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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 29 luglio 2004, n.248
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

Gazzetta Ufficiale N. 234 del 5 Ottobre 2004


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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma
4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono,
rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle
modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della
Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti
disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita';
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in
particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che
prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle
attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed
il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali,
13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n.
67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la
classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto
nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione
per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1,
della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del
15 gennaio 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge
27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata
legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.
2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici
costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come
effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica
dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale
come materia prima.
4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo
all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del
decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in
discarica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge
27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

«c) a predisporre disciplinari tecnici sulle
modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di
amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;».

- L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992,
n. 257, e' il seguente:

«4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da
emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i disciplinari
tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si
riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) (omissis);
b) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
dei trasporti e della navigazione.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1,
della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente:
«4. (Istituzione della commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto). - 1. Con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il
Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti
industriali, designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e
della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal
Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e
di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal
Miinistro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale,
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle
imprese industriali e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione
ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349».
Note all'art. 1:
- Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo
1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.
- Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n.
257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

Allegato A

DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI
PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO
DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N.
257.

* Allegato

omissis