Cass. Sez. III n. 2686 del 23 gennaio 2020 (UP  20 nov 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Guarino

Rifiuti.Reato di cui agli articoli 242 e 257 d.lgs. 152/2006
ll reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Gela, con sentenza del 29 ottobre 2018 ha assolto Salvatore GUARINO, Salvatore Maria GIULIANA e Giuseppe VIRGOLINI dal reato di cui agli artt. 113 cod. pen., 256, commi 1, lett. a) e 2 in relazione all'art. 192, comma 1 d.lgs. 152/2006 per non aver commesso il fatto ed ha riconosciuto, invece, la loro responsabilità penale in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen.  e 257 comma 1, in relazione all'art. 242, comma 1 d.lgs., perché, il GUARINO quale direttore generale, il GIULIANA quale direttore tecnico ed il VIRGOLINI quale responsabile del settore gestione reti della società CALTACQUA - acque di Caltanissetta s.p.a., quali soggetti competenti ad effettuare le immediate comunicazioni di cui all'art. 242, nell'immediatezza del verificarsi di eventi inquinanti consistiti nello sversamento di liquami fognari non depurati su un'area di circa 500 metri quadrati di proprietà demaniale e privata, omettevano di inoltrare la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell'art. 304, comma 2 o, comunque, di informare di detti eventi altri soggetti, parimenti legittimati ad effettuare la comunicazione di cui al predetto art. 242 (in Gela in data successiva e prossima al 16 febbraio 2013 ed al 6 marzo 2013).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per Cassazione di identico contenuto tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  

2. Con un primo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito, pur avendo ritenuto gli imputati non responsabili del fenomeno inquinante oggetto di contestazione al capo a), da quale erano stati assolti, li aveva poi del tutto illogicamente ritenuti responsabili del omessa comunicazione di cui al capo b) della rubrica.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non avendo il giudice considerato che i soggetti destinatari della comunicazione erano stati comunque portati a conoscenza dell'evento inquinante.
Lamentano, altresì, che, nell’escludere la particolare tenuità del fatto, il giudice del merito avrebbe dato rilievo alla gravità del fenomeno inquinante per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione senza considerare l’offensività concreta dell’omessa comunicazione, che andava del tutto esclusa in conseguenza del contestuale avvertimento, da parte della Capitaneria di porto, circa il fenomeno inquinante alle autorità competenti.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi di corsi.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Questa Corte ha già avuto modo di individuare, in una precedente pronuncia (Sez. 3, n. 12388 del 21/2/2017, Casagrande, Rv. 270406), l’ambito di operatività delle disposizioni applicabili nella fattispecie, con argomentazioni che pare opportuno richiamare testualmente.

3. Si è infatti chiarito come l’art. 242, d.lgs. 152\06 stabilisca, al primo comma, che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2 del medesimo decreto legislativo (la medesima procedura va applicata all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).
L’art. 304 prevede, al secondo comma, che le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, da effettuarsi, ai sensi del comma 1, quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, devono essere precedute “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”.
La mancata effettuazione della comunicazione è sanzionata dall’art. 257, comma primo, d.lgs. 152\06.
Sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, sembra evidente che il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie, come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 248708. Conf. Sez. 3, n. 5757 del 17/1/2014, Pieri, Rv. 259150), sicché risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con rifermento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell’inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi.
Il riferimento al primo comma dell’art. 242 porta a concludere, come pure è stato rilevato (Sez. 3, n. 20237 del 16/3/2017, Sorge, Rv. 269929; Sez. 3, n. 5757 del 17/1/2014, Pieri, Rv. 259150, cit.; Sez. 3, n. 16702 del 12/1/2011, Cioni, non massimata; Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238055), che gli obblighi di comunicazione sorgono per il solo fatto che si sia verificata una situazione di potenziale  pericolo, prescindendo, quindi, dall’eventuale superamento delle soglie di contaminazione.
Veniva altresì rilevato come l’art. 304 d.lgs. 152\06 fornisca precise indicazioni non solo sui destinatari della comunicazione, ma anche sui contenuti della stessa, in quanto, come si è già detto, essa deve riguardare, in generale, “tutti gli aspetti pertinenti della situazione” ed, in particolare, “le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”.
Si osservava che tali ultimi dati sono stati evidentemente ritenuti essenziali e necessari dal legislatore, con la conseguenza che la loro assenza inficia la validità della comunicazione, rendendola inidonea allo scopo cui è destinata, rendendo applicabile la sanzione penale, mentre eventuali altre omissioni, presenti le suddette informazioni di primario rilievo, andranno sanzionate se l’incompletezza della comunicazione sia tale da vanificarne la funzione.
Inoltre si ricordava che destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n. 18503 del 16/3/2011, Burani, Rv. 250143), aggiungendo che il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 248708, cit.).
La citata sentenza Burani, con argomenti pienamente condivisibili, ha posto in evidenza che l’individuazione del destinatario del precetto in colui il quale cagiona l'inquinamento si ricava dal dato letterale dell’art. 257, comma 1, ove non vengono menzionati altri soggetti nonostante l'art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, facendo anche rilevare come l'autonomia della posizione di colui il quale cagiona l'inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall'art. 245, che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.
Si aggiunge, quindi, nella richiamata decisione, che sotto il profilo formale l'obbligo di comunicazione per gli "interessati non responsabili" risiede, in realtà, nell'art. 245 e non già nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell'art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l'inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non all’art. 242) per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

4. Si tratta di argomenti pienamente convincenti che inducono il Collegio a ribadire che il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.  

5. Date tali premesse, deve osservarsi che la sentenza impugnata, pur affermando espressamente che gli episodi di sversamento erano da ritenere “strettamente correlati a circostanze non direttamente addebitabili alla società Caltacqua e in particolare agli odierni imputati”, che venivano poi individuate in carenze di progettazione e costruttive del sistema di depurazione unitamente alle abbondanti precipitazioni delle giornate precedenti all’evento, ha poi attribuito agli odierni ricorrenti la responsabilità dell’omessa comunicazione, in ragione del loro ruolo all’interno della società, pur affermando esplicitamente che il destinatario dell’obbligo di comunicazione “è colui che ha cagionato l’inquinamento del sito”.
Si tratta, come è evidente, di un’affermazione quanto meno contraddittoria, non spiegando il Tribunale per quali ragioni gli imputati, sebbene  ritenuti non responsabili, per non aver commesso il fatto, del reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, commi 1 e 2 d.lgs. 152/06, contestato al capo a) proprio in relazione allo sversamento di liquami fognari, andavano considerati responsabili dell’inquinamento ai fini della mancata comunicazione sanzionata dall’art. 257.
Se, infatti, una comunicazione è mancata, essa non era comunque richiesta agli imputati, in ragione del riaffermato principio, perché estranei al fenomeno inquinante.  

6. Tale evenienza, assorbita l’ulteriore questione prospettata con il secondo motivo di ricorso, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto.
Così deciso in data 20/11/2019