Cass. Sez. III n. 26479 del 9 luglio 2007 (Up. 14 marzo 2007)
Pres. Onorato Est. Onorato Ric. Magni
Rifiuti. Reato di omessa bonifica (natura del reato e rapporti tra vecchia e nuova disciplina)

1.Nonostante il secondo comma dell'art. 17 D.Lv. 22-97 obblighi agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento "anche in maniera accidentale", tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo (secondo il decimo comma dello stesso art. 17 è un onere reale del sito inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono nella titolarità del diritto reale sul sito), ma non è sanzionato penalmente dall'art. 51 bis se non nei casi in cui l'inquinamento è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere nelle fattispecie contravvenzionali dall'essenziale profilo psicologico imposto dall'art. 42, comma 4, c.p.. Ora, invece, l'art. 242 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che ha sostituito l'art. 17, rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del "responsabile", senza menzionare più l'inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche (quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di aggravamento. In altri termini una lettura costituzionalmente orientata dell' art. 51 bis impone che sia l'inquinamento nel senso anzidetto, sia l'omessa bonifica siano coperti dal principio di colpevolezza penale desumibile dall'art. 27, comma, 1 della Carta fondamentale.
2.Il reato contemplato dall’art. 51bis D.Lv. 22-97 è stato abrogato e riformulato dall'art. 257 D.Lgs. 152

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 28 marzo 2006 la corte d’appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 3 dicembre 2004 dal locale tribunale, che aveva dichiarato Riccardo Magni colpevole del reato di cui all’art. 51 bis D.Lgs. 22/197, perché - quale legale rappresentante della “Autodemolizioni Forlanini s.a.s. di Magni Riccardo & C” aveva cagionato l’inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento da rifiuti pericolosi, non provvedendo alla bonifica del sito dello stabilimento sociale, imposta con l’ordinanza sindacale del 18 maggio 2000 (fatto protratto oltre il 17 giugno 2003, data in cui era stata accertato il solo sgombero dei rifiuti).

Per l’effetto il Magni veniva condannato, in concorso con le attenuanti generiche, alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 8.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla esecuzione della bonifica entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

In particolare, la corte territoriale, prendendo in considerazione le censure formulate dall’imputato appellante, ha osservato che:

a) la personale responsabilità del reato doveva attribuirsi al legale rappresentante dell’impresa di autodemolizione, che era anche destinatario dell’ordinanza sindacale, e non al padre del medesimo Armidoro Ardenaschi, indicato come gestore di fatto dell’impresa, posto che costui non risultava destinatario di alcuna delega formale da parte del Magni;

b) l’inquinamento per mezzo di rifiuti pericolosi configura una fattispecie autonoma di reato, e non una circostanza aggravante, atteso che la norma dell’art. 51 bis ripete la struttura delle norme di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 51 D.Lgs. 22/1997, la quale riflette il fatto che la illecita gestione o la mancata bonifica di inquinamento per rifiuti pericolosi può ricorrere senza che vi sia illecita gestione o mancata bonifica da inquinamento per rifiuti non pericolosi.

2 - Il Magni ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi a sostegno. In particolare denuncia:

2.1 - inosservanza o erronea applicazione degli astt. 17 e 51 bis D.Lgs. 22/1997, in relazione agli artt. 40, 42 e 43 c.p., nonché manifesta illogicità di motivazione sul punto.

Sostiene che la norma incriminatrice di cui trattasi punisce solo chi cagiona l’inquinamento e non provvede alla conseguente bonifica del sito, sicché è impropria la considerazione relativa al soggetto destinatario dell’ordinanza sindacale, ed è illegittima e immotivata la condanna di chi - come il Magni - non ha mai gestito l’impresa di autodemolizione;

2.2 - ancora inosservanza o erronea applicazione dell’art. 51 bis, anche in relazione agli artt. 62 bis, 63 e 69 c.p,, nonché manifesta illogicità di motivazione sul punto.

