Cass. Sez. III n. 22248 del 27 maggio 2016 (Ud 22 mar 2016)
Pres. Fiale Est. Di Stasi Ric. Rocco ed altro
Rifiuti. Abbandono quale reato istantaneo con effetti permanenti
La natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti, che presuppone una volontà esclusivamente dismíssiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento
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