 Cass. Sez. III n. 22021 del 9 giugno 2010 (Cc. 13 apr. 2010)
Cass. Sez. III n. 22021 del 9 giugno 2010 (Cc. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. PM in proc. Pesce ed altri
Rifiuti. Acque di emodialisi
Le acque di emodialisi sono rifiuti pericolosi in base al disposto del DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tutt’ora in vigore come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art. 256 Co. 6 del D.L.vo 152/06.
UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 573
REG. GENERALE N. 41062/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI  ONORATO                              Presidente
 Dott. ALFREDO TERESI                                  Consigliere
 Dott. CLAUDIA SQUASSONI                            Consigliere
 Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI              Consigliere
Dott. GIULIO SARNO Rel. Consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
 1) PESCE VINCENZO N. IL 00/00/0000 * C/
 2) MIGLIOZZI CAROLINA N. IL 00/00/0000 * C/
 - avverso l'ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  30/09/2009
 - sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott . GIULIO SARNO;
 - sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo che ha concluso  per  l'annullamento con rinvio.
 Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, premesso  che:
 - nell'ambito di indagini riguardanti la gestione da parte della società  Aragona  servizi di cui Pesce era rappresentante legale, di differenti tipologie  di  rifiuto, erano emerse una serie di condotte illecite consistenti, tra  l'altro,  nella raccolta e nel trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza  del  prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato di essi sul terreno  ovvero,  previa diluizione con acqua, mediante emissione non autorizzata in  condotte  fognarie; nella raccolta e nel trasporto senza autorizzazioni di fanghi  termali  esausti e nella successiva attribuzione nei FIR e negli allegati  certificati di  analisi di un codice CER falso in modo da poter conferire tali rifiuti  anche  presso impianti non autorizzati; nella raccolta e trasporto di rifiuti  pericolosi di acque da emodialisi senza alcuna autorizzazione, con  successiva  attribuzione di un codice CER per una tipologia di rifiuto non  pericoloso e ciò  al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non  autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito;
 - i produttori di rifiuti che si avvalevano del servizio dell'Aragona  erano  esercizi commerciali, stabilimenti termali e la ASL NA 2;
 - nell'ambito della suddetta indagine erano stati ipotizzati i delitti  di cui  agli articoli 416 c.p., 260 D. L.vo n.152/06, nonché 640 cpv e la  contravvenzione di cui all'articolo 258 D. L.vo n.152/06 con riferimento  alla  formazione di FIR recanti indicazioni mendaci per il trasporto e lo  smaltimento  delle acque di emodialisi;
- per tali reati i  ricorrenti  risultano attinti unitamente ad altri indagati da misura cautelare degli  arresti  domiciliari confermata dal tribunale del riesame;
 - successivamente, tuttavia, lo stesso tribunale del riesame,  pronunciandosi sul  decreto di sequestro preventivo, annullava quest'ultimo per le  fattispecie  relative alla truffa ai danni dello Stato ed alla falsa compilazione del  FIR  ritenendo tra l'altro che le acque di emodialisi non potessero essere  annoverate  tra i rifiuti pericolosi;
 - avverso tale ultimo provvedimento pende ricorso per cassazione;
 - successivamente, il tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'appello  proposto  nell'interesse di Pesce e Migliozzi i quali avevano vista rigettata la  richiesta  di revoca e/o di sostituzione delle misure cautelaci in atto nei loro  confronti,  annullava l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli  limitatamente al  capo concernente il reato di cui all'art. 640 cpv cp sostituendo per  l'effetto  la misura in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla PG;
 - propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo  la  violazione dell'articolo 125 cpp in relazione agli articoli 640 cpv  c.p., 184  dLvo 152/06, 2 d.p.r. 254/03. Sostiene al riguardo il procuratore  ricorrente che  il giudice del riesame abbia in primo luogo violato il principio del  giudicato  cautelare non essendo intervenuto per stessa ammissione del tribunale un   novum fattuale o probatorio rispetto alla pronuncia del riesame in  tema di  libertà personale. Inoltre ritiene sussistere violazione di legge avendo  il  tribunale stesso escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo  640  capoverso c.p. erroneamente affermando che le acque di emodialisi non  potessero  essere annoverate nella categoria dei rifiuti pericolosi.
 Motivi della decisione 
 Il ricorso è fondato e di conseguenza deve essere annullata con rinvio  l'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate.