Sostiene che la previsione di una pena più grave per l’inquinamento da rifiuti pericolosi configura una circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 63, comma 3, c.p., e non una fattispecie autonoma di reato, sicché doveva farsi luogo al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

 

Motivi della decisione

3 - Per una migliore comprensione della fattispecie, occorre preliminarmente chiarire che il presente processo penale è iniziato perché il comune di Milano, per mezzo de! suo assessore all’ambiente, essendo venuto a conoscenza dai tecnici dell’ASL milanese, che un’area sita in via Forlanini n. 25 a Milano, gestita dalla s.a.s. Autodemolizioni Forlanini con un’autorizzazione ex ad. 28 D.Lgs. 22/1997 ormai scaduta, superava i limiti di inquinamento legislativamente previsti, con ordinanza del 18 maggio 2000, emessa a norma dell’art. 17, comma 3, dello stesso D.Lgs. 22/1997, aveva diffidato il responsabile dell’inquinamento ad avviare la procedura di bonifica prevista dal comma 2 dello stesso art. 17, in particolare elaborando un piano di caratterizzazione del sito (cioè una descrizione dettagliata del sito stesso, delle sue componenti ambientali e delle attività svolte, con presentazione di un piano di indagine per definire il tipo, il grado e l’estensione dell’inquinamento) nonché un progetto preliminare di bonifica.

La società non aveva adeguatamente ottemperato all’ordinanza e neppure aveva provveduto a una compiuta bonifica del sito inquinato.

Nel corso del processo veniva disposta una perizia specialistica, la quale accertava che l’inquinamento: a) era derivato dall’attività di autodemolizione irregolarmente esercitata dalla società sino ad epoca antecedente e prossima al giugno 2003; b) pur essendo ancora superficiale, aveva superato i limiti di accettabilità stabiliti dall’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 in relazione all’allegato 1 dell’apposito decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 (v. per tutto ciò la dettagliata sentenza del tribunale monocratico di Milano).

4 - In linea di diritto, giova altresì precisare che l’ordinanza comunale di diffida emessa ai sensi del citato terzo comma dell’art. 17 differisce essenzialmente dall’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti prevista dall’art. 14 dello stesso D.Lgs. 22/1997.

La seconda, infatti, presuppone il semplice abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo; ha per oggetto la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché il ripristino dello stato del luogo; ed è assistita dalla sanzione penale dell’arresto stabilita dall’art. 50, comma 2, D.Lgs. 22/1997.

La. prima ordinanza invece presuppone una situazione più grave, consistente nell’inquinamento da rifiuti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall’art. 17 (appunto il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471); ha per oggetto la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato secondo le sequenze procedimentali fissate nel secondo comma dello stesso art. 17; e la sua inottemperanza è sanzionata dall’art. 51 bis con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

Più precisamente la norma di cui all’art. 51 bis punisce chiunque cagiona un inquinamento, o un pericolo concreto e attuale di inquinamento, superiore ai predetti limiti di accettabilità, se non provvede alla bonifica imposta e disciplinata dall’art. 17.

Secondo le principali ricostruzioni dommatiche formulate al riguardo si tratterebbe alternativamente: a) di un reato omissivo, in cui la condotta incriminata è la omessa bonifica, e il presupposto - come tale esterno alla fattispecie penale e al principio di colpevolezza - è l’inquinamento o il pericolo di inquinamento nel senso anzidetto; b) di un reato a condotta mista, che si consuma con la condotta positiva consistente nel cagionare l’inquinamento nel senso anzidetto e con la condotta omissiva consistente nel non ottemperare all’obbligo di bonifica; c) di un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, nel quale l’evento incriminato è l’inquinamento o il pericolo concreto dell’inquinamento nel senso anzidetto, cagionato da una qualsiasi condotta dolosa o colposa, la cui punizione è però subordinata alla omessa bonifica (configurata come condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo).

