 Cass. Sez. III n. 25049 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Cass. Sez. III n. 25049 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011) 
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Geraci
Rifiuti. Stato di emergenza e riferibilità a tutte le attività di gestione
Lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e poteri straordinari previsti dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento. (Nella specie la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui lo stato emergenziale, dichiarato nella Regione Sicilia con il d.P.C.M. 9 luglio 2010 ed in vigore sino al 31 dicembre 2012, dovesse intendersi riferito alla "gestione" intesa come organizzazione al fine di impedire il verificarsi di situazioni di crisi).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. PETTI     Ciro             - Presidente  - del 25/05/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 1194
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 47875/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Autru Ryolo Tommaso, difensore di fiducia di Geraci Lucio  			Edoardo, n. a Milazzo il 8.1970, e di Geraci Salvatore, n. a  			Milazzo il 8.1.1966;
 avverso la sentenza in data 7.10.2010 del Tribunale di Barcellona  			P.G., sezione distaccata di Milazzo, con la quale venne applicata ai  			sensi dell'art. 444 c.p.p., a Geraci Lucio Edoardo la pena di mesi  			nove, giorni dieci di reclusione ed Euro 12.700,00 di multa ed a  			Geraci Salvatore la pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed  			Euro 9.000,00 di multa, quali imputati, entrambi, dei reati: a) di  			cui all'art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1,  			lett. d), n. 1); b) di cui all'art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del  			2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2); c) di cui all'art. 110 c.p. e  			del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g); ed il solo  			Geraci Lucio Eduardo del reato: d) di cui all'art. 116 C.d.S.,  			comma 13.
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo  			Maria Lombardi;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott.  			PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del  			ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona P.G., sezione  			distaccata di Milazzo, ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a  			Geraci Lucio Edoardo ed a Geraci Salvatore la pena stabilita  			dall'accordo delle parti, quali imputati, entrambi, dei reati: a) di  			cui all'art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1,  			lett. d), n. 1); b) di cui all'art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del  			2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2); c) di cui all'art. 110 c.p. e  			del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g); ed il solo  			Geraci Lucio Edoardo del reato: d) di cui all'art. 116 C.d.S.,  			comma 13. Tali reati erano stati ascritti agli imputati per avere  			effettuato il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi,  			nonché operazioni di miscelazione di tali rifiuti, senza le  			prescritte autorizzazioni, in area nella quale con D.P.C.M. del 9  			luglio 2010 era stato dichiarato lo stato di emergenza per lo  			smaltimento dei rifiuti urbani. Al Geraci Lucio Salvatore era stato  			altresì ascritto il reato di guida di un moto-ape senza essere in  			possesso della necessaria licenza per la guida, perché revocatagli.  			In particolare, il giudice di merito, respingendo le deduzioni della  			difesa degli imputati sul punto, ha affermato che l'utilizzazione del  			termine "gestione" dei rifiuti contenuto nel D.P.C.M. del 9 luglio  			2010 comprende ogni attività inerente al trattamento dei rifiuti dal  			loro trasporto allo smaltimento. Avverso la sentenza ha proposto  			ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione  			di legge e vizi di motivazione.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano l'errata  			applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 6 novembre 2008, n.  			172.
 Si afferma che il presupposto per l'applicabilità del più severo  			sistema sanzionatono previsto dal decreto legge citato è l'esistenza  			della dichiarazione di uno stato di emergenza per lo smaltimento dei  			rifiuti, circostanza che non si è verificata nella Regione  			Siciliana.
 Si deduce che con il D.P.C.M. 9 luglio 2010 è stato dichiarato nel  			territorio della Regione Siciliana lo stato di emergenza in materia  			di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Pertanto,  			nella Regione Siciliana lo stato di emergenza non riguarda lo  			smaltimento dei rifiuti ma solo la gestione degli stessi.  			Si osserva che in precedenza in altri provvedimenti analoghi era  			stata adoperata sempre la dizione smaltimento dei rifiuti e non  			gestione.
 Si osserva, poi, che lo stesso Organo esecutivo, con ordinanza n.  			3887 del 9.7.2009, nel disporre interventi per fronteggiare la crisi  			nel settore dei rifiuti in Sicilia, aveva fatto espresso riferimento  			ad eventi che si collocano territorialmente nella sola Provincia di  			Palermo, mentre con riferimento all'intero territorio regionale  			venivano indicate situazioni solo ipotetiche.
