Cass. Sez. III n. 47082 del 19 dicembre 2007 (Ud 16 nov. 2007)
Pres. Vitalone Est. Sensini Ric. Livoti
Urbanistica. VIolazione di sigilli
Con la decisione in esame, la Corte, pronunciandosi a proposito di un caso di violazione di sigilli aggravata commessa dal custode e relativa ad alcuni manufatti sottoposti a sequestro da parte della polizia giudiziaria, nel disattendere la relativa eccezione di prescrizione, ha affermato il principio secondo cui l’epoca di consumazione del delitto di violazione di sigilli può essere desunta non soltanto da elementi indiziari, ma anche in base a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti.
Pres. Vitalone Est. Sensini Ric. Livoti
Urbanistica. VIolazione di sigilli
Con la decisione in esame, la Corte, pronunciandosi a proposito di un caso di violazione di sigilli aggravata commessa dal custode e relativa ad alcuni manufatti sottoposti a sequestro da parte della polizia giudiziaria, nel disattendere la relativa eccezione di prescrizione, ha affermato il principio secondo cui l’epoca di consumazione del delitto di violazione di sigilli può essere desunta non soltanto da elementi indiziari, ma anche in base a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/11/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02776
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 034826/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LIVOTI MASSIMO, N. IL 11/01/1974;
avverso SENTENZA del 28/06/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 28/6/2007 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Gela il 17/11/2005, con la quale Livoti Massimo era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600,00 di multa siccome colpevole del reato di cui all\'art. 349 c.p., comma 2, per aver violato i sigilli apposti per disposizione di legge dagli ufficiali di P.G. alle opere ed ai manufatti sottoposti a sequestro in data 29/11/1996.
Emergeva in punto di fatto che il prevenuto era stato nominato custode delle opere abusive sequestrate in data 29/11/1996 in un fondo di proprietà dei suoi genitori (formali proprietari), sito in via F/35 di Gela, e che in data 1/10/1999, la Polizia Municipale, recatasi sul medesimo fondo per restituire i beni già sottoposti a sequestro, constatava che i lavori abusivi erano proseguiti, essendosi, tra l\'altro, proceduto alla pavimentazione del piazzale ivi esistente.
Osservava la Corte di merito che il fatto che nei verbali di sequestro fossero stati indicati due diversi ma non lontani numeri civici (nel primo verbale si leggeva che le opere erano state sequestrate in un terreno sito "in via F/35 a pochi metri nord ovest dal civico 50", mentre quelle constatate insistevano in altro fondo "in Via F/35 a pochi metri nord ovest dal civico 30"), appariva irrilevante alla luce delle deposizioni dei verbalizzanti, soprattutto del Sanfilippo, presente in entrambi i sopralluoghi. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Livoti, deducendo: 1) difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva sbrigativamente superato le numerose doglianze prospettate dalla difesa con l\'atto di appello circa il fatto che, in data 1/10/1999, i verbalizzanti si erano recati in un lotto di terreno diverso, sebbene poco distante, rispetto a quello dove, il precedente 29/11/1996, avevano apposto i sigilli; 2) intervenuta prescrizione del reato, in quanto la violazione dei sigilli doveva ritenersi consumata non già all\'epoca del secondo sopralluogo della P.G. (1/10/1999), bensì in epoca prossima alla apposizione degli stessi (29/11/1996). Non si era, in particolare, tenuto conto della deposizione del verbalizzante Sanfilippo, il quale aveva riferito che già in data 16/9/1997, nel corso di un sopralluogo, era stato accertato che l\'imputato stava eseguendo lavori consistenti nella posa di calcestruzzo per una superficie di mq. 35, sempre nel piazzale sottoposto a sequestro. In difetto di prova certa in ordine al tempus commissi delicti, doveva, pertanto, essere dichiarata la prescrizione del reato per il principio del "favor rei". Il primo motivo di ricorso è destituito di fondatamente, giacché contraddetto dalla semplice lettura delle sentenze sia di primo che di secondo grado, che si diffondono ampiamente sulla irrilevanza della diversità del numero civico indicato nel verbale del secondo sopralluogo, diversità ritenuta ascrivibile a mero errore materiale, dal momento che la puntuale deposizione dei verbalizzanti e, segnatamente, il preciso racconto del Sanfilippo, presente in tutti i sopralluoghi, consentiva di escludere che i diversi accessi fossero stati effettuati in fondi diversi. Fondato ed accoglibile è, per contro, il secondo motivo.
Va ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione di sigilli è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l\'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando inalterati i medesimi.
Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato (cfr. Cass. Sez. 3, 9/7/1999 n. 11430, Abagnale). L\'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto, in tema di violazione di sigilli, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche, di fatti notori, di massime di esperienza, che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell\'accertamento, salva l\'esistenza di ipotesi anomale e particolari, da provare rigorosamente, che intaccano la suddetta presunzione, rendendo almeno dubbia l\'epoca di commissione dei fatti. Dalla sentenza impugnata emerge che i sigilli vennero apposti in data 29/11/1996. La sentenza riferisce poi che il verbalizzante Sanfilippo, già in data 16/9/1997, nel corso del secondo sopralluogo, aveva accertato la prosecuzione dei lavori attinenti al piazzale.
Emerge altresì dalla sentenza che in data 1/10/1999, la Polizia Municipale si era portata sul fondo del Livoti al fine di disporre il dissequestro dei beni e la loro restituzione all\'avente diritto: dal che discende che proprio le regole di comune esperienza poc\'anzi richiamate impongono di escludere che l\'attuale ricorrente abbia potuto violare i sigilli proprio in prossimità della esecuzione di un provvedimento a lui favorevole.
