Cass. Sez. III n. 41584 del 12 novembre 2007 (Ud 9 ott. 2007)
Pres. Lupo Est. Marini Ric. Frezza
Rifiuti. Materiale estratto da cava

La cosiddetta prima pulitura del materiale estratto dalla cava - la quale rientra nella attività di estrazione latamente considerata e per tale ragione è sottratta alla applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185, coma 1, lett. d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - non è costituita soltanto dalla pulitura effettuata mediante grigliatura a secco o setacciatura, ma può essere costituita anche dalla pulitura effettuata mediante lavaggio, con la conseguenza che anche i rifiuti, ed in particolare i fanghi e limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Rileva

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il Sig. Frezza è stato sottoposto a giudizio per avere svolto attività di estrazione di ghiaia senza dotarsi della necessaria autorizzazione per il recupero del limo, prodotto qualificato come rifiuto.

Il Tribunale ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cui alla luce dell’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006 restano escluse dalla normativa sui rifiuti le attività connesse allo sfruttamento delle cave. Secondo il Tribunale, infatti, tale disposizione non produce effetti, e deve continuare ad applicarsi la normativa previgente, fino a che (art. 265 del medesimo decreto) non saranno adottati i decreti attuativi, cosa non ancora avvenuta (si veda il comunicato ministeriale pubblicato in G.U. n. l26 del 26 giugno 2006).

Affermata così la responsabilità penale del Sig. Frezza, il Tribunale lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale decisione il Sig. Frezza presenta ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per avere erroneamente il Tribunale omesso di considerare che già ai sensi dell’art. 8, comma primo lett. b) del d.lgs. n. 22 del 1997 (disposizione poi riprodotta dall’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006) il limo doveva essere escluso dal novero dei rifiuti.

Erroneamente, poi, il Tribunale avrebbe ritenuto conservare efficacia medio tempore le disposizioni del d.lgs. n. 22 del 1997, che risultano espressamente abrogate dall’art. 284 del d.lgs. n. 152 del 2006: il citato art. 285, infatti, prevede che in attesa dei decreti attuativi conservino vigenza le sole “norme regolamentari e tecniche” connesse al decreto del 1997, e non le fattispecie incriminatrici.

Con memoria del 17 settembre 2007 la Difesa del ricorrente, richiamata una recente decisione di questa Corte, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.

Osserva

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata per le ragioni di seguito esposte.

1. Questa Sezione della Corte di Cassazione ha in precedente occasione riconosciuto l’applicabilità immediata delle regole contenute nell’art. 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e la conseguente non inclusione tra i “rifiuti” del limo proveniente da estrazione di cava.

Infatti, con decisione n. 53 15 del 11 ottobre 2006-8 febbraio 2007, Doneda (rv 235640) la Terza Sezione Penale ha stabilito il principio che i fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura del materiale di cava non possono essere considerati rifiuti.

La motivazione di tale sentenza afferma che l’esclusione contemplata dall’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006 non può operare esclusivamente per la prima setacciatura del materiale estratto, in quanto “non si vede la ragione per la quale la ‘prima pulitura’ del materiale estratto, necessaria per separare il materiale commerciale, debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, mediante lavaggio…, il quale costituirebbe, a differenza della setacciatura o grigliatura, attività ontologicamente successiva alla estrazione vera e propria.”. La motivazione dà atto che una precedente decisione (sentenza Terza Sezione Penale n. 42949 del 29 ottobre 2002, rv 222968) sembra giungere a conclusioni contrarie, ma osserva che quella decisione fa riferimento non al lavaggio del materiale estratto, bensì al materiale risultante dalla demolizione della cava stessa. In ogni caso, prosegue, quella posizione sarebbe ormai abbandonata e superata da più recenti decisioni (per tutte, Sezione Terza Penale, sentenza n. 42966 del 28 novembre 2005, Viti, rv 232243), che, all’interno di una interpretazione restrittiva della norma che introduce una deroga ai principi generali in materia di rifiuti, afferma che restano esclusi dal concetto di rifiuti esclusivamente i fanghi che “derivano direttamente dallo sfruttamento della cava e non da diversa e successiva lavorazione delle materie prime”.

2. Questa Corte ritiene di concordare con l’interpretazione che la sentenza n. 5315 del 2007 ha dato dell’art.8, lett. b) del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che, apparendo evidente dalla sentenza impugnata che nel caso in esame il limo veniva prodotto dall’attività di primo lavaggio del materiale (ghiaia) estratto, deve concludersi che il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alla contestazione che ipotizza una violazione in materia di rifiuti.

Va considerato, peraltro, che l’escludere che la normativa in vigore consideri come “rifiuto” i fanghi di primo lavaggio non comporta un disinteresse dell’ordinamento per le ricadute che l’attività di lavaggio può avere sull’ambiente circostante, posto che la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire riferimento in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate.