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Cass. Sez. III sent.6330 del 17 febbraio 2006 (ud. 20 gennaio 2006)
Pres. Papadia Est. Postiglione Imp. Licciardello
Rifiuti- Incendio rifiuti speciali

L’incendio di rifiuti speciali è attività di smaltimento illegittima se avviene all’aperto e senza alcuna precauzione. La conseguente emissione di fumi può configurare la violazione dell’articolo 674 c.p.

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con sentenza 11 novembre 2003, condannava Licciardello Carmelo Benito, responsabile di uno stabilimento, alla pena di euro 2000 di ammenda per due reati riuniti nel vincolo della continuazione (art. 51, D.L.vo 22/97 e 674 C.P.), accertati l’1 agosto 2001.

Il Tribunale fondava la penale responsabilità sui seguenti elementi:

a) due sopralluoghi eseguiti nello stesso giorno dai Carabinieri presso l'area di ubicazione della ditta dell'imputato, ove venivano rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto;

b) l'assenza di autorizzazione, come confermato al dibattimento dagli agenti accertatori.

Ritenevano i giudici di merito che era da escludere la mera accidentalità del fatto, perché il Licciardello era presente al momento del primo sopralluogo, senza provvedere ad eliminare la condotta (po­listirolo in fiamme) come accertato alle ore 18,30 dello stesso giorno.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il deposito di materiali costituenti rifiuti propri nell'area di pertinenza della propria ditta non costituisce reato ex art. 51 l. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. non era configurabile mancando un pericolo per la incolumità pubblica.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III, 13808/01) il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/47.

Nel caso in esame trattavasi di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo.

L'incendio di rifiuti speciali è un'attività di smaltimento illegittima, se avviene all'aperto e senza alcuna precauzione, come nel caso in esame.

L’emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l'intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi.

Le censure del ricorrente sulla carenza dell'elemento soggettivo sono oltre che generiche, infondate perchè sul punto esiste congrua e corretta motivazione nella sentenza impugnata.