Cass. Sez. III n. 44837 del 30 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Aprea
Rifiuti. Trasporto e confisca del mezzo

In tema di gestione di rifiuti, a seguito della condanna per il reato di trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione non è applicabile lo confisca dei mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei al reato a condizione che nei loro confronti non si individui lo violazione di obblighi di diligenza e che siano pertanto in buona fede, intesa, quest\'ultima, come assenza di condizioni che rendano probabile a loro carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata lo possibilità dell\'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha affermato la colpevolezza di Aprea Giovanni in ordine a reato di cui all’art. 51, comma primo, del D.L.vo n. 22/97, ascrittogli per avere effettuato il trasporto mediante un autocarro e lo smaltimento di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione.
Secondo quanto accertato in punto di fatto dal giudice di merito l’Aprea venne sorpreso da organi della polizia giudiziaria mentre sversava rifiuti speciali trasportati con l’autocarro tg. NA 302499 in un terreno di proprietà di tale Buonuomo Catello, già adibito a discarica abusiva.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p..

Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce l’eccessività della pena inflitta, in quanto non contenuta nel minimo edittale.
Con il secondo mezzo di annullamento denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 240 c.p. e 53 del D.L.vo n. 22/97.
Si deduce che nel caso in esame non poteva essere disposta la confisca del mezzo adoperato per il trasporto dei rifiuti, anche se prevista come obbligatoria dal citato art. 53 del D.L.vo n. 22/97, in quanto detto automezzo apparteneva ad un soggetto estraneo al reato, tale Romito Catello, tanto vero che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto la restituzione dell’automezzo in favore del citato avente diritto.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di gravame è inammissibile, in quanto costituisce una censura esclusivamente di merito avverso la determinazione della pena inflitta dal tribunale; determinazione, peraltro, correttamente motivata in applicazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p..
E’, invece, fondato il secondo motivo di gravame.
E’ noto che secondo il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale in varie pronunce (sent. 229/74; 2/87; 1/97; 78/2001) relative ad ipotesi di confisca obbligatoria, al di fuori dei casi in il cui possesso della cosa si configuri di per sé quale fatto illecito in senso assoluto (art. 240, comma secondo n. 2 c.p.), sicché la cosa legittimamente debba essere confiscata presso chiunque la detenga, in ogni altro caso l’art. 27, comma primo, della Costituzione, non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l’autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto.
Peraltro, tale principio di diritto è stato già fatto proprio da questa Suprema Corte in una pronuncia riferentesi specificamente all’ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo adoperato per il trasporto illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 22/97.
E’ stato, infatti, precisato da questa Corte che “In tema di gestione di rifiuti, a seguito della condanna per il reato di trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è applicabile la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei al reato a condizione che nei loro confronti non si individui la violazione di obblighi di diligenza e che siano pertanto in buona fede, intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che rendano probabile a loro carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa e senza che esistono collegamenti diretti o indiretti, ancorché non punibili con la consumazione del reato.” (sez. III, 200433281, Datola, RV 229010). Orbene, nel caso in esame, emerge dal provvedimento di dissequestro dell’autocarro disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata che detto automezzo risultava intestato a persona diversa dall’imputato.
Deve, pertanto, essere disposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca con rinvio al giudice di merito per l’accertamento della effettiva appartenenza dell’automezzo a persona estranea alla commissione del reato nei sensi precisati nel citato precedente di questa Suprema Corte.
Il ricorso va rigettato nel resto.