Tralasciandosi in questa sede l’analisi degli inconvenienti cui vanno incontro le prime due tesi, deve condividersi la ricostruzione dommatica di cui alla lettera c), perché più rispondente al tenore letterale dell’art. 51 bis, e quindi al principio di tipicità e determinatezza penale, nonché all’imprescindibile principio di colpevolezza (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, n. 9794 del 29 novembre 2006, Montigiani; mentre non può condividersi Cass. Sez. III, n. 1783 del 28 aprile 2000, Pinuti, rv. 216585, che abbraccia la tesi sub a), giustamente criticata in dottrina).

Va sottolineato che, nonostante che il secondo comma dell’art. 17 obblighi agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento nel senso anzidetto “anche in maniera accidentale”, tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo (secondo il decimo comma dello stesso art. 17 è un onere reale del sito inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono nella titolarità del diritto reale sul sito), ma non è sanzionato penalmente dall’art. 51 bis se non nei casi in cui l’inquinamento è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere nelle fattispecie contravvenzionali dall’essenziale profilo psicologico imposto dall’art. 42, comma 4, c.p.. Ora, invece, l’art. 242 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che ha sostituito l’art. 17, rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del “responsabile”, senza menzionare più l’inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche (quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di aggravamento.

4.1 - La ricostruzione dommatica della contravvenzione di cui all’art. 51 bis come reato di evento a condotta libera, sottoposto alla condizione obiettiva di punibilità della mancata bonifica, richiede però una precisazione. Non può che trattarsi di una condizione di punibilità c.d. intrinseca, giacché il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della bonifica non fa che aggravare quella offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, che era stata già perpetrata dalla condotta di inquinamento.

A differenza delle condizioni di punibilità estrinseche o proprie, che - proprio perché estranee al divieto penale - sono sottratte alla regola della rimproverabilità desumibile dall’art. 27, comma 1, Cost. e, a norma dell’art. 44 c.p., rendono punibile la condotta incriminata anche se non sono volute dall’agente, le condizioni intrinseche (o improprie) - proprio perché incidono sul bene tutelato - devono essere coperte dal principio di colpevolezza, sicché finiscono per mascherare veri e propri elementi costitutivi del reato, imputabili all’agente almeno a titolo di colpa. (Per un utilizzo analogo della condizione intrinseca di punibilità in materia di contravvenzioni alla sicurezza e all’igiene del lavoro v. Cass. Sez. III, n. 14777 del 22 gennaio 2004, Ranieri, rv. 228467).

In altri termini, concludendo sul punto, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 51 bis impone che sia l’inquinamento nel senso anzidetto, sia l’omessa bonifica siano coperti dal principio di colpevolezza penale desumibile dall’art. 27, comma 1 della Carta fondamentale.

Non occorre aggiungere che una ovvia conseguenza di questa impostazione è che il termine di prescrizione della contravvenzione di cui trattasi inizia a decorre, ai sensi dell’art. 158, comma 2, c.p., solo dalla data in cui si è perfezionato il risultato della mancata bonifica del sito secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997.

5 - Alla luce di questi principi non può censurarsi il giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato contestato.

Come già accennato, infatti, è pacifico che l’inquinamento di cui si discute ha superato i limiti accettabilità stabiliti dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997 in relazione all’allegato 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, ed è stato cagionato non in maniera accidentale, ma dall’attività di autodemolizione esercitata dalla società Forlanini senza il rispetto delle norme di tutela ambientale.

Altrettanto pacifico è che la società non ha ottemperato in modo adeguato e tempestivo agli obblighi di bonifica che ne conseguivano.

Quanto alla responsabilità personale di Riccardo Magni, essa deriva dal fatto che egli era l’amministratore e il legale rappresentante della società, come tale destinatario degli obblighi imposti dai ripetuti artt. 17 e 51 bis, e che, per liberarsi dalla sua responsabilità, non ha adeguatamente provato di aver totalmente delegato la gestione sociale al padre, conferendogli i relativi poteri decisionali e finanziari. Anche l’ordinanza comunale di diffida ai sensi del terzo comma dell’art. 17 fu emessa nei suoi confronti proprio in quanto ritenuto responsabile dell’inquinamento.

Quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente i giudici di merito hanno escluso il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e l’asserita circostanza aggravante contemplata dalla norma per l’inquinamento provocato da rifiuti pericolosi: e ciò sull’esplicito presupposto che si tratta di reato autonomo e non di reato circostanziato.

Sul tema la dottrina è divisa, mancando indizi testuali sicuri della volontà legislativa di configurare la fattispecie di inquinamento da rifiuti pericolosi come reato autonomo o come circostanza aggravante del reato base di inquinamento da rifiuti non pericolosi.

La soluzione preferibile è però quella che configura la fattispecie come reato autonomo, anzitutto perché sarebbe difficilmente giustificabile una configurazione diversa da quella relativa al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, che l’art. 51 dello stesso D.Lgs. 22/1997 differenzia quoad poenam con riferimento ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti non pericolosi, e che la giurisprudenza unanime di questa corte interpreta come ipotesi autonoma di reato e non come ipotesi aggravata di un reato semplice.

In secondo luogo, è legittimo supporre che, proprio per una condotta penale di forte allarme sociale come quella di inquinamento da rifiuti pericolosi, il legislatore abbia voluto sottrarre al bilanciamento discrezionale tra le circostanze, affidato al giudice ex art. 69 c.p., la commisurazione concreta della pena, mettendo così a repentaglio la congruità del trattamento sanzionatorio e l’efficacia generalpreventiva della pena edittale.

6 - Resta solo da precisare d’ufficio che il reato de quo è stato abrogato e riformulato dall’art. 257 D.Lgs. 4.2006 n. 152 in modo più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. (abrogatio sine abolitione).

In particolare, nella disciplina abrogata l’evento dell’inquinamento coincideva - come già detto - col superamento dei livelli di accettabilità stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. 471/1999 o col concreto e attuale pericolo del superamento di tali livelli: mentre nella disciplina sopravvenuta consiste nel superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) definite negli artt. 240 lett. c) e 242 D.Lgs. 152/2006, in relazione all’Allegato 5 della Parte Quarta, che sono più alte dei previgenti livelli di accettabilità.

Questi ultimi invece sostanzialmente coincidono con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nell’art. 240 lett. b) in relazione al predetto Allegato 5, che rilevano solo indirettamente perché, una volta superate, impongono un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifico, in esito al quale, solo se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito (v. la succitata sentenza Montigiani, a cui si rinvia per una più dettagliata motivazione).

Ne deriva che secondo la fattispecie vigente l’evento del reato è diverso sotto un duplice profilo: a) perché è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento, e non come pericolo di inquinamento: b) perché l’inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle CSC c quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 471/1999.

In altri termini, l’inquinamento che perfeziona il reato di cui all’art. 257 D.Lgs. 152/2006 è più grave dell’inquinamento che perfezionava il reato di cui all’art. 51 bis D.Lgs. 22/1997.

Nel caso di specie, però, l’imputato non ha mai contestato che i valori di concentrazione accertati non superassero anche le CSR definite dal D.Lgs. 152/2006; e infatti quelli indicati dal perito e analiticamente riportati nella sentenza di primo grado sono di gran lunga superiori anche alle contaminazioni tollerate dalla normativa sopravvenuta (in particolare relativamente allo zinco, al pirene, al benzo antracene, al benzo fluorantene, etc.).

Ne deriva che, secondo il principio c.d. di doppia punibilità, il fatto contestato al Magni configurava il reato non sole secondo la norma dell’art. 51 bis D.Lgs. 22/1997, ma anche secondo la norma più favorevole dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006: sicché anche sotto questo profilo il giudizio di responsabilità non può essere censurato.

7 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.