Cass. Sez. III sent.6441 del 21 febbraio 2006 (c.c. 24 gennaio 2006)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Serra
Rifiuti- Confisca terreno adibito a discarica
Il proprietario di un’area occupata da una discarica abusiva può subirne la
confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato, per cui, in caso
contrario, egli ha solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall’articolo 17
D.Lv. 22-1997 al fine di realizzare la bonifica ed il ripristino ambientale del
sito; ne deriva che, in caso di comproprietà dell’area, i comproprietari sono
soggetti alla confisca solo se sono responsabili, quanto meno a titolo di
concorso, del reato di discarica abusiva
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 22 ottobre 2002 del Tribunale di Cagliari, sez. distacc. di Sanluri, Giuseppe Atzeni fu condannato alle pene ritenute di giustizia perchè riconosciuto colpevole del reato di gestione di discarica abusiva di cui all'art. 51 co. 3 D.L.vo 22/97; con la sentenza fu anche ordinata la confisca del terreno adibito a discarica.
Divenuta irrevocabile tale sentenza, Rosangela Serra, moglie dell'Atzeni, asserendo di essere comproprietaria al 50% del terreno in questione, con istanza diretta al giudice dell'esecuzione del suddetto Tribunale chiese l'annullamento della disposizione di confisca e la conseguente restituzione del terreno stesso a se medesima. Con ordinanza del 6 maggio 2005 il suddetto Giudice rigettò l'istanza.
Avverso tale provvedimento ha proposte ricorso per cassazione il difensore della Serra. Fissato il processo per la trattazione in camera di consiglio, il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità.
II ricorrente censura la decisione sotto i profili della violazione degli artt. 240 cp, 51 co. 3 D.L.vo 22/97 e 27 Cost. (primo motivo) nonché della manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo), in quanto nel caso in esame non poteva essere disposta la confisca del terreno, "lesiva del diritto di comproprietà di un terzo rimasto del tutto estraneo all’accertamento penale e al reato". II ricorso è fondato, perchè la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposta dal giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51 co. 3 cp D.L.vo 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e potendo essere bonificata dai residui inquinanti (Sez. III, 26 febbraio 2002 n. 7430, rv. 221384). Non sono pertanto condivisibili i rilievi addotti dal Proc. Gen. a sostegno della richiesta di inammissibilità. Non è, innanzi tutto, esatto che "nel ricorso non si delinea nemmeno in tesi l'argomento dell'estraneità della Serra rispetto alla commissione del reato commesso dal coniuge", in quanto la detta estraneità costituisce l'argomento-base di entrambi i motivi di ricorso. Non del tutto pertinente è, poi, il richiamo all'ord. C.Cost. 78/2001 che, in riferimento a diversa ipotesi di confisca obbligatoria, ha fornito una interpretazione della nozione di persone estranea al reato nel senso di colui che "possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorso in difetto di vigilanza". Tale interpretazione riproduce in sostanza il disposto dell'art. 301 DPR 43/73, in base al quale "si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza"; invece l'art. 51 co. 3 D.L.vo 22/ 97 sancisce l’obbligo della confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva "se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato". La diversità delle due norme è evidente: il ribaltamento della previsione di confisca (nel primo caso del mezzo anche se appartenente a persona estranea; nel secondo solo se di proprietà dell'autore o del compartecipe) chiarisce che, relativamente all'ipotesi di suolo adibito a discarica, la confisca del terreno di proprietà del terzo rimasto estraneo è eccezionale e cioè prevista solo per 1'ipotesi che il terzo possa essere ritenuto compartecipe. In questa ottica, deve, quindi, essere ritenuto principio ineludibile (già affermato nella citata sent. di questa stessa Sez. della C.S.) che il proprietario di un'area occupata da una discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato, per cui, in caso contrario, egli ha solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall’art.17 del D.L.vo 22/97 al fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del sito; ne deriva che, in caso di comproprietà dell’area, i comproprietari sono soggetti alla confisca dell'area solo se sono responsabili, quanto meno a titolo di concorso, nel reato di discarica abusiva.
L'ordinanza impugnata ha individuato esattamente la funzione della confisca di cui si discute nell'esigenza di evitare che 1'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale 1'ha già utilizzata come strumento del reato; altrettanto esattamente, in questa ottica, il primo Giudice ha osservato che restituire il bene al titolare della comproprietà indivisa dell'area rimasto estraneo "realizzerebbe esattamente il pericolo che il legislatore ha inteso evitare, dal momento che 1'ordinanza di restituzione consentirebbe anche al comproprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, e ciò in violazione della citata disposizione dell'art. 51 D.L.vo 22/97 con evidente elusione della ratio della norma stessa. Tuttavia, risulta evidente che il diritto del terzo, che risulti estraneo al reato non può essere sacrificato, essendo oltre tutto non incompatibile con il bene protetto dalla norma; infatti, è ben possibile, come pure osservato dal primo giudice, che l'area di cui si discute sia divisa, di guisa che la quota dell'estraneo al reato possa essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre. Alla conclusione in tal senso avrebbe dovuto pervenire il giudicante che, invece, ha rigettato l'istanza di restituzione sulla base del rilievo che nel caso in esame l'inerzia del comproprietario "nel procurarsi la restituzione della sua sola quota di comproprietà appare una forma di aggiramento dell'obbligo di confisca della quota del marito". Trattasi di affermazione arbitraria, perché meramente assertiva e pertanto manifestamente illogica, in quanto nel caso in esame doveva essere rilevato il difetto assoluto della prova della partecipazione al reato del comproprietario; su tale base va, in questa sede, affermata l’illegittimità della confisca della quota di spettanza della comproprietaria. Conseguentemente, deve concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo tenuto ferma la confisca della quota di proprietà della ricorrente in violazione di legge e con motivazione manifestamente illogica, va annullata in parte de qua; deve trattarsi di annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. l) cpp, potendo la relativa disposizione essere data direttamente da questa Corte.