TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2238, del 6 novembre 2013
Sviluppo sostenibile.Impianto fotovoltaico, legittimità ordine di demolizione per aumento superfice radiante

E’ legittimo l’ordine di demolizione per opere relative ad impianto fotovoltaico per aumento della superficie radiante complessiva (mq 828.274) rispetto a quella autorizzata nel progetto ( mq 810.000). La circostanza che il numero dei moduli sia diminuito (da 43.200 a 32.166) è del tutto irrilevante dato che la superficie radiante complessiva risulta aumentata. A ciò deve aggiungersi la realizzazione di un numero di cabine superiori a quelle previste nel progetto con diversa loro ubicazione e, soprattutto, la realizzazione di una cabina all’esterno della recinzione dell’impianto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02238/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Societa' Est Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Berruti, Federico Manili, Federico Massa e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Montello, 13/A;

contro

Comune di Torre Santa Susanna, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107;

per l'annullamento

dell'ordinanza 23 ottobre 2012 n. 70, non notificata, recante ingiunzione di demolizione di alcune opere relative ad un impianto fotovoltaico; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Comune di Torre Santa Susanna 16 gennaio 2013 prot. 669, emesso in riferimento alla Procedura Abilitativa Semplificata prot. 15750 del 19 dicembre 2012; e

per la condanna

dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre Santa Susanna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Giuliano Berruti, Antonio L. Deramo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha ottenuto autorizzazione unica, rilasciatale dal Servizio Industria della Regione Puglia con determinazione 28 agosto 2009 n.505, per la costruzione ex art.12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n.387 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

In data14 marzo 2012, su richiesta della Regione Puglia, il Comune di Torre Santa Susanna ha compiuto un sopralluogo presso l’impianto, riscontrando, rispetto al progetto autorizzato, alcune difformità.

Con ordinanza del 23 ottobre 2012 l’A.C. ha emesso l’epigrafata ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi .

1.1. Avverso tale atto è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:

I. Violazione degli artt.7 e 15 della L.R. 25/2012 – violazione degli artt. 31 e 37 del D.P.R. 380 del 2001 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria e di motivazione;

II. Violazione dell’art.15 della L.R. 25/2012, degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione.

1.2. Con motivi aggiunti depositati in data 5 febbraio 2013, la ricorrente, avendo preso visione integrale dell’ordinanza 23 ottobre 2012 n.70 in data successiva alla notificazione del ricorso, ha proposto le seguenti ulteriori censure:

III. Violazione degli artt. 7 e 15 della L.R. 25/2012 – violazione degli artt.27 e 31 del D.P.R. 380 del 2001- errore nei presupposti di fatto e di diritto.

In data 19 dicembre 2012 la società ha attivato la procedura di P.A.S. ( procedura abilitativa semplificata) in relazione alle variazioni riscontrate in sede di sopralluogo.

Tuttavia, con provvedimento 16 gennaio 2013 il Comune ha interrotto i termini di perfezionamento della PAS in quanto “le modifiche apportate all’impianto, e in particolare le variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi e le variazioni di tracciato dell’elettrodotto costituiscono modifiche sostanziali ai sensi della normativa di settore e in particolare ai sensi della L.R.25/2012 e sono soggette ad autorizzazione unica in variante, inoltre l’impianto non è conforme al piano di fabbricazione comunale e alle previsioni del regolamento di esecuzione del codice della strada sotto il profilo delle distanze dalla strada comunale”.

1.3.Anche avverso tale atto è insorta la ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 22 marzo 2013, deducendo le seguenti ulteriori censure:

IV. Violazione dell’art.5 del d.lgs.28/2011 e dell’art.7 della L.R. 2572012 – violazione del D.M. 10 settembre 2010 (punti 10.1 e 11.5) – errore nei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione.

V. Violazione sotto altro profilo dell’art.5 d.lgs. 28 del 2011 e dell’art. 7 della L.R. 25 del 2012 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Con atto depositato in data 7 marzo 2013 si è costituito in giudizio il Comune di Santa Susanna.

Con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 17 aprile 2013 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 7 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto; può quindi prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa civica.

2.1. Assume carattere dirimente per la controversia l’accertamento dell’ammissibilità della P.A.S. per le modifiche apportate dalla ricorrente all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica autorizzato con determinazione 28 agosto 2009 n.505.

L’art.7 della L.R. 25 cosi stabilisce:

“Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale.

2. Al procedimento per il rilascio dell'AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell'ambito dell'originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, trova applicazione l'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006.

3. Ai soli fini dell'individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all'individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - d'intesa con la Conferenza unificata - degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l'aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei singoli moduli, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, la potenza complessiva, l'altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l'area occupata dall'impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l'altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi avvengano nell'area di ingombro del singolo aerogeneratore. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs.152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

4. Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti variazioni in riduzione.

5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). Le procedure della L.R. 25/2008 si applicano altresì per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.

6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008) e dell'articolo 3 (Denuncie di inizio attività) della L.R. n. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.”.