Non di meno la Corte di merito, pur senza una specifica motivazione, ha ritenuto non prescritto il reato di cui all\'art. 349 c.p., peraltro del tutto omettendo tale ultima circostanza di significativo spessore, debitamente ed opportunamente valorizzata dalla difesa. Pertanto, anche a voler prendere come dies a quo - ai fini della consumazione del reato - quello del 16/9/1997, alla data del 16/3/2005 deve ritenersi maturato il termine ultimo di prescrizione, fissato per tale reato - secondo la previgente disciplina in materia prescrizionale - e con il riconosciuto concorso delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in anni sette e mesi sei.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/11/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02776
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 034826/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LIVOTI MASSIMO, N. IL 11/01/1974;
avverso SENTENZA del 28/06/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 28/6/2007 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Gela il 17/11/2005, con la quale Livoti Massimo era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600,00 di multa siccome colpevole del reato di cui all\'art. 349 c.p., comma 2, per aver violato i sigilli apposti per disposizione di legge dagli ufficiali di P.G. alle opere ed ai manufatti sottoposti a sequestro in data 29/11/1996.
Emergeva in punto di fatto che il prevenuto era stato nominato custode delle opere abusive sequestrate in data 29/11/1996 in un fondo di proprietà dei suoi genitori (formali proprietari), sito in via F/35 di Gela, e che in data 1/10/1999, la Polizia Municipale, recatasi sul medesimo fondo per restituire i beni già sottoposti a sequestro, constatava che i lavori abusivi erano proseguiti, essendosi, tra l\'altro, proceduto alla pavimentazione del piazzale ivi esistente.
Osservava la Corte di merito che il fatto che nei verbali di sequestro fossero stati indicati due diversi ma non lontani numeri civici (nel primo verbale si leggeva che le opere erano state sequestrate in un terreno sito "in via F/35 a pochi metri nord ovest dal civico 50", mentre quelle constatate insistevano in altro fondo "in Via F/35 a pochi metri nord ovest dal civico 30"), appariva irrilevante alla luce delle deposizioni dei verbalizzanti, soprattutto del Sanfilippo, presente in entrambi i sopralluoghi. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Livoti, deducendo: 1) difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva sbrigativamente superato le numerose doglianze prospettate dalla difesa con l\'atto di appello circa il fatto che, in data 1/10/1999, i verbalizzanti si erano recati in un lotto di terreno diverso, sebbene poco distante, rispetto a quello dove, il precedente 29/11/1996, avevano apposto i sigilli; 2) intervenuta prescrizione del reato, in quanto la violazione dei sigilli doveva ritenersi consumata non già all\'epoca del secondo sopralluogo della P.G. (1/10/1999), bensì in epoca prossima alla apposizione degli stessi (29/11/1996). Non si era, in particolare, tenuto conto della deposizione del verbalizzante Sanfilippo, il quale aveva riferito che già in data 16/9/1997, nel corso di un sopralluogo, era stato accertato che l\'imputato stava eseguendo lavori consistenti nella posa di calcestruzzo per una superficie di mq. 35, sempre nel piazzale sottoposto a sequestro. In difetto di prova certa in ordine al tempus commissi delicti, doveva, pertanto, essere dichiarata la prescrizione del reato per il principio del "favor rei". Il primo motivo di ricorso è destituito di fondatamente, giacché contraddetto dalla semplice lettura delle sentenze sia di primo che di secondo grado, che si diffondono ampiamente sulla irrilevanza della diversità del numero civico indicato nel verbale del secondo sopralluogo, diversità ritenuta ascrivibile a mero errore materiale, dal momento che la puntuale deposizione dei verbalizzanti e, segnatamente, il preciso racconto del Sanfilippo, presente in tutti i sopralluoghi, consentiva di escludere che i diversi accessi fossero stati effettuati in fondi diversi. Fondato ed accoglibile è, per contro, il secondo motivo.
Va ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione di sigilli è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l\'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando inalterati i medesimi.
Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato (cfr. Cass. Sez. 3, 9/7/1999 n. 11430, Abagnale). L\'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto, in tema di violazione di sigilli, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche, di fatti notori, di massime di esperienza, che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell\'accertamento, salva l\'esistenza di ipotesi anomale e particolari, da provare rigorosamente, che intaccano la suddetta presunzione, rendendo almeno dubbia l\'epoca di commissione dei fatti. Dalla sentenza impugnata emerge che i sigilli vennero apposti in data 29/11/1996. La sentenza riferisce poi che il verbalizzante Sanfilippo, già in data 16/9/1997, nel corso del secondo sopralluogo, aveva accertato la prosecuzione dei lavori attinenti al piazzale.
Emerge altresì dalla sentenza che in data 1/10/1999, la Polizia Municipale si era portata sul fondo del Livoti al fine di disporre il dissequestro dei beni e la loro restituzione all\'avente diritto: dal che discende che proprio le regole di comune esperienza poc\'anzi richiamate impongono di escludere che l\'attuale ricorrente abbia potuto violare i sigilli proprio in prossimità della esecuzione di un provvedimento a lui favorevole.
Non di meno la Corte di merito, pur senza una specifica motivazione, ha ritenuto non prescritto il reato di cui all\'art. 349 c.p., peraltro del tutto omettendo tale ultima circostanza di significativo spessore, debitamente ed opportunamente valorizzata dalla difesa. Pertanto, anche a voler prendere come dies a quo - ai fini della consumazione del reato - quello del 16/9/1997, alla data del 16/3/2005 deve ritenersi maturato il termine ultimo di prescrizione, fissato per tale reato - secondo la previgente disciplina in materia prescrizionale - e con il riconosciuto concorso delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in anni sette e mesi sei.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007