Cass. Sez. III n. 37199 del 19 ottobre 2010 (Cc. 2 lug. 2010)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Brandolino
Rifiuti. Discarica abusiva e confisca area in comproprietà

In caso di comproprietà dell’area, i comproprietari sono soggetti alla confisca dell’area solo se sono responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva. La restituzione dell’ intero bene, però, od uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell’immobile, con evidente elusione della “ratio” della norma, che va individuata nell’opposta esigenza di evitare che l’area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre (conseguentemente la Corte ha escluso l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale)

 

UDIENZA del 02.07.2010

SENTENZA N. 1028

REG. GENERALE N.42332/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. Pierluigi Onorato                                 Presidente

Dott. Alfredo  Teresi                                    Consigliere

Dott. Amedeo Franco                                  Consigliere

Dott. Giovanni Amoroso                               Consigliere

Dott. Silvio Amoresano                                Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) Brandolino Renato nato l'x.x.xxxx
- avverso l'ordinanza del 28.9.2009 del GIP del Tribunale di Udine
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G., dr. Carmine Stabile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 28.9.2009 il GIP del Tribunale di Udine rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Brandolino Renato avverso l'ordinanza 22.5.2009.
Premetteva il GIP che era stato emesso nei confronti del Brandolino e di Pecile Adelina decreto penale n.1943/2006 per il reato di cui all'art.51 D.L.vo n.22/1997, con il quale era stata disposta anche la confisca dell'area adibita a discarica. A seguito di opposizione il decreto penale era stato revocato nei confronti della Pecile, la quale era stata mandata assolta per non aver commesso il fatto, mentre era diventato esecutivo nei confronti del Brandolino. Quest'ultimo chiedeva la revoca della confisca, assumendo che l'estraneità al reato della comproprietaria dell'area confiscata, accertata in sede di opposizione, escludesse"in toto" l'applicazione della confisca medesima. La richiesta veniva, però, rigettata sul presupposto che la restituzione dell'intero bene ad uno o più dei comproprietari consentirebbe anche al comproprietario condannato di riacquistare il bene confiscato; la confisca veniva, però, limitata alla quota del medesimo Brandolino.


Tanto premesso assumeva il GIP che l'opposizione avverso l'ordinanza 22.5.2009 andasse rigettata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata dall'opponente, doveva ritenersi chiarita e superata dalla pronuncia della sez.3 n.2477 del 9.10.2007-Macianò, secondo cui la confisca pro quota costituiva il più equo punto di equilibrio tra la necessità di non penalizzare il terzo e quella di evitare che l'area interessata rimanesse nella disponibilità anche del condannato. La confisca, poi, doveva estendersi (per il principio dell'accessione) anche all'edificio insistente sul terreno confiscato.


Quanto alla dedotta non esatta individuazione dell'area oggetto di sequestro, riteneva il GIP che si trattasse di una questione decisa in sede di cognizione che non poteva essere rivalutata in sede esecutiva.


2) Avverso il provvedimento del GIP propone ricorso per cassazione Brandolino Renato. Dopo una premessa in fatto, denuncia, con un unico motivo, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.51 D.Lgs.n.22/97. La ratio della norma è quella di tutelare i comproprietari. I diritti del terzo non possono in alcun modo essere sacrificati. L'immobile è costituito da un terreno su cui insiste un edificio rustico che era stato acquistato dai coniugi Brandolino-Pecile per costruirvi l'abitazione coniugale. E' del tutto evidente che l'inevitabile frazionamento, non solo del terreno, ma anche dell'edificio, verrebbe a costituire un grave ed irreparabile pregiudizio anche per la Pecile (estranea al reato) del suo diritto costituzionalmente garantito. Peraltro, la mancata, specifica individuazione dell'area utilizzata come discarica ha determinato l'applicazione della misura di sicurezza su un terreno diverso, estraneo alla condotta delittuosa.


L'impossibilità di un frazionamento pro quota degli immobili oggetto di confisca (sia per la mancata individuazione della quota interessata, sia per la presenza di un edificio) determina la lesione del diritto del terzo.

Chiede, comunque, che, stante i contrasti giurisprudenziali, la decisione del ricorso venga rimessa alle sezioni unite.