Tali principi sono stati mutuati dal legislatore regionale dalla norma generale costituita dall’art.5 c.3 del D.lgs. 28/2011, la quale così si esprime:

“. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

2.3. Nella specie la Società Est Italia ha realizzato le seguenti varianti:

-arretramento dell’impianto dalla strada provinciale per il Comune di San Pancrazio Salentino,

- differente numero(8 anziché 7) e diversa ubicazione delle cabine di trasformazione interne all’impianto;

- occupazione di nuove superfici per ospitare le strutture fotovoltaiche;

diversa conformazione del perimetro dell’impianto;

- differente disposizione delle strutture fotovoltaiche relativamente alla superficie occupata, differente altezza della rete di recinzione(2,40 m anziché 2,00m);

-differente dimensione di pannelli fotovoltaici,(7,90 m x 3,26m anziché 7,50m x2,50m),

-realizzazione di una cabina esterna alla recinzione;ubicazione della cabine T0,T4 e T8, nonché di parte della recinzione dell’impianto, a distanza dal confine da una strada comunale inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della strada e del programma di fabbricazione del Comune.

- modifica del tracciato del cavidotto dal campo fino alla connessione RTN.

2.4. Appare quindi evidente come la ricorrente abbia realizzato un aumento della superficie radiante complessiva (mq 828.274) rispetto a quella autorizzata nel progetto ( mq 810.000); la circostanza che il numero dei moduli sia diminuito (da 43.200 a 32.166) è del tutto irrilevante dato che la superficie radiante complessiva risulta aumentata (il progetto approvato riguardava: n. 43.200 x 18,75 =810.000 mq; l’intervento realizzato comprende:32.166 x 25,75= 828.274 mq).

A ciò deve aggiungersi anche la realizzazione di un numero di cabine superiori a quelle previste nel progetto con diversa loro ubicazione e, soprattutto, la realizzazione della cabina contraddistinta con la sigla “T0” all’esterno della recinzione dell’impianto (come si evince inequivocabilmente dal rilievo fotografico allegato al verbale del sopralluogo eseguito il 21.2.2002).

Né, con riferimento a quest’ultima, può assumere rilievo l’assunto, peraltro smentito dal suindicato rilievo fotografico, che la stessa sia posizionata lungo il confine in quanto la linea di recinzione intersecherebbe la cabina in questione, dato che comunque tale cabina risulta posizionata non nell’area di ingombro dell’impianto e quindi difformemente da quanto previsto nel progetto autorizzato.

A ciò aggiungasi che anche le altre cabine T4,T5 e T8 (in disparte la questione della distanza delle stesse dalla strada) sono comunque ubicate in posizione diversa rispetto al progetto.

In ogni caso la non sostanzialità degli interventi risulta nella fattispecie esclusa dalla molteplicità delle difformità realizzate le quali, lungi dal costituire entità separate e singolarmente scorporabili, hanno di fatto comportato un unicum del tutto diverso per perimetro, ingombro planovolumetrico, superficie radiante, tanto da riconoscersi che si è in presenza di modifiche incisive ed estese non sussumibili nell’ipotesi disciplinata dall’art.7 c.3 della L.R.25/2012, la quale esclude che possano ritenersi non sostanziali le variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, delle volumetrie delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti e le opere connesse, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei singoli moduli, la variazione dell’area dell’impianto.

In particolare, l’area occupata dall’intervento ha subito una diversa conformazione e perimetrazione, risultando occupate superfici ulteriori e diverse rispetto a quelle assentite, come risulta espressamente affermato nel provvedimento impugnato con il quale si contesta il differente perimetro della superficie ospitante l’impianto e l’occupazione di nuove superfici per ospitare le strutture fotovoltaiche nella zona a nord ed est.

La circostanza dedotta dalla ricorrente, la quale afferma che la diversa perimetrazione e traslazione sono da ritenersi all’interno dell’area di progetto e quindi irrilevanti, non è convincente perché l’area ora occupata dai moduli era oggetto del diritto della ricorrente ma non era stata utilizzata per l’impianto, sicchè ne è derivata comunque una variazione della perimetrazione e conformazione complessiva dell’impianto, inteso come area occupata dai moduli e dalle opere connesse.

Peraltro, è sufficiente che si verifichi anche una sola delle ipotesi prese in considerazione dalla norma e quindi la realizzazione di una sola ipotesi di variazione sostanziale, rispetto a quelle enucleate dal legislatore, per ritenere l’applicabilità del regime generale disciplinato dall’art.7 c.1 della citata L.R.25/2012.

Le circostanze suindicate sono quindi sufficienti a sorreggere la legittimità degli atti impugnati i quali, a fronte della sostanzialità delle variazioni realizzate dalla ricorrente, assumono carattere di vincolatività e necessarietà.

3. Alla reiezione del ricorso quanto all’azione annullatoria, consegue la reiezione dell’istanza risarcitoria, peraltro formulata in maniera del tutto generica, stante la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi a supporto della stessa.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto, pur sussistendo giustificati motivi (in ragione della novità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)