TAR Piemonte (BS), Sez. I, n. 730, del 20 maggio 2015
Urbanistica.Illegittimità diniego permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa pertinenziale
Se all’interno del distretto urbano del commercio può riconoscersi un interesse pubblico qualificato alla conservazione della destinazione commerciale degli edifici, in altre zone il medesimo obiettivo, seppure legittimo, ha inevitabilmente una rilevanza minore, e recede di fronte a destinazioni d’uso che a loro volta beneficiano del favore legislativo, come nel caso dei parcheggi pertinenziali. Non è quindi possibile vietare, al di fuori del distretto urbano del commercio, la formazione di un’autorimessa pertinenziale in sostituzione di un negozio, se non dimostrando l’assoluta incongruenza della modifica dello stato dei luoghi e i gravi problemi che potrebbero derivare alla regolamentazione della circolazione stradale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00730/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2014, proposto da:
ALESSANDRA ROBERTA CORULLI, rappresentata e difesa dagli avv. Pierina Buffoli e Mariapaola Cereda, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Gramsci 24;
contro
COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Orlandi, con domicilio eletto in Brescia, corsetto S. Agata 11/B;
nei confronti di
MARIA CORULLI, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del responsabile del Settore Sportello dell’Edilizia prot. n. 31597/2012 del 23 dicembre 2013, con il quale è stato negato il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa pertinenziale, in un edificio situato in via dei Musei;
- della deliberazione consiliare n. 47 del 5 aprile 2013, con la quale è stato espresso parere negativo sulla predetta richiesta di cambio di destinazione d’uso;
- dell’art. 60 delle NTA, nella parte in cui subordina i cambi di destinazione d’uso nella città storica al parere del consiglio comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Brescia con provvedimento del responsabile del Settore Sportello dell’Edilizia del 23 dicembre 2013 ha negato alla ricorrente Alessandra Roberta Corulli il permesso di costruire relativo al cambio di destinazione d’uso, da negozio ad autorimessa pertinenziale, per un locale situato al piano terra. L’edificio in questione si trova in via dei Musei, nell’ambito della città storica ma al di fuori del distretto urbano del commercio.
2. Il diniego riprende la motivazione contenuta nella deliberazione consiliare n. 47 del 5 aprile 2013, con la quale è stato espresso parere negativo sulla richiesta della ricorrente. In particolare, la posizione contraria dell’amministrazione fa riferimento alla necessità di potenziare l’offerta commerciale cittadina, alla vicinanza di siti di interesse turistico, e alla presenza di parcheggi riservati ai residenti.
3. Contro il diniego (e contro l’art. 60 delle NTA, nella parte in cui subordina i cambi di destinazione d’uso nella città storica al parere del consiglio comunale) la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 10 marzo 2014 e depositato il 1 aprile 2014. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 51 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, che consente in via generale il passaggio tra destinazioni principali e accessorie; (ii) travisamento, in quanto il divieto si basa su valutazioni che sono applicabili nella loro interezza solo al vero e proprio distretto urbano del commercio; (iii) violazione dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, che consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici, senza necessità di una valutazione del consiglio comunale. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno.
4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Questo TAR con ordinanza n. 218 del 18 aprile 2014 ha accolto la domanda cautelare ai fini di un riesame da parte dell’amministrazione.
6. La ricorrente con memoria depositata il 28 gennaio 2015 ha rinunciato alla domanda risarcitoria.
7. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate nel giudizio cautelare:
(a) le motivazioni poste alla base del diniego non sono idonee a superare l’interesse del proprietario a dotare la propria abitazione di un’autorimessa pertinenziale (con vincolo trascritto);
(b) la programmazione urbanistica può introdurre limitazioni puntuali all’attività edificatoria e al cambio di destinazione d’uso solamente quando siano individuati interessi pubblici altrettanto precisi, altrimenti si trasforma in un’ingiustificata compressione del diritto di proprietà. Quando tali interessi siano effettivamente individuati e descritti, la limitazione deve rispettare un rapporto di stretta proporzionalità;
(c) pertanto, se all’interno del distretto urbano del commercio può riconoscersi un interesse pubblico qualificato alla conservazione della destinazione commerciale degli edifici, in altre zone il medesimo obiettivo, seppure legittimo, ha inevitabilmente una rilevanza minore, e recede di fronte a destinazioni d’uso che a loro volta beneficiano del favore legislativo, come nel caso dei parcheggi pertinenziali (v. art. 9 della legge 122/1989, richiamato dall’art. 66 comma 1 della LR 11 marzo 2005 n. 12);
(d) non è quindi possibile vietare, al di fuori del distretto urbano del commercio, la formazione di un’autorimessa pertinenziale in sostituzione di un negozio, se non dimostrando l’assoluta incongruenza della modifica dello stato dei luoghi e i gravi problemi che potrebbero derivare alla regolamentazione della circolazione stradale. Peraltro, nel caso in esame il primo profilo è escluso, in quanto in data 23 febbraio 2012 è stata rilasciata l’autorizzazione paesistica all’allargamento di 50 cm della vetrina esistente;
(e) per quanto riguarda la circolazione, si osserva che la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale non può essere intesa come una compensazione per la scarsità di parcheggi pubblici presenti nelle vicinanze, e dunque non può essere vietata per il solo fatto che tali parcheggi esistano, come nel caso in esame. Devono infatti essere salvaguardate nella massima misura consentita dall’interesse pubblico le facoltà inerenti al diritto di proprietà. Spetta dunque al privato decidere se in relazione alle sue esigenze i parcheggi pubblici riservati ai residenti siano idonei sostituti del parcheggio pertinenziale. L’amministrazione potrebbe invece imporre ai privati di utilizzare esclusivamente i parcheggi pubblici qualora la realizzazione di un parcheggio pertinenziale comportasse gravi pericoli o disagi per la circolazione, o impedisse la fruizione del contesto urbano sotto altri profili, ma nello specifico l’istruttoria condotta dagli uffici non ha evidenziato problemi simili (seppure con prescrizioni, il parere del Settore Mobilità è favorevole, parimenti quello della commissione edilizia);
(f) nel complesso, quindi, non vi sono ostacoli insuperabili all’autorizzazione del cambio di destinazione d’uso. La circostanza che sulla richiesta della ricorrente si sia pronunciato anche il consiglio comunale ai sensi dell’art. 60 delle NTA non costituisce un profilo autonomo di illegittimità. Si può ritenere che limitatamente alla città storica, la cui gestione sul piano edilizio richiede un particolare livello di controllo e trasparenza, il consiglio comunale possa intervenire direttamente, esercitando competenze di norma riservate agli uffici.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per i profili sopra specificati, con il conseguente annullamento del diniego di permesso di costruire relativo al cambio di destinazione d’uso.
9. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.
10. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)