 Sotto diverso profilo si osserva che la L. 24 febbraio 1992, n. 225  			disciplina ed elenca i presupposti per dichiarare lo stato di  			emergenza, nonché la necessità che venga determinata la estensione  			territoriale e la durata di tale situazione.
 Si deduce, quindi, che il decreto con cui è stato dichiarato lo  			stato di emergenza in Sicilia fa riferimento ad eventi verificatisi  			esclusivamente in Provincia di Palermo, sicché lo stato di emergenza  			deve necessariamente intendersi riferito alla gestione come  			organizzazione al fine di impedire il verificarsi di situazioni di  			crisi.
 In caso di diversa interpretazione dovrebbe essere rilevata la  			illegittimità della deliberazione dello stato di emergenza per  			l'assenza dei presupposti previsti dalla citata L. n. 225 del 1992,  			art. 2, lett. c) e la mancata indicazione dei limiti e delle  			modalità specificate dall'art. 5, comma 1, della stessa Legge, con  			la conseguente disapplicabilità del provvedimento amministrativo da  			parte del giudice, che avrebbe dovuto qualificare le condotte  			ascritte agli imputati quali violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152  			del 2006, art. 256.
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la mancata  			applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione al reato ascritto al  			Geraci Lucio Edoardo al capo d) dell'imputazione, essendovi  			assoluta incertezza in ordine alla persona che era alla guida del  			moto-ape.
 Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia per violazione di  			legge la mancata esclusione della recidiva reiterata ascritta al  			Geraci Lucio Edoardo.
 Il primo motivo di ricorso è infondato.
 Non sussistono le ragioni prospettate dai ricorrenti con il primo  			motivo di gravame per affermare la illegittimità del D.P.C.M. 9  			luglio 2010, che ha dichiarato lo stato di emergenza in materia di  			gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nel territorio  			della Regione Siciliana; ne' l'errata applicazione di tale  			provvedimento da parte del giudice di merito.
 Il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, invero,  			oltre a individuare l'ambito di applicazione territoriale della  			normativa speciale, esteso all'intera Regione Siciliana, fissa la  			data del 31.12.2012 quale momento di cessazione dello stato di  			emergenza, sicché risultano rispettate le prescrizioni contenute  			nella L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, che, nel  			disciplinare il potere di ordinanza in relazione a situazioni di  			emergenza, richiede che siano individuati la estensione territoriale  			e la durata della normativa straordinaria.
 Quanto alla contestazione dell'esistenza dei presupposti per la  			decretazione di urgenza va osservato che, ai sensi della predetta L.  			n. 225 del 1992, art. 2, lett. c) rientra nella previsione della  			norma qualsiasi evento che per intensità ed estensione debba essere  			fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, sicché non vi è  			ragione per escludere dal novero di essi l'emergenza rifiuti,  			considerata la loro pericolosità per la salute pubblica, che abbia  			assunto caratteristiche tali da non potersi fronteggiare con la  			gestione ordinaria in materia.
 Inoltre, i provvedimenti emessi in precedenza dalle autorità  			competenti, che riferivano la situazione di emergenza in materia di  			rifiuti alla sola Provincia di Palermo, non possono determinare la  			illegittimità del successivo D.P.C.M. 9 luglio 2010, non costituendo  			detti provvedimenti prova che l'aggravamento della situazione di  			emergenza in materia di rifiuti non si sia estesa in tutto l'ambito  			regionale.
 Infine, la sentenza ha già rilevato correttamente che l'espressione  			"gestione dei rifiuti", che corrisponde a quella della intitolazione  			del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 26 ha significato più ampio  			rispetto a quella di "smaltimento".
 In essa, invero, sono comprese tutte le attività connesse ai  			rifiuti, come poi precisate nelle definizioni contenute nel comma 1  			del medesimo articolo, tra le quali vi è lo "smaltimento" dei  			rifiuti stessi.
 Le medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti  			sono, poi, analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6,  			comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del  			2008.
 Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono inammissibili, non  			potendo formare oggetto di censura avverso la sentenza di  			patteggiamento la sussistenza degli elementi fattuali di cui  			all'imputazione o il trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo  			delle parti.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di  			legge.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al  			pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2011.  			Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011
 
                    




