Cass. Sez. III n. 17817 del 11 maggio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Bianchi
Rifiuti. Reato di omessa bonifica

L'analisi di rischio sanitario e ambientale sitospecifica è lo strumento che il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto al fine dell'accertamento del superamento dei livelli di contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare.
Mentre per il procedimento richiamato dall'art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997 il reato era configurabile per la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sui privato secondo le previsioni dei correlato art. 17, dopo l'entrata in vigore dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 105
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 27074/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BIANCHI MARLENE N. IL 04/05/1943;
avverso la sentenza n. 2615/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
udito il P.G. in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. De Sanctis Fabrizio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Cesaretti Gian Felice il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29.10.2010, in seguito a gravame proposto dalle sole parti civili, ha parzialmente riformato la sentenza 14.7.2008 del Tribunale di Lucca, che aveva assolto Bianchi Marlene, per insussistenza del fatto, dai reati di cui:
a) al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 17 e 51-bis (perché - nella qualità di proprietaria di una cisterna già a servizio di un fabbricato sito nel Comune di Capannori, frazione Segromigno in Monte, via Piaggiori - provocava l'inquinamento e comunque il pericolo concreto ed attuale di inquinamento da gasolio/idrocarburi (rifiuto pericoloso) delle acque di falda e del terreno, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2, mediante la dispersione di gasolio/idrocarburi abbandonati nella cisterna non più in uso, omettendo di procedere alla bonifica secondo il procedimento ed i tempi previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, stesso art. 17 - acc. fino al 2.3.2005);
b) all'art. 650 cod. pen., (per avere omesso di osservare quanto disposto dalla ordinanza sindacale 7/2005 del Comune di Capannori, con cui erano disposte misure di messa in sicurezza di emergenza del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica degli stessi nei termini di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 ed al D.M. n. 471 del 1999, artt. 7 e 8).
La Corte territoriale - con la sentenza riformatrice - ha dichiarato la Bianchi responsabile ai fini aviti del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, così qualificato il fatto contestato al capo a), e la ha condannata al risarcimento dei danni (da liquidare in separata sede) in favore delle parti civili costituite (Lencioni Giuseppe e Tamara Fabbri).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori della Bianchi, i quali hanno eccepito:
- Violazione di legge in punto di ritenuta configurabiiità del fatto- reato. La Corte di merito, infatti, non avrebbe correttamente valutato che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis, abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato sostituito dalla nuova fattispecie di cui all'art. 257 di detto decreto legislativo, che ancora punisce chiunque cagiona l'inquinamento di un sito se non provvede alla bonifica secondo fa relativa procedura prevista.
Le due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, però, configurano in modo diverso l'evento del reato, in quanto: a) nella fattispecie previgente (prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 17 e 51-bis), l'evento consiste nell'inquinamento, definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento in qualche modo definibile come avvicinamento a quei limiti di accettabilità; b) nella fattispecie attualmente vigente (prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257), invece, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (e non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Una volta superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - secondo le tabelle inserite nel D.Lgs. n. 152 del 2006, allegato 5 alla parte 4^ - si deve procedere alla caratterizzazione e all'analisi di rischio sitospecifica, in esito alfa quale, se si accerta il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), si deve fare luogo alla messa in sicurezza e alla bonifica. La nuova previsione normativa, dunque, riduce l'area dell'illecito, perché in essa l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle CSC e sostanzialmente coincidenti con i livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471 del 1999. Ne consegue che l'inquinamento che perfeziona il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 è più grave dell'inquinamento che perfezionava il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis. Anche la condizione obiettiva di punibilità (individuabile nella previsione "se non provvede alla bonifica") è configurata nelle due fattispecie a confronto secondo presupposti e regole procedimentali non perfettamente sovrapponigli e pure il nuovo regime sanzionatorio è meno grave, perché, nella fattispecie di inquinamento da sostanze non pericolose, prevede la pena alternativa (e non più congiunta) dell'arresto o dell'ammenda.
Nella sentenza impugnata la Corte territoriale non avrebbe accertato t'intervenuto effettivo superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), richiesto come elemento essenziale della nuova fattispecie criminosa ed al quale soltanto deve essere attualmente correlato l'obbligo di bonifica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, inoltre, la consumazione del reato in esso previsto non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242 stesso D.Lgs., in quanto la bonifica deve avvenire in conformità a tale progetto, sicché nella vicenda in esame anche la mancata approvazione del progetto di bonifica varrebbe ad escludere la configurabilità del reato.
- Vizio di motivazione: a) quanto alla individuazione della Bianchi come soggetto responsabile della presunta violazione penale, poiché in nessuna parte della sentenza sarebbe stato indicato quale sia stato il ruolo da lei tenuto nel causare l'inquinamento del sito; b) quanto alfa ritenuta sua qualità di proprietà ria del sito da bonificare; c) quanto alla apriorì stica esclusione della presenza di altre sorgenti inquinanti in un sito altamente antropizzato. I motivi di ricorso sono stati ulteriormente illustrati attraverso il deposito di "note di udienza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso sono fondate e meritano accoglimento.
Questa Corte ha già affermato che "In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51-bis, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta" (così Cass., Sez. 3: n. 9794/2007 e, successivamente, 3.3.2009, n. 9492 e 9.6.2010, n. 22006).
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, si deve osservare che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito non ha accertato, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 (quale norma più favorevole rispetto al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis), il superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) che costituisce parametro di natura diversa dal cd. limite di accettabilità di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Essa si è limitata a rilevare che - essendo stata verificata la presenza del 75% di idrocarburi nel campione d'acqua prelevato dal pozzo sito all'interno della proprietà delle parti civili e fa presenza di idrocarburi "in notevole quantità" nel terreno vicino - "risulta con tutta evidenza provato l'evento di danno inteso come superamento delle concentrazioni soglia di rischio"; ha fatto quindi un accenno ai campioni prelevati dallo strato sabbioso del terreno, che erano risultati contaminati in modo rilevante da idrocarburi per una quantità pari, rispettivamente, a 5118 e a 3425 a fronte dei limiti di 750 per le zone industriali e di 50 per te zone residenziali.
In tal modo, però, non risulta effettuata la verifica dell'evento inquinamento secondo quanto normativamente richiesto come elemento essenziale della nuova figura criminosa, dovendo ricordarsi, al riguardo, che l'analisi di rischio sanitario e ambientate sitospecifica è lo strumento che il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha introdotto al fine dell'accertamento del superamento dei livelli di contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare.
Va ancora osservato (con constatazione che già da sola può assumere rilevanza essenziale) che, mentre per il procedimento richiamato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis il reato era configurabile per la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sul privato secondo le previsioni del correlato art. 17, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 fa consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242, progetto che, nella specie, non risulta mai approvato. La sentenza impugnata, conseguentemente, va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012