruzione di alcune infrastrutture in
contrada Spinello, opere completate nel 2001;
-che la zona ha destinazione C2 dagli strumenti urbanistici,
ed è completamente urbanizzata;
- che pertanto il 23.12.2003 presentavano istanze per la realizzazione
di tre palazzine per civili abitazioni, nel settembre 2004 i
responsabili del procedimento esprimevano parere favorevole ed
inoltravano le pratiche al dirigente UTC, ed il 25.10.2004 il Comune
acquisiva anche il NO della Giunta regionale ai fini del rispetto
delle distanze dalla sottostante galleria della linea
ferroviaria,
- che in data 28.12.2004 il Dirigente UTC inviava loro tre
note con la comunicazione di rateizzazione degli oneri concessori ed
invito a versare la prima rata, che il 28.3.2005 comunicavano
all’amministrazione di aver provveduto al versamento,
trasmettendo le polizze fideiussorie;
- che ciononostante l’atto concessorio non veniva emanato,
sì da costringerli a rivolgersi al Difensore civico presso
la Regione Campania, il quale convocava le parti il
15.2.2006, sede in cui il rappresentante del Comune giustificava la
mancata emissione del provvedimento con la intervenuta scadenza del
piano attuativo;
- che in ogni caso il difensore civico assegnava
all’amministrazione comunale il termine di giorni trenta per
provvedere, termine all’esito del quale venivano emessi i
dinieghi impugnati;
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1- violazione art. 7 legge 241/90, e del giusto procedimento, atteso
che l’amministrazione avrebbe dovuto dare loro avviso di
avvio del procedimento, in riferimento ad un atto sostanzialmente di
secondo grado: invero, la concessione doveva considerarsi rilasciata
con la comunicazione ed invito al versamento degli oneri
concessori, essendo il solo titolo materiale non formalizzato
dal Comune, sì che il provvedimento odiernamente
impugnato doveva considerarsi di autotutela o di secondo grado;
2- violazione dell’art. 10 bis legge 241/90, per mancata
comunicazione del preavviso di rigetto;
3- violazione art. 16 legge 1150/42, art. 3 legge 241/90 ed eccesso di
potere sotto vari profili, atteso che la intervenuta scadenza del piano
attuativo non può considerarsi ostativa al rilascio del
permesso di costruire, comportando la decadenza dei soli vincoli a
contenuto espropriativo del piano stesso;
4-identiche violazioni di legge e difetto di motivazione, trattandosi
di zona ampiamente urbanizzata, in cui sono presenti tutte le
infrastrutture primarie.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Comune intimato si
costituiva e contestava la fondatezza della domanda nel merito..
All’udienza pubblica del 9.11.2006 il ricorso
è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato.
Sotto il profilo formale, va dedotto che
non si ravvisano i presupposti per l’applicabilità
delle garanzie di cui all’art. 7 legge 241/90, non
trattandosi di atto emesso in autotutela: invero, gli stessi ricorrenti
si sono rivolti al difensore civico regionale perché il
Comune emanasse il provvedimento di concessione ovvero permesso di
costruire, per cui non appare plausibile sostenere che un titolo
concessorio si fosse già formato quantomeno per facta
concludentia. ( cfr. istanza del 14.2.2005). Dinanzi al difensore
civico, le parti sono state convocate e nel verbale del 15.2.2006 sono
stati assegnati trenta gg. all’amministrazione comunale per
definire la pratica.
Il conseguente provvedimento del Comune non ha quindi natura
di atto di autoannullamento, ma di atto di diniego.
Appare invece fondato ed assorbente il motivo con il quale si deduce la
violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento delle domande, in quanto prima della
emanazione del provvedimento sfavorevole, l’amministrazione
non ha comunicato ai ricorrenti i motivi ostativi
all’accoglimento delle istanze.
L’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n.
15 dispone: 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 2. La comunicazione
di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento
di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.
La circostanza della mancata comunicazione prevista dalla norma
richiamata risulta contestata dalla difesa
dell’amministrazione comunale, la quale obietta che la
formalità sarebbe stata sostanzialmente rispettata per
effetto delle dichiarazioni rese dal proprio rappresentante nel corso
della riunione dinanzi al difensore civico, nelle quali sarebbero state
esplicitate le ragioni del preavvisato diniego.
Tale tesi non merita favorevole considerazione, atteso che nelle
dichiarazioni rese a verbale in quella sede non è
possibile ravvisare un equipollente dell’avviso di cui
all’art. 10 bis legge 241/90. Invero, oltre alla mancanza
della formale comunicazione dei motivi ostativi ,la dichiarazione non
promana, come richiede la norma, dall’organo competente alla
adozione del provvedimento finale, ovvero dal responsabile del
procedimento. Inoltre non sono stati assegnati alla parte i termini per
i presentare per iscritto le osservazioni di parte,
eventualmente corredate da documenti. Conseguentemente il provvedimento
finale non contiene nella parte motivazionale le ragioni del mancato
accoglimento delle osservazioni, e l’iter seguito non
può identificarsi in quello prescritto dalla citata norma
perocedimentale.
Il ricorso va in definitiva accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato, e salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione.
Vi sono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla il provvedimento dirigente UTC di Acerra n.
2275 del 14.3.2006, di diniego richiesta di permesso di costruire,
salvo gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9
novembre 2006.
Il Presidente- dott. Antonio Onorato
Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo
Urbanistica. Diniego permesso di costruire
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