Cass. Sez. III n. 38950 del 7 agosto 2017 (Ud 28 giu 2017)
Presidente:Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: Roncada
Rifiuti.Accertamento del sottoprodotto

La natura di sottoprodotto di una sostanza non è accertabile tramite prova testimoniale



RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 21/5/2014, il Tribunale di Foggia aveva affermato la responsabilità penale di Stefano RONCADA per il reato di cui all’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06 relativamente al rinvenimento, in un capannone della società “BETON COSTRUZIONI s.r.l.”, di un materiale di colore giallastro ed in un area confinante, appartenente ad altra società, di cumuli di materiali di varia natura, in parte provenienti dall’attività della società BETON s.r.l. (acc. In Manfredonia, 14/12/2011).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe dato per scontata, senza alcuna verifica in tal senso, la sua posizione di legale rappresentante della società, non tenendo peraltro conto del fatto che, sulla base delle testimonianze acquisite, sarebbe emerso che parte del materiale era stato depositato da soggetti diversi.
Aggiunge che la Corte del merito non avrebbe tenuto conto della natura di sottoprodotto dei materiali rinvenuti, dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 184-bis d.lgs. 152\06 sempre in ragione del fatto che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la natura di sottoprodotto dei materiali rinvenuti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni di seguito specificate.
La Corte territoriale, con una decisione che si caratterizza per l’estrema laconicità, ha confermato la sentenza del primo giudice che riguardava due ipotesi di discarica abusiva, come risulta dai riferimenti, contenuti in epigrafe, all’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06, mancando anche la riproduzione delle imputazioni.
La sussistenza della discarica viene affermata sulla generica indicazione della quantità complessiva dei rifiuti, del loro accumulo indifferenziato e sull’assenza di prova del loro successivo reimpiego  e nulla più.
Né è di ausilio la sentenza di primo grado, ove si fa riferimento, dapprima, ad un deposito incontrollato di rifiuti e, successivamente, di rifiuti in stato di “abbandono”, escludendo, poi, che risultasse dimostrata la successiva riutilizzazione.

2. Le due decisioni conformi, dunque, non consentono in alcun modo di comprendere quale sia il percorso logico che ha condotto a ritenere sussistente il reato di  discarica abusiva, le cui caratteristiche sono state diffusamente descritte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ben distinguendole da quelle, diverse, di mero abbandono.
L’atto di appello, seppure con argomenti sinteticamente esposti, aveva investito il giudici del gravame della questione concernente la riconducibilità di tutti i rifiuti presenti nell’area limitrofa all’impresa del ricorrente e della natura di sottoprodotto dei materiali rinvenuti.

3. Ciò posto, va detto che dalla definizione fornita dalla legge emerge chiaramente, come questa Corte ha più volte osservato, che il legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti. Inoltre, trattandosi, in tali casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Busè, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504).
E’ del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, come si sostiene in ricorso, atteso che l’art. 184-bis d.lgs. 152\06 richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e sopratutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.    
Dunque il semplice riferimento al reimpiego o alla possibilità di un reimpiego da parte del testimone, come avvenuto nel caso di specie, ancorché accompagnato da specificazioni sollecitate nel corso dell’esame, come rilevato in ricorso, non può ritenersi sufficiente ad assolvere al rigoroso onere probatorio richiesto dalla disciplina di settore.

4. Nondimeno, seppure la sentenza impugnata, nella sua laconicità, ha colto nel segno nel ritenere non dimostrata la natura di sottoprodotto dei materiali rinvenuti, ha comunque lasciato del tutto privo di risposta l’ulteriore motivo di appello concernente la riconducibilità di tutti i rifiuti alla società dell’imputato, circostanza certamente significativa a fronte della imputazione contestata, atteso che, pur risultando comprovata la presenza di rifiuti certamente provenienti da quell’insediamento, la eventuale presenza anche di rifiuti provenienti da terzi meritava, in ogni caso, di essere considerata.
Tale sollecitazione contenuta nell’atto di appello avrebbe dovuto comunque indurre, dopo aver verificato la veridicità della circostanza addotta, ad ulteriori riflessioni sulle concrete modalità della condotta contestata e sulla possibilità di una sua collocazione nella fattispecie astratta delineata dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06, che la negazione della natura di rifiuto dei materiali rinvenuti e della loro utilizzazione come sottoprodotti effettuata dalla difesa implicitamente richiedeva.

5. Deve però rilevarsi che, da tempo, risulta maturato il termine massimo di prescrizione del reato.
Avuto infatti riguardo alla data di accertamento del reato e considerati anche i periodi di sospensione dei termini (14 giorni, dal 7/5/2014 al 21/5/2014) i reati risultano prescritti il 14/12/2016.

6. Da ciò consegue che deve dichiararsi immediatamente la estinzione del reato in applicazione di quanto disposto dall'articolo 129 cod. proc. pen.,  considerando che un eventuale annullamento con rinvio determinerebbe comunque per il giudice del merito l'obbligo di dichiarare la prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 28.6.2017