3) Il ricorso va dichiarato inammissibile.


3.1) A norma dell'art.51 comma 3 D.L.vo cit "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito... Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se dì proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

Tale disposizione è stata testualmente riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3.


3.2) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nel provvedimento impugnato, la confisca "... non può essere disposta dal giudice - in caso di comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura intrinsecamente criminosa (vedi Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, bessena). La restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre (vedi Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra). Nella vicenda in esame, conseguentemente, la confisca dell'area deve essere confermata nei confronti della quota ideale di spettanza di Consolato Marcianò (demandandosi alla fase esecutiva la individuazione concreta di tale quota) e, quanto alle quote dominicali residue, allorché venisse ravvisata - nel giudizio di rinvio - la corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la confisca dell'intera area; mentre, in caso di responsabilità limitata ad alcuni soltanto dei comproprietari, la confisca medesima dovrà essere limitata alle sole quote dei soggetti condannati" (cfr. Cass. sez. 3 n.2477 del 9.10.2007, Marcianò ed altri).


La sentenza in questione si muoveva in continuità con i principi già affermati dalla pronuncia n.6441 del 24.1.2006 (richiamata espressamente), la quale, dopo aver affermato che "in caso di comproprietà dell'area, i comproprietari sono soggetti alla confisca dell'area solo se sono responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva" e ribadito"... la illegittimità della confisca della quota di spettanza della comproprietaria", annullava senza rinvio " l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca della quota dell'immobile spettante alla ricorrente".

A ben vedere, ad una attenta lettura della motivazione, tale indirizzo non è contraddetto dalla sentenza di questa stessa sezione n.7430 del 15.1.2002, Dessena, nella quale si ribadiva il principio che "il proprietario di un'area occupata da discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato previsto e punito dall'art.51. Se non lo è egli ha solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall'art.17 dello stesso decreto al fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del sito" e che "..i comproprietari sono soggetti alla confisca solo se sono responsabili, quantomeno a titolo di concorso nel reato di discarica abusiva". Conseguentemente veniva disposto l'annullamento del provvedimento impugnato che "veniva a colpire anche comproprietari che non risultano essere responsabili o corresponsabili per l'attivazione della discarica abusiva".


3.2.1) Secondo il chiaro disposto normativo (ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata), in tanto si può disporre la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente "appartenente") dell'autore o del compartecipe del reato. La confisca non può, quindi, essere disposta nei confronti del comproprietario che sia estraneo al reato. Il che però non significa che in caso di comproprietà la confisca vada esclusa anche nei confronti del comproprietario dichiarato responsabile del reato, il quale verrebbe a conservare la disponibilità dell'area da lui utilizzata come strumento di reato.


Nel caso di specie è pacifico che la confisca è stata limitata alla quota di proprietà del Brandolino, nei confronti del quale il decreto penale per il reato di di cui all'art.51 D.L.vo n.22/97 è divenuto esecutivo, e non ha riguardato la quota della comproprietaria Pecile Adelina mandata assolta con sentenza n.29/2009 del Tribunale di Udine.


E, del resto, il ricorrente Brandolino non lamenta neppure la lesione di suoi diritti; anzi afferma espressamente che "L'ordinanza quivi impugnata ha individuato esattamente la funzione del provvedimento della confisca nell'esigenza che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario.." (pag.4-5 ricorso).


Palesemente quindi non è, neppure, "legittimato" a far valere l'eventuale lesione del diritto del terzo che, secondo la prospettazione difensiva, verrebbe a subire un grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto, "..l'inevitabile frazionamento non solo del terreno, ma anche dell'edificio sopra citato insistente sullo stesso " priverebbe la Pecile "..della possibilità di esercitare il diritto di proprietà sulla realità de qua". (pag.5); in quanto la confisca della sola quota di spettanza del ricorrente "..si traduce in un'evidente violazione del diritto reale della comproprietaria sig.ra Pecile, e ciò in ragione dell'indivisibilità del bene oggetto di confisca" (pag.6).


A parte il fatto che trattasi di questione di "merito" (come anche quella riguardante la inesatta individuazione dell'area) non proponibile in questa sede.


3.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.


P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 2 luglio 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 Ott. 2010