Cass. Sez. III n. 11350 del 18 marzo 2015 (Ud 10 feb 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Ungaro
Caccia e animali. Mezzi vietati ed uso delle mani
Per l'individuazione dei mezzi con cui è vietata la caccia cui fa riferimento l'art. 30 lett. h) l.157\92 deve necessariamente farsi riferimento al disposto dell'art. 13 della legge medesima, che fornisce tassativa indicazione dei soli mezzi consentiti per l'attività venatoria: il fucile (avente determinate caratteristiche), l'arco ed il falco; tutti gli altri, non essendo "esplicitamente ammessi" da tale norma, sono vietati, ai sensi del comma 5 della stessa. Quindi anche l'uso delle mani, e cioè l'«adprehensio» fisica dei volatili da parte dell'agente, deve ritenersi proibito. Del resto la tutela della fauna selvatica, cui è finalizzata la legge sulla caccia, si realizza attraverso la più ampia protezione possibile degli uccelli, qualunque siano le modalità di cattura o abbattimento di essi, purché non previste, e quindi ulteriori rispetto a quelle dalla norma espressamente ammesse
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