 E' anzitutto vero che il tribunale, qualora in sede di riesame abbia  ritenuto  sussistente il fumus di uno dei reati alla base di una misura  custodiale,  nel pronunciarsi sull'appello a seguito di rigetto dell'istanza di  revoca o  sostituzione della misura in atto, possa mutare l'avviso sulla  permanenza del  fumus solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti o comunque non   esaminati nella precedente occasione.
 Il tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha correttamente  applicato il  principio per il reato associativo e per altri reati contestati.
 Ha ritenuto invece di dover mutare orientamento - rispetto a quello  inizialmente  assunto dal riesame - limitatamente al reato di truffa aggravata  limitandosi  sostanzialmente a valorizzare in motivazione il diverso orientamento  espresso  dal medesimo tribunale chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di  sequestro.
 Ora si impongono in proposito alcune considerazioni.
 Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo affermato il principio  secondo cui  le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni   previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale"  riguardo alle  questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza  che una  stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può  essere  riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in  esame.  (Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908).
 Ne discende che evidentemente la sola pronuncia difforme del tribunale  in sede  di riesame del decreto di sequestro non poteva di per se stessa valere a   superare il precedente decisum, fatta salva, ovviamente,  l'ipotesi in cui  l'esclusione del fumus fosse stata in realtà determinata dalla  sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
 In questo caso il tribunale avrebbe avuto l'onere tuttavia di indicare  specificamente gli elementi nuovi sulla base dei quali andava superato  il  precedente decisum.
 Il che, nulla essendo chiarito in proposito nella motivazione, andrà in  via  preliminare accertato in sede di rinvio.
 Nel merito della questione occorre anzitutto rilevare che la fattispecie   dell'art. 640 cpv cod. pen. si articola su una serie di violazioni e non  è  quindi limitata alla gestione delle acque di emodialisi.
 In ogni caso per quanto riguarda queste ultime è effettivamente errata  l'affermazione del tribunale secondo cui le acque dialitiche non possono  essere  ritenute rifiuti pericolosi non provenendo da reparti di malattie  infettive o  situazioni simili.
 Per risolvere la questione è al DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento  recante  disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24  della  legge 31 luglio 2002, n. 179), che occorre evidentemente avere riguardo,  tuttora  in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso  viene fatto  dall'art. 256 co. 6 del DLvo 152/06,
 L'art. 1 comma 5 distingue a proposito dei rifiuti sanitari quelli:
a) non pericolosi;
b) assimilati ai rifiuti urbani;
e) pericolosi non a rischio infettivo;
d) pericolosi a rischio  infettivo;  ecc.
 Il successivo art. 2 comma 1 lett. d) definisce rifiuti sanitari  pericolosi a  rischio infettivo "i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci  18.01.03 e  18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo  nei quali  sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti  ove  soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie  causate da  agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto  legislativo 19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del  presente  regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a  contatto con  qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
 'b) siano contaminati da:
 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita'  tale da  renderlo visibile;
 Ora non vi è dubbio che anche il liquido in questione possa rientrare  nel novero  dei rifiuti pericolosi essendo l'elencazione di cui all'allegato 1  meramente  esemplificativa.
 Ed appare sufficiente al riguardo la presenza delle condizioni indicate  al punto  2b1) potendo rilevare la contaminazione anche in via autonoma come si  rileva  dall'espressione "almeno una delle seguenti caratteristiche" del punto  2), a  prescindere, cioè, dalla contestuale ricorrenza delle condizioni  indicate al  punto 2 a) che attengono, invece, alla provenienza del rifiuto.
 E poiché il punto 2b1) prevede che la presenza di sangue sia da sola  sufficiente  a fare rientrare il liquido in questione tra i rifiuti sanitari  pericolosi a  rischio infettivo, si deve necessariamente concludere che, ove il  liquido stesso  sia contaminato da sangue esso, come afferma il PM ricorrente,  costituisca  senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
 Appare peraltro ovvio che l'accertamento in concreto sul punto, atteso  il  carattere fattuale, non possa che essere devoluto anch'esso al giudice  del  rinvio.
 L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio onde consentire  l'esame  della questione dedotta alla luce dei principi citati.
 PQM
 La Corte Suprema di Cassazione
 Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Pesce Vincenzo e  Migliozzi  Carolina limitatamente alla attenuazione della misura cautelare per il  reato di  truffa con rinvio al tribunale di Napoli.
 Così deciso in Roma il 13.4.2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  9 GIU. 2010
 